CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 25342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18853-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. SACCONI 4/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 78/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 18853 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 4 febbraio 2020, la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Pistoia e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito con il quale veniva richiesto allo stesso il pagamento dei contributi di cui era stato omesso il versamento alla [OSCURATO:PERSONA] relativi ai redditi di partecipazione alle società di capitali nelle quali il Nottoli rivestiva esclusivamente il ruolo di socio; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che, individuando la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella I. n. 438/1992) quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerando che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegua che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Nottoli; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che il controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, d.l. n. 384/1992 conv. con modif. nella I. 438/1992 e della I. n. 233/1990, lamenta il discostarsi della Corte territoriale da un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina invocata per la quale nella base imponibile ai fini dell'individuazione dapprima della contribuzione previdenziale dovuta ai lavoratori autonomi e successivamente, della prestazione pensionistica adeguata s debbano comprendere tutti i redditi di impresa a prescindere che gli stessi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali; - che il motivo risulta infondato ritenendo il Collegio di dover dare continuità all'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 805/2021 e Cass. n. 18594/2020) secondo cui poiché la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella I. n. 438/1992) individua, quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS, dando conto altresì i richiamati precedenti delle ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 354/2001; - che, pertanto, il ricorso va rigettato - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.