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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 08515/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MATERAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica di Matera impugna dinanzi a questa Corte di legittimità l'ordinanza con cui il G.I.P. presso il Tribunale di matera, in data 26/2/2021, ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il delitto di cui all'art. 590-bis, co. 1, cod. pen. (lesioni colpose a seguito di sinistro stradale) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il PM ricorrente lamenta violazione degli articoli 111 Costituzione e 459 cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento impugnato.

Il giudice - si legge in ricorso- ha motivato il rigetta (apponendo una X su modello prestampato) con la seguente motivazione: "la gravità della condotta con- testata e/o l'importanza e la delicatezza degli interessi personali coinvolti rende inopportuna e non adeguata la condanna ad una pena pecuniaria, sia pure di im- porto elevato, mediante decreto penale, essendo preferibile che il P. M. si orienti verso l'emissione del decreto di citazione a giudizio alfine di puntare, all'esito del processo dibattimentale, alla condanna ad una pena detentiva".

Per il PM ricorrente quella in esame sarebbe una decisione del tutto eccentrica ed estranea all'ordinamento che avrebbe provocato una inammissibile regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari.

In proposito, viene ricordato essere stata ritenuta affetta da abnormità fun- zionale l'ordinanza con la quale il G.

I. P., per ragioni di "opportunità processuale", che invadono la sfera di competenza istituzionale del P. M. in ordine alla scelta del rito, rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti all'ufficio requirente come è avvenuto nella fattispecie in esame (il richiamo è a Sez.

6. n. 38370/2014 in fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che aveva motivato il rigetta in base all'as- sunto per il quale la gravità della condotta rendeva prevedibile l'opposizione e la verifica dibattimentale e almeno altre 100 decisioni conformi).

Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al GIP per l'ulteriore corso.

3. In data 19/11/2021 il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo rigettarsi il ricorso.

In data 17/11/2021 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiede accogliersi il ri- corso del PM di Matera ed annullarsi l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato.2.

Va ricordato il costante orientamento di questa Corte secondo cui il prov- vedimento con il quale il giudice rigetta la richiesta di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., è inoppugnabile, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione dello stesso, e non essendo qualificabile in termini di abnormità, con conseguente ricorribilità per cassazione, posto che esso trova specifico riscontro normativo nell'art. 459, co. 3, cod. proc. pen. e non determina alcuna stasi processuale, potendo l'organo inquirente promuovere l'azione penale nei modi ordinari (cfr. ex multis Sez. 6, n. 45290 del 11/11/2008, Esposito, Rv. 242377; Sez. 6, n. 36216 del 27/6/2013, Galati, Rv. 256331).

E successivamente questa Corte di legittimità ha ribadito che il ricorso per cassazione avverso il rigetto di una richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in caso di abnor- mità dell'atto, configurabile, allorché la decisione si fondi non su profili di legitti- mità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena con riferimento al caso con- creto, ma su generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia (così Sez. 6, n. 23829 del 12/5/2016, C., Rv. 267272).

3. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Matera ha rigettato la richiesta di emissione di de- creto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590-bis co. 1 cod. pen., in ragione della gravità della condotta rispetto alla pena pecuniaria proposta, pur di rilevante entità e dei precedenti penali dell'imputato, che rendevano prevedibile l'opposizione.

L'Ufficio ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento, nella misura in cui il giudice ha rigettato la richiesta non già per difetto dei presupposti che legit- timano il procedimento per decreto, bensì sulla base di mere valutazioni di oppor- tunità processuale.

La doglianza, tuttavia, non è fondata.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte si è ancora più volte pronunciata in relazione ai rapporti tra PM e GIP nel caso di richiesta di decreto penale di condanna e di applicazione dell'art. 459 cod. proc. pen., riaffermando, nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite n. 20569 del 18/1/2018, Ksouri, Rv. 272715, il potere del GIP di restituire gli atti al PM., quando ritiene di non accogliere la ri- chiesta, ai sensi dell'art. 459 co. 1, cod. proc. pen., senza che ciò configuri un atto abnorme (cfr. Sez. 6 n. 33472/2018; Sez. 4 n. 29349/2018; Sez. 3, n. 22458/2018).

L'abnormità dell'atto processuale - va ricordato- può riguardare, tanto il pro- filo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estra- neo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di pro- seguirlo.Con specifico riguardo ai rapporti fra giudice e pubblico ministero, la Corte di legittimità, (SS.UU. 26 marzo 2009, n. 25957, P.M. in proc.

Toni e altro, in linea con le precedenti sentenze del 10/12/1997, n. 17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26, Magnani), ha chiarito che si ha abnormità strutturale in caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (ca- renza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale ri- spetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); si ha abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, limitata- mente all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del pro- cedimento o del processo (trattandosi negli altri casi di un regresso "consentito").

Tanto premesso, nell'ipotesi in esame non è ravvisabile un'abnormità di tipo funzionale, non derivando dalla decisione del Gip alcuno stallo processuale, supe- rabile da parte del P.M. solo con il compimento di atti nulli.

Non ricorre, peraltro, neppure un'abnormità strutturale.

4. Quanto all'individuazione dei limiti del controllo giudiziale sulla richiesta di introduzione del rito monitorio le Sezioni Unite, nella sentenza 18/1/2018, n. 20569, Ksouri hanno precisato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di emis- sione di decreto penale di condanna rappresenta "espressione del legittimo eser- cizio del potere cognitivo conferito al giudice per le indagini preliminari dall'art. 459, co. 3, cod. proc. pen., che, al di fuori di qualsiasi automatismo decisorio ed in coerenza col ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce la possibilità di un ampio sindacato sul merito dell'istanza.

La previsione testuale del terzo comma dell'art. 459 cod. proc. pen. consente di escludere che la presentazione della ri- chiesta operi con effetti vincolanti per il giudice cui sia rivolta, perché ammette espressamente plurimi esiti decisori alternativi, rimessi alla sua valutazione di- screzionale, in termini di accoglimento dell'istanza con emissione del decreto, di rigetto per la contestuale pronuncia di sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, al di fuori di quest'ultima ipotesi, di sostan- ziale rigetto tramite restituzione degli atti al pubblico ministero.

Con specifico ri- ferimento a quest'ultima ipotesi non è dato rinvenire nella formulazione testuale della disposizione nessuna indicazione sull'ambito in cui deve svolgersi il sindacato del giudice e soccorre al riguardo l'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina".

E, nell'evidenziare le situazioni di abnormità da tempo delineate dalla giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno richiamato anche l'ipotesi del provvedimento di rigetto basato su un personale criterio di opportu- nità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del P.M., rilevando come tale de- terminazione si collochi al di fuori della previsione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare.

Hanno però osservato che tale indebita usurpazione di com- petenze deve escludersi nel caso in cui il disaccordo verta sul giudizio di incon- gruità della pena da irrogare rispetto alla gravità della violazione accertata.

Ebbene, se è vero che nel caso in esame il modello prestampato utilizzato dal Gip per la stesura del provvedimento appare redatto in modo da creare confusione sulle effettive ragioni del rigetto, contenendo espressioni che ad una prima lettura evocano valutazioni di mera opportunità, ad un più attento esame la ragione giu- stificatrice del rigetto appare risiedere, in sostanza, sulla incongruità della pena proposta rispetto alla gravità della condotta contestata e soltanto in via ulteriore su motivi di opportunità processuale, sicché, pur con uno sforzo significativo, esso può ritenersi espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al GIP (in senso conforme, rispetto a provvedimento del tutto analogo, Sez. 6, 24.6.2021, n. 35949, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2 [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28290, Iacovone e altra, non mass.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MATERAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Matera impugna dinanzi a questa Corte di legittimità l'ordinanza con cui il G.I.P. presso il Tribunale di matera, in data 26/2/2021, ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il delitto di cui all'art. 590-bis, co. 1, cod. pen. (lesioni colpose a seguito di sinistro stradale) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il PM ricorrente lamenta violazione degli articoli 111 Costituzione e 459 cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento impugnato. Il giudice - si legge in ricorso- ha motivato il rigetta (apponendo una X su modello prestampato) con la seguente motivazione: "la gravità della condotta con- testata e/o l'importanza e la delicatezza degli interessi personali coinvolti rende inopportuna e non adeguata la condanna ad una pena pecuniaria, sia pure di im- porto elevato, mediante decreto penale, essendo preferibile che il P. M. si orienti verso l'emissione del decreto di citazione a giudizio alfine di puntare, all'esito del processo dibattimentale, alla condanna ad una pena detentiva". Per il PM ricorrente quella in esame sarebbe una decisione del tutto eccentrica ed estranea all'ordinamento che avrebbe provocato una inammissibile regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari. In proposito, viene ricordato essere stata ritenuta affetta da abnormità fun- zionale l'ordinanza con la quale il G. I. P., per ragioni di "opportunità processuale", che invadono la sfera di competenza istituzionale del P. M. in ordine alla scelta del rito, rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti all'ufficio requirente come è avvenuto nella fattispecie in esame (il richiamo è a Sez. 6. n. 38370/2014 in fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che aveva motivato il rigetta in base all'as- sunto per il quale la gravità della condotta rendeva prevedibile l'opposizione e la verifica dibattimentale e almeno altre 100 decisioni conformi). Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al GIP per l'ulteriore corso. 3. In data 19/11/2021 il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo rigettarsi il ricorso. In data 17/11/2021 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiede accogliersi il ri- corso del PM di Matera ed annullarsi l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato.2. Va ricordato il costante orientamento di questa Corte secondo cui il prov- vedimento con il quale il giudice rigetta la richiesta di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., è inoppugnabile, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione dello stesso, e non essendo qualificabile in termini di abnormità, con conseguente ricorribilità per cassazione, posto che esso trova specifico riscontro normativo nell'art. 459, co. 3, cod. proc. pen. e non determina alcuna stasi processuale, potendo l'organo inquirente promuovere l'azione penale nei modi ordinari (cfr. ex multis Sez. 6, n. 45290 del 11/11/2008, Esposito, Rv. 242377; Sez. 6, n. 36216 del 27/6/2013, Galati, Rv. 256331). E successivamente questa Corte di legittimità ha ribadito che il ricorso per cassazione avverso il rigetto di una richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in caso di abnor- mità dell'atto, configurabile, allorché la decisione si fondi non su profili di legitti- mità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena con riferimento al caso con- creto, ma su generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia (così Sez. 6, n. 23829 del 12/5/2016, C., Rv. 267272). 3. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Matera ha rigettato la richiesta di emissione di de- creto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590-bis co. 1 cod. pen., in ragione della gravità della condotta rispetto alla pena pecuniaria proposta, pur di rilevante entità e dei precedenti penali dell'imputato, che rendevano prevedibile l'opposizione. L'Ufficio ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento, nella misura in cui il giudice ha rigettato la richiesta non già per difetto dei presupposti che legit- timano il procedimento per decreto, bensì sulla base di mere valutazioni di oppor- tunità processuale. La doglianza, tuttavia, non è fondata. La giurisprudenza di questa Suprema Corte si è ancora più volte pronunciata in relazione ai rapporti tra PM e GIP nel caso di richiesta di decreto penale di condanna e di applicazione dell'art. 459 cod. proc. pen., riaffermando, nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite n. 20569 del 18/1/2018, Ksouri, Rv. 272715, il potere del GIP di restituire gli atti al PM., quando ritiene di non accogliere la ri- chiesta, ai sensi dell'art. 459 co. 1, cod. proc. pen., senza che ciò configuri un atto abnorme (cfr. Sez. 6 n. 33472/2018; Sez. 4 n. 29349/2018; Sez. 3, n. 22458/2018). L'abnormità dell'atto processuale - va ricordato- può riguardare, tanto il pro- filo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estra- neo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di pro- seguirlo.Con specifico riguardo ai rapporti fra giudice e pubblico ministero, la Corte di legittimità, (SS.UU. 26 marzo 2009, n. 25957, P.M. in proc. Toni e altro, in linea con le precedenti sentenze del 10/12/1997, n. 17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26, Magnani), ha chiarito che si ha abnormità strutturale in caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (ca- renza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale ri- spetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); si ha abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, limitata- mente all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del pro- cedimento o del processo (trattandosi negli altri casi di un regresso "consentito"). Tanto premesso, nell'ipotesi in esame non è ravvisabile un'abnormità di tipo funzionale, non derivando dalla decisione del Gip alcuno stallo processuale, supe- rabile da parte del P.M. solo con il compimento di atti nulli. Non ricorre, peraltro, neppure un'abnormità strutturale. 4. Quanto all'individuazione dei limiti del controllo giudiziale sulla richiesta di introduzione del rito monitorio le Sezioni Unite, nella sentenza 18/1/2018, n. 20569, Ksouri hanno precisato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di emis- sione di decreto penale di condanna rappresenta "espressione del legittimo eser- cizio del potere cognitivo conferito al giudice per le indagini preliminari dall'art. 459, co. 3, cod. proc. pen., che, al di fuori di qualsiasi automatismo decisorio ed in coerenza col ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce la possibilità di un ampio sindacato sul merito dell'istanza. La previsione testuale del terzo comma dell'art. 459 cod. proc. pen. consente di escludere che la presentazione della ri- chiesta operi con effetti vincolanti per il giudice cui sia rivolta, perché ammette espressamente plurimi esiti decisori alternativi, rimessi alla sua valutazione di- screzionale, in termini di accoglimento dell'istanza con emissione del decreto, di rigetto per la contestuale pronuncia di sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, al di fuori di quest'ultima ipotesi, di sostan- ziale rigetto tramite restituzione degli atti al pubblico ministero. Con specifico ri- ferimento a quest'ultima ipotesi non è dato rinvenire nella formulazione testuale della disposizione nessuna indicazione sull'ambito in cui deve svolgersi il sindacato del giudice e soccorre al riguardo l'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina". E, nell'evidenziare le situazioni di abnormità da tempo delineate dalla giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno richiamato anche l'ipotesi del provvedimento di rigetto basato su un personale criterio di opportu- nità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del P.M., rilevando come tale de- terminazione si collochi al di fuori della previsione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare. Hanno però osservato che tale indebita usurpazione di com- petenze deve escludersi nel caso in cui il disaccordo verta sul giudizio di incon- gruità della pena da irrogare rispetto alla gravità della violazione accertata. Ebbene, se è vero che nel caso in esame il modello prestampato utilizzato dal Gip per la stesura del provvedimento appare redatto in modo da creare confusione sulle effettive ragioni del rigetto, contenendo espressioni che ad una prima lettura evocano valutazioni di mera opportunità, ad un più attento esame la ragione giu- stificatrice del rigetto appare risiedere, in sostanza, sulla incongruità della pena proposta rispetto alla gravità della condotta contestata e soltanto in via ulteriore su motivi di opportunità processuale, sicché, pur con uno sforzo significativo, esso può ritenersi espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al GIP (in senso conforme, rispetto a provvedimento del tutto analogo, Sez. 6, 24.6.2021, n. 35949, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2 [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28290, Iacovone e altra, non mass.). P.Q.M. Rigetta il ricorso. C
Decreto Cassazione n. 08515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris