CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 45990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] C:aricaterra, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 3 dicembre 2020 il Tribunale di Milano ha disposto la confisca di prevenzione dell'immobile sito in Vermezzo con Zelo via Garibaldi 36, costituito da una abitazione (foglio 3, particella 158, subalterno 701), box (foglio 3, particella 158, subalterno 4), area scoperta di pertinenza esclusiva (foglio 3, particella 418), area condominiale comune (foglio 3, particella 419), intestata a [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuta in disponibilità sostanziale del coniuge [OSCURATO:PERSONA], soggetto cui, con separato precedente decreto, era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di 2 anni e 6 mesi. Con decreto del 11 febbraio 2022 la Corte d'appello di Milano, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'immobile, che era l'abitazione familiare dei due coniugi, era stato acquistato con i proventi del lavoro in nero di addetta alle pulizie della signora [OSCURATO:PERSONA], nonché con delle anticipazioni della successione che ciascuno dei due coniugi aveva ricevuto dai propri genitori secondo usi della terra di origine, pur se poi entrambi avevano rinunciato all'eredità; che nel periodo in cui si colloca l'acquisto (avvenuto nel 1997) non vi sia alcuna prova di attività delinquenziale svolta da [OSCURATO:PERSONA]; che, per effetto della norma generale sulla comunione dei beni, il bene deve ritenersi in proprietà al 50% della signora [OSCURATO:PERSONA] che con la confisca dell'intero verrebbe ad essere spogliata della sua quota di proprietà. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta di conclusioni con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Nel sistema delle misure di prevenzione il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge. L'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone, infatti, che "avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo". Ne consegue che tutte le parti del ricorso che sono volte a contestare la asserita contraddittorietà o illogicità della motivazione del decreto della Corte d'appello (ad esempio, pag. 2 o pag. 5) sono inammissibili.Quando il ricorrente intenda censurare, attraverso la violazione di legge, il contenuto, in realtà, della motivazione del decreto che applica la misura di prevenzione ha, pertanto, un ambito di sindacato molto ristretto, perché può farlo solo attraverso le categorie della motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto solo queste refluiscono nella violazione di legge attraverso la norma dell'art. 7, comma 1, dello stesso d.lgs. 159 del 2011 che impone che il decreto applicativo della misura sia motivato (cfr., nel sistema antecedente il d.lgs. 159 del 2011 ma le considerazioni possono essere riproposte in quello attuale, Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Ne consegue che tutte le parti del ricorso che sono volte a contestare apertamente non l'apparenza della motivazione, ma la asserita inadeguatezza della motivazione del decreto della Corte d'appello (ad esempio, pag. 2, pag. 5, pag. 7, pag.,8) sono inammissibili. Invece, l'argomento della mancanza di correlazione tra i reati per cui è stato condannato [OSCURATO:PERSONA] e la data dell'acquisto dell'immobile non può essere apprezzato nel merito. Nel 1992 [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso di 11 kg di eroina e 84 kg di sostanza da taglio, fatto per cui è stato condannato con sentenza definitiva. L'acquisto dell'immobile avviene nel 1997, poco dopo la cessazione dello stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], detenuto dal 26 novembre 1992 all'il marzo 1995. Ne consegue che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di legittimità che ritiene che,"in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità" (Sez. 6, Sentenza n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990; conformi Sez. 5 - , Sentenza n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Sessa, Rv. 280667; Sez. 6, Sentenza n. 5778 del 16/05/2019, dep. 2020 , Cammarata, Rv. 278328). Il ricorrente ritiene che tali indici non vi fossero nel caso in esame, ma la Corte li ha evidenziati bene in motivazione. Si tratta, infatti, di una famiglia di sei persone, che tra il 1985 ed il 1997 non ha mai dichiarato più di 10.279 euro di reddito annuale del nucleo familiare, che ha riferito di lasciti ereditari non documentati, e che senza redditi illeciti non avrebbe avuto possibilità di pagare un mutuo di 120 rate. L'argomento secondo cui l'acquisto sarebbe avvenuto anche grazie a redditi in nero - al di là della limitata rilevanza in fatto di un reddito da lavoro di pulizie asseritamente svolto in nero dalla signora [OSCURATO:PERSONA] - non è normativamente spendibile, perché altrimenti sarebbero illogicamente rese ir operative le norme sulla confisca di prevenzione e le presunzioni di interposizione fittizia (Sez. 1, Sentenza n. 12629 del 16/01/2019, PG in proc. Macrì, Rv. 274988: In tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). L'ulteriore argomento speso in ricorso della comunione dei beni, che porterebbe la signora [OSCURATO:PERSONA] ad essere proprietaria del 50% dell'immobile aggredito, oltre ad essere inconferente con il caso in esame (la signora [OSCURATO:PERSONA] è proprietaria, in realtà, del 100% dell'immobile), è anche non corretto, dovendo nel sistema delle misure di prevenzione ricavarsi la appartenen2a del bene dal soggetto da cui proviene il contributo economico - proveniente da disponibilità patrimoniali lecite - investito nell'acquisto (Sez. 6, Sentenza n. 19767 del 27/05/2020, PG in proc. Brandonisio, Rv. 279266: In tema di confisca di beni ricadenti nella comunione legale, l'appartenenza pro quota a ciascun coniuge non può presumersi per effetto del mero regime patrimoniale, occorrendo verificare in concreto il contributo economico - proveniente da disponibilità patrimoniali lecite - investito nell'acquisto da parte di ciascun coniuge. Fattispec:ie in cui la Corte ha annullato con rinvio la revoca della confisca, disposta con riferimento alla quota del 50% degli immobili ricadenti nella comunione legale tra il prevenuto e la moglie, estranea al procedimento). 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2022, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de