CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17364/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione inrelazione all’eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, oltre che meramente reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e giàcongruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 3 della impugnatasentenza), risulta anche manifestamente infondato;che, infatti, tenuto conto che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza dilegittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che laesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudiziodinanzi a questa Corte non è consentita la censura che miri ad una nuova valutazione dellacongruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamentoillogico, deve rilevarsi come, nella sostanza, si sia rivendicato un inesistente diritto al minimodella pena, a fronte delle corrette argomentazioni con cui i giudici di appello, sottolineandonel’assoluta mitezza, hanno confermato la pena determinata dal giudice di primo grado eindicato le ragioni ostative all’ applicabilità delle invocate diminuenti, quali: la non allegazioneda parte della difesa di alcun elemento positivamente valorizzabile in tale direzione, lamancata emersione di segni d resipiscenza da parte dell’imputato, nonché l’atteggiamentoprocessuale non collaborativo e la presenza di numerosi precedenti specifici (cfr. Sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n.57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini,Rv. 260610);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]