CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 38006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 ORDINANZA sul ricorso 6832/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa a socio unico e Comune di Ronchi dei Legionari, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Costruzioni S.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 26/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in atti; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione in [OSCURATO:PERSONA] n. 355, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura della Regione stessa, in forza di procura speciale in atti; -controricorrente avverso la sentenza n. 3345/2017 della CORTE D'APPELLO di Trieste, pubblicata il 21/12/2017; e sul ricorso 7078/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione in [OSCURATO:PERSONA] n. 355, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura della Regione stessa, in forza di procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Costruzioni S.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 26/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in atti;-controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] spa a socio unico e Comune di Ronchi dei Legionari, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti; -controricorrenti avverso la sentenza n. 3345/2017 della CORTE D'APPELLO di Trieste, pubblicata il 21/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato in data 2.09.2016, l'[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. introduceva giudizio di opposizione alla stima avanti la Corte di Appello di Trieste, per far accertare e dichiarare la giusta indennità di esproprio relativamente ai terreni acquistati nel 1996 dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] siti nel Comune di Ronchi dei Legionari e collocati in prossimità dell'Aeroporto regionale. Esponeva la Società di aver ricevuto, in data 14 gennaio 2013, la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio dell'area, finalizzato alla realizzazione del polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che, nonostante avesse fatto pervenire all'Ente locale una propria stima dalla quale risultava che il valore dei terreni soggetti ad esproprio era pari a euro 34,00 mq, in data 20 gennaio 2016 era stato emanato il decreto di esproprio dell'area, confermando la stima dell'indennità provvisoria di espropriazione - già dichiarata congrua in data 22 giugno 2015 con apposito parere dalla Commissione provinciale di Gorizia, che stabiliva in C 13,00 mq il valore dei terreni - e quantificata l'indennità da versare in C 1.009.834,92. La Corte di Appello di Trieste, con ordinanza n. 3345/2017 depositata il 21.12.2017, richiamando e riprendendo quanto evidenziato nella relazione peritale della C.T.U., disposta per accertare il valore venale dei beni oggetto dell'esproprio, accoglieva l'opposizione della Società proprietaria dei terreni espropriati e determinava nella misura di C 1.760.857,00 (oltre IVA se dovuta) la giusta indennità di esproprio., ordinando il deposito presso il [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della somma residua rispetto a quella già depositata oltre interessi legali, compensando tra le parti le spese di lite del grado e ponendo quelle di CTU a carico di entrambe in quote eguali. In particolare, per quanto ancora qui interessa, i giudici della Corte triestina sostenevano che nulla fosse dovuto, per la parte residua dei terreni non oggetto di esproprio, «atteso che l'esproprio ha interessato solo la parte logistica dell'area di proprietà della Società opponente senza intaccare la residua parte commerciale si che non è venuta meno l'unità economica e funzionale dell'area medesima» e che «indeterminabile è l'aumento di valore della parte residua in termini di vantaggi derivanti alla società espropriata dalla esecuzione del Polo intermodale in quanto il mercato di tali aree è oggi inesistente ed incerta risulta la ripresa di competitività dell'aeroporto nel breve periodo così come non è stimabile il trend di medio e lungo periodo». Avverso detta ordinanza, depositata il 21.12.2017, che si assume notificata il 9/1/2018, hanno proposto ricorso sia la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a socio unico ed il Comune di Ronchi dei Legionari, ricorso, notificato in data 19-26/2-12/3 del 2018, rubricato con il numero RG 6832/2018, sia la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], impugnazione, notificata il 20/2-8/3 del 2018, rubricata con il numero RG 7078/2018.Tutte le parti ricorrenti si sono affidate ad un unico motivo, contestualmente proponendo controricorso «in adesione» al ricorso contenuto nel diverso giudizio. L'[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita depositando controricorso (notificato il 3-6/4/2018) in entrambi i giudizi. Tutte le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi indicati rispettivamente con RG 6832/2018 e RG 7078/2018 per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, ai sensi dell'art.335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa ordinanza. E' giurisprudenza consolidata quella secondo cui, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, dopo la notifica del primo ricorso (principale) tutte le altre impugnazioni devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso del ricorso per cassazione, nell'atto contenente il controricorso indipendentemente dalla forma espressa dalla parte ed ancorché proposto con atto a sè stante; tale modalità non è però essenziale per cui si verifica la conversione di ogni ricorso successivo al primo in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c. indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale (Cass. n. 4789/2001; Cass. n. 6400/1999). Nel caso in cui i ricorsi siano stati notificati nella stessa data, l'individuazione, tra essi, del ricorso principale e di quelli incidentali va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, considerandosi principale il ricorso depositato per primo e incidentale quello depositato successivamente. Nella specie, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a socio unico e Comune di Ronchi dei Legionari, notificato per primo, va qualificato principale, mentre quello della Regione autonoma si converte in ricorso incidentale. 2. Con l'unico motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a socio unico ed il Comune di Ronchi dei Legionari, quanto al ricorso identificato con il numero RG 6832/2018, e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per il ricorso RG 7078/2018, lamentano l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., della questione sollevata nel corso del giudizio di merito, relativa all'incremento di valore dei terreni residui di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della realizzazione dell'opera di pubblico interesse del [OSCURATO:PERSONA] antistante l'Aeroporto di Ronchi dei Legionari. I ricorrenti evidenziano come la Corte d'appello, nel determinare l'indennità d'espropriazione, non abbia detratto l'importo corrispondente al vantaggio immediato e speciale derivato alla porzione di terreno non espropriata ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonostante il CTU ne avesse riconosciuto espressamente l'aumento di valore, seppure non fosse stato in grado di quantificarlo. Sul punto, l'ordinanza impugnata sarebbe anche viziata per carenza di motivazione e motivazione apparente, in quanto la Corte territoriale, travisando il senso della relazione del CTU, si sarebbe limitata a riportare in modo apodittico alcune affermazioni del consulente tecnico sull'indeterminabilità dell'eventuale aumento di valore della parte residua, ciò in quanto «il mercato di tali aree è oggi inesistente ed incerta risulta la ripresa di competitività dell'aeroporto nel breve periodo», senza acconsentire ai chiarimenti richiesti in merito dalle parti pubbliche e senza accordare un termine per il deposito di scritti difensivi a confutazione della CTU. 3.Va, anzitutto, esaminata l'eccezione d'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA], la quale deduce l'inosservanza dell'art. 369, comma 2, n.2, c.p.c., tale da comportare l'improcedibilità del ricorso, con riferimento al mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., unitamente con il ricorso, deve essere depositata, a pena di improcedibilità, «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta ». Secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9005 del 16/4/2009, «la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione». Questa Corte ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve «decorrente dalla data di notificazione della sentenza», ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass. n. 14360/2021; Cass. n. 21386/2017 ). Si è affermato altresì che « il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente» (Cass. 19695/2019). Le Sezioni Unite (Cass. 21349/2022) hanno chiarito che «nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio». [OSCURATO:PERSONA] non intende discostarsi dall'orientamento secondo il quale «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022) Nel caso di specie, le parti ricorrenti, nonostante abbiano espressamente dichiarato nel ricorso di aver ricevuto la notifica a mezzo pec dell'ordinanza della Corte di appello in data 9/1/2018, si sono limitati a depositare copia autentica della stessa senza produrre la prova dell'avvenuta notifica del provvedimento impugnato. Né risulta che la controricorrente abbia provveduto al relativo deposito o che la relata di notifica sia presente nel fascicolo d'ufficio. Tuttavia, il ricorso principale, notificato della [OSCURATO:PERSONA] e del Comune Ronchi dei Legionari risulta procedibile, avuto riguardo al tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso (Cass. 17066/2013: « Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.», in quanto la sentenza potrebbe essere stata notificata soltanto a partire dal giorno di sua pubblicazione, cosicché è palese che l'omesso deposito della copia con la relata non determina alcuna incertezza sull'esercizio del diritto di impugnazione nel rispetto del termine breve dalla data di possibile notificazione della sentenza; conf. Cass. 11386/2019), che, nella specie, è inferiore a sessanta giorni. Invero, l'ordinanza è stata pubblicata il 21/12/2017 e il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e del Comune di Ronchi dei Legionari (giudizio n. 6832/2018 R.G.) è stato notificato, una prima volta, con atto spedito, a mezzo servizio postale, personalmente alla società [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] presso il domicilio eletto dinanzi alla corte triestina, l'ultimo giorno, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (lunedì), e consegnato il 23/2/2018, ad addetti incaricati, con spedizione della raccomandata informativa.Vi è poi stata un'ulteriore notifica del ricorso, con atto spedito a mezzo del servizio postale il 7/3/2018, diretto questa volta ai difensori costituiti della parte e nel domicilio eletto, e ricevuto il 12/3/2018, oltre il termine di gg. sessanta. In relazione alla notifica del ricorso per cassazione, effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata e presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi del combinato disposto degli artt.170 e 330 c.p.c., si è affermato, da tempo, che essa determina non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, alla quale si può porre rimedio con la rinnovazione prevista dall'art. 291, primo comma cod. proc. civ., e che deve comunque ritenersi sanata dall'avvenuta costituzione della parte, secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. ed applicabile anche al giudizio di legittimità (Cass. SS. UU. 10696/2002; Cass. 20334/2004; Cass.15236/2014; Cass. 24450/2017). Trattasi di notifica, tempestiva ma nulla, che la parte ha sua sponte provveduto a rinnovare entro il termine breve di impugnazione decorrente, questa volta, dalla prima notificazione. Questa Corte (Cass.20313/2006; conf. Cass. 14538/2009) ha affermato che: «qualora venga notificato un atto di appello e successivamente l'appellante, ritenendo che la notificazione sia affetta da nullità, provveda spontaneamente alla notificazione di un nuovo atto di appello, nel rispetto del termine di impugnazione (da considerarsi comunque iniziato a decorrere, a carico dello stesso notificante come termine cosiddetto breve, dal momento della prima notificazione), il giudice dell'impugnazione, ove l'appellante (pur avendone l'onere, sia nel caso di insussistenza della nullità del primo appello, sia - in ragione della efficacia "ex tunc" della rinnovazione - nel caso di nullità) non si sia costituito nei termini in relazione alla prima notificazione, non può dichiarare improcedibile l'appello per difetto di tempestiva costituzione del medesimo, ove l'improcedibilità dell'appello proposto con la prima notificazione non risulti dichiarata al momento della seconda notificazione, trovando viceversa applicazione l'art. 358 cod. proc. civ.». Il ricorso principale è, pertanto, procedibile Quanto al successivo ricorso della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], lo stesso risulta notificato a mezzo U.G. in data 20/2/2018, personalmente alla parte [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto, e successivamente, in data 8-9/3/2018, ai procuratori costituiti in giudizio della società e nel domicilio eletto, comunque oltre il termine di gg. sessanta (che scadeva il 19/2/2018). Tuttavia, vale, ai fini della tempestività di tale ricorso, il rilievo, sottolineato in memoria dalla Regione, secondo cui esso, dovendo qualificarsi come ricorso incidentale, in quanto successivo al primo ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e Comune di Ronchi dei Legionari, è tempestivo in quanto notificato, ex art.371 c.p.c., nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e Comune di Ronchi dei Legionari. Questa Corte, in pronunce oramai risalenti (Cass. 3335/1999; Cass.n. 11602/2002; Cass. n. 2516/2016; Cass. 27680/21), ha affermato: «Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annua/e) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale». Si è osservato che, mentre è ammissibile l'impugnazione tardiva che abbia rispettato il termine ex art. 370 e 371 c.p.c., tale invece non è quella che, pur tempestiva ai sensi degli art. 325, 327 c.p.c., non risulti però osservante del predetto termine decadenziale di quaranta giorni (Cass. n. 5993/1997; Cass. n. 3738/1995). Sono quindi procedibili entrambi i ricorsi indicati con i numeri di RG 6832/2018 e RG 7078/2018. 4. Passando al merito dei ricorsi riuniti, è infondato l'unico ed identico motivo di ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e dal Comune di Ronchi dei Legionari, per il ricorso indicato con RG 6832/2018 R.G., e dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per il ricorso indicato con il numero RG 7078/2018 R.G.. In entrambi i ricorsi, si lamenta la carenza di motivazione e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione alla mancata pronuncia da parte della Corte d'Appello di Trieste sulla questione, sollevata nel corso del giudizio, relativa all'incremento di valore dei terreni residui di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della realizzazione dell'opera di pubblico interesse del [OSCURATO:PERSONA] antistante l'Aeroporto di Ronchi dei Legionari.E' anzitutto infondata la doglianza in ordine alla motivazione apparente di cui sarebbe affetta la sentenza impugnata. Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.0 22232/2016) «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture». In realtà, i motivi sottendono una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell'art.360 n. 5 c.p.c.. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione. Quanto al vizio di omesso esame di fatto decisivo, è utile rammentare che Vart.33, comma 2, del DPR 327/2001, stabilisce che «se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, della somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio». Lart.41 della legge 2359/1865, in precedenza vigente, al primo comma concerneva, del pari, l'ipotesi che dall'esecuzione dell'opera pubblica derivasse un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, stabilendo che l'importo relativo andava detratto dall'indennità. Il vantaggio, come i testuali dettati normativi rivelano, deve dunque inerire, in via diretta, al fondo in esproprio e non investire l'intera zona. Orbene, nella specie, l'aumento del valore delle aree non espropriate, «in termini di vantaggi derivanti alla società espropriata dalla esecuzione del Polo intermodale» - che avrebbe determinato una diminuzione dell'indennità di esproprio, dovendo tale somma essere sottratta all'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 33 del DPR D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - è stato oggetto di uno specifico quesito al CTU, il quale , tuttavia, pur affermando in linea del tutto astratta una possibile «maggiore commerciabilità» delle aree non espropriate in futuro, non è riuscito a quantificarne il valore sottolineandone l'incertezza sia nell' an sia nel quantum, in quanto «il mercato di tali aree è oggi inesistente ed incerta risulta la ripresa di competitività dell'aeroporto nel breve periodo così come non è stimabile il trend di medio e lungo periodo». Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la Corte triestina ha motivato sul punto sia pure riprendendo le affermazioni del CTU. Nello specifico, inoltre, giova osservare che non risulta neppure che l'asserito vantaggio che deriva al terreno espropriato dalla realizzazione dell'opera pubblica abbia i requisiti di specialità ed immediatezza richiesti dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, «in tema di espropriazione per la realizzazione di opera pubblica, l'art. 41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 consente la detrazione, dalla somma liquidata a titolo di indennità, del vantaggio che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità possa derivare alla parte residua del fondo espropriato, purché esso presenti il duplice requisito della specialità e dell'immediatezza e non si risolva, cioè, nel vantaggio generico e comune che tutti gli immobili ubicati nella zona ottengono per effetto dell'opera» (Cass. Sez. I Ordinanza n. 21206/2021, che conferma Cass. n. 5171/2010 e Cass. n. 3838/2004; vedasi anche Cass. n. 5263/2003). La realizzazione del Polo intermodale dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari potrebbe, in linea teorica, avere arrecato un'utilità alle aree rimaste di proprietà della Società espropriata, ma tale vantaggio non risulta, anzitutto, che sia specifico (e non generico e comune a tutti gli immobili viciniori che beneficiano, di fatto, delle suddette opere); lo stesso CTU ha riconosciuto soltanto una possibile «maggiore commerciabilità», da ritenersi estesa a tutti i terreni limitrofi. Di conseguenza, tale incremento di valore non è risultato essere dotato del carattere di specialità. E, soprattutto, tale ipotetico vantaggio è stato ritenuto dalla Corte d'appello non immediato, ma aleatorio, alla luce di quanto affermato nella consulenza e ribadito poi nell'ordinanza impugnata, avendo il consulente riconosciuto l'impossibilità di quantificare l'utilità per le aree residue, «in quanto il mercato di tali aree è oggi inesistente ed incerta risulta la ripresa di competitività dell'aeroporto nel breve periodo, così come non è stimabile il trend di medio e lungo periodo». Assumono le ricorrenti (in particolare, in memorie) che, a fronte del deposito dell'elaborato peritale, esse avevano chiesto alla Corte triestina di convocare a chiarimenti il consulente tecnico (sui punti indicati nelle pagg. 8-10 del primo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il Comune di Ronchi dei Legionari; la Regione deduce invece di essersi associata alla richiesta di audizione a chiarimenti), ma che la Corte triestina avrebbe pronunciato la decisione senza accogliere tale richiesta. Ora, questa Corte (Cass. 15666/2011; Cass. 21525/2019) ha chiarito che « rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione». Nella specie, la Corte d'appello ha dato atto dell'assoluta perplessità delle conclusioni del consulente sul terzo quesito conferitogli e del fatto che, in ogni caso, non fosse stato determinato e non fosse determinabile un effettivo incremento di valore delle aree non espropriate, senza che tali conclusioni fossero state specificamente e puntualmente smentite con contrarie allegazioni delle parti. Peraltro , si denuncia solo un vizio motivazionale ex art.360 n. 5 c.p.c.. In conclusione, il motivo di ricorso mediante il quale la Società, il Comune e la Regione si dolgono dell'ordinanza impugnata per l'asserito difetto di motivazione è infondato, in quanto la Corte d'appello, sia pur riportando le affermazioni della CTU sul punto, disconosce correttamente e motivatamente l'esistenza di un reale vantaggio a favore dell'opponente. 5.Per tutto quanto sopra esposto, í ricorsi riuniti vanno respinti. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto ricorrenti, principali ed incidentale/controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA], mentre vanno compensate nel rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a socio unico, il Comune di Ronchi dei Legionari e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], trattandosi di parti che hanno assunto la stessa posizione, depositando reciproci controricorsi «in adesione» ai ricorsi. PQM La Corte, previa riunione al procedimento n. 6832/2022 R.G. di quello n. 7078/2018 R.G., respinge i ricorsi riuniti; condanna le parti ricorrenti, in via principale ed in via incidentale, in solido, al rimborso, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 13.800,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002,