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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15372/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli ha confermato la condanna resa dal Giudice di pace di Napoli del 21 luglio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di euro 6.666 di multa, convertita nell'espulsione dal territorio dello Stato per anni cinque, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. 1gs. n. 286 del 1998 per essersi intrattenuta nel territorio dello Stato nonostante l'adozione a suo carico, di decreto del Prefetto di Napoli e dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, entro sette giorni dalla notifica di quest'ultimo provvedimento, avvenuta in data 8 luglio 2020. 2.Avverso detta sentenza propone tempestivo ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter TU Imm. per mancanza del decreto di espulsione e dell'ordine del Questore che si assume violato.

In atti, mancherebbe secondo il ricorrente il decreto di espulsione e relativo ordine del Questore, emesso specificamente a carico della ricorrente.

Invero, la prova dell'esistenza dell'ordine del Questore non risulterebbe raggiunta, nemmeno all'esito dell'escussione dei verbalizzanti, posto che l'unico teste escusso sul punto ha riferito che, con ogni probabilità, il decreto di espulsione esisteva solo nei confronti dell'altro imputato del procedimento, cioè [OSCURATO:PERSONA], di sesso maschile, non ricorrente.

Il Pubblico ministero, a parere della difesa, non avrebbe prodotto l'atto e non si comprende, dalla motivazione offerta, sulla base di quale documentazione il Giudice di secondo grado abbia potuto procedere alla conferma della condanna dell'imputata.

Di qui la dedotta carenza di prova dell'esistenza, a suo carico, del decreto di espulsione e del relativo ordine del Questore, insistendo per l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, A. Cocomello, ha chiesto con requisitoria scritta, mancando tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall'art. 17, d.

I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modif. dalla

I. 10 agosto 2023, n. 112, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1.La sentenza impugnata, nella succinta motivazione svolta (cfr. p. 2 della pronuncia), segnala che il primo giudice avrebbe fatto corretto uso del potere di valutazione della prova, posto che il teste, escusso al dibattimento, aveva riferito di aver sottoposto a controllo una coppia, all'interno di un Centro commerciale e che entrambi risultavano essere attinti da provvedimento di espulsione.

La sentenza impugnata, poi, testualmente espone che" l'appellante insieme all'originario coimputato, che non risulta oggi appellante, fosse destinatati() di provvedimento di espulsione, è dato che risulta inequivocabilmente per tabulas", [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado si sofferma anche sull'incertezza manifestata dal teste, in chiusura dell'esame, dato su cui la difesa fonda la deduzione di difetto di attendibilità del dichiarante e reputa detta incertezza giustificata dalla quantità di interventi che gli operanti sono chiamati a effettuare, dal tempo trascorso rispetto alla deposizione, nonché da una domanda tendenziosa proposta dallo stesso difensore, elementi reputati tali da non scardinare l'attendibilità riservata al teste per la sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria nell'espletamento delle proprie mansioni. 1.2.La sentenza di primo grado, poi, nella terza pagina, evidenzia che dall'istruttoria espletata attraverso l'esame del teste di polizia giudiziaria, era stato accertato che gli imputati erano stati fermati per furto presso il supermercato denominato Sole 365, sito in via Argine di Napoli e che questi erano sprovvisti di documenti.

Condotti presso gli uffici per accertamenti di polizia, per entrambi era emersa la sussistenza di decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto della provincia di Napoli con relativa ordinanza del questore notificata in data 8 luglio 2020.

Tanto, in assenza di elementi che giustificassero la presenza degli stranieri sul territorio dello Stato e in assenza di cause di esclusione antigiuridicità della condotta. 1.3.L'esame degli atti, necessario per la specifica deduzione devoluta con il ricorso per cassazione, ha consentito di constatare che, alla stregua della documentazione trasmessa, l'ordine del Questore di Napoli in atti, impartito con provvedimento del giorno 8 luglio 2020 di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica, risulta emesso nei confronti del coimputato (cfr. ordine del Questore del giorno 8 luglio 2020, emesso nei confronti del cittadino straniero [OSCURATO:PERSONA]), mentre il decreto del Prefetto di Napoli è adottato nei confronti di entrambi i soggetti ed espressamente notificato all'imputata (cfr. relata del giorno 8 luglio 2020 che riguarda "l'allegato provvedimento emesso dal competente Prefetto).2.Dunque, a fronte di motivo di appello sul punto, la motivazione del Giudice di secondo grado appare non esauriente e, anzi, apparente, facendo mero rinvio a dato che "risulta inequivocabilmente per tabulas", senza specificare estremi e contenuti degli atti del Prefetto e del Questore di Napoli esaminati onde concludere che entrambi siano stati emessi e notificati all'imputata odierna ricorrente.

Peraltro, detto accertamento documentale appare senz'altro attività necessaria ed esigibile in sede di merito, tenuto conto che, nella verifica della contestazione dell'ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore da parte dello straniero espulso, allorché, come nel caso di specie, l'ordine di allontanamento trovi il suo antecedente in un decreto prefettizio di espulsione, è del tutto evidente che tali provvedimenti, anche il secondo, devono essere adeguatamente, seppur sinteticamente, motivati (Sez.

U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, Rv. 238196).

Inoltre, va tenuto conto della specifica incidenza del contenuto dell'Ordine del Questore da notificare alla parte, quanto all'elemento soggettivo del reato contestato.

Invero, è noto che, nel caso di cittadino extracomunitario colpito da ordine di allontanamento del Questore, la legge esclude ogni presunzione di conoscenza delle conseguenze penali della violazione, sostituendo il dovere di informarsi (gravante di regola sul destinatario della norma) con l'obbligo dell'Amministrazione di fornire specifica informazione sul punto "in lingua comprensibile al destinatario ovvero, quando ciò non sia possibile nelle lingue francese, inglese o spagnola" (d.

Igs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6: Sez. 1, n. 5216 del 15/12/2005, dep. 2006, Druta, Rv. 234062 - 01).

A fronte del contenuto delle motivazioni delle sentenze di merito, pur fondando, queste, anche sulla deposizione del teste di polizia giudiziaria, tuttavia, non si comprendono gli estremi e il contenuto di entrambi gli atti adottati, specificamente a carico della ricorrente e la data della notifica dell'ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale che si assume violato. 2.Segue, per quanto sin qui esposto, l'annullamento della sentenza impugnata perché il giudice del rinvio, con piena autonomia quanto all'esito del nuovo esame, integri la motivazione, in relazione agli estremi del decreto di espulsione e del successivo ordine del Questore della cui violazione si tratta, con riguardo anche alla notifica degli atti.

P.Q.M. 4 [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli ha confermato la condanna resa dal Giudice di pace di Napoli del 21 luglio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di euro 6.666 di multa, convertita nell'espulsione dal territorio dello Stato per anni cinque, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. 1gs. n. 286 del 1998 per essersi intrattenuta nel territorio dello Stato nonostante l'adozione a suo carico, di decreto del Prefetto di Napoli e dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, entro sette giorni dalla notifica di quest'ultimo provvedimento, avvenuta in data 8 luglio 2020. 2.Avverso detta sentenza propone tempestivo ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter TU Imm. per mancanza del decreto di espulsione e dell'ordine del Questore che si assume violato. In atti, mancherebbe secondo il ricorrente il decreto di espulsione e relativo ordine del Questore, emesso specificamente a carico della ricorrente. Invero, la prova dell'esistenza dell'ordine del Questore non risulterebbe raggiunta, nemmeno all'esito dell'escussione dei verbalizzanti, posto che l'unico teste escusso sul punto ha riferito che, con ogni probabilità, il decreto di espulsione esisteva solo nei confronti dell'altro imputato del procedimento, cioè [OSCURATO:PERSONA], di sesso maschile, non ricorrente. Il Pubblico ministero, a parere della difesa, non avrebbe prodotto l'atto e non si comprende, dalla motivazione offerta, sulla base di quale documentazione il Giudice di secondo grado abbia potuto procedere alla conferma della condanna dell'imputata. Di qui la dedotta carenza di prova dell'esistenza, a suo carico, del decreto di espulsione e del relativo ordine del Questore, insistendo per l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, A. Cocomello, ha chiesto con requisitoria scritta, mancando tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall'art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modif. dalla I. 10 agosto 2023, n. 112, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1.La sentenza impugnata, nella succinta motivazione svolta (cfr. p. 2 della pronuncia), segnala che il primo giudice avrebbe fatto corretto uso del potere di valutazione della prova, posto che il teste, escusso al dibattimento, aveva riferito di aver sottoposto a controllo una coppia, all'interno di un Centro commerciale e che entrambi risultavano essere attinti da provvedimento di espulsione. La sentenza impugnata, poi, testualmente espone che" l'appellante insieme all'originario coimputato, che non risulta oggi appellante, fosse destinatati() di provvedimento di espulsione, è dato che risulta inequivocabilmente per tabulas", [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado si sofferma anche sull'incertezza manifestata dal teste, in chiusura dell'esame, dato su cui la difesa fonda la deduzione di difetto di attendibilità del dichiarante e reputa detta incertezza giustificata dalla quantità di interventi che gli operanti sono chiamati a effettuare, dal tempo trascorso rispetto alla deposizione, nonché da una domanda tendenziosa proposta dallo stesso difensore, elementi reputati tali da non scardinare l'attendibilità riservata al teste per la sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria nell'espletamento delle proprie mansioni. 1.2.La sentenza di primo grado, poi, nella terza pagina, evidenzia che dall'istruttoria espletata attraverso l'esame del teste di polizia giudiziaria, era stato accertato che gli imputati erano stati fermati per furto presso il supermercato denominato Sole 365, sito in via Argine di Napoli e che questi erano sprovvisti di documenti. Condotti presso gli uffici per accertamenti di polizia, per entrambi era emersa la sussistenza di decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto della provincia di Napoli con relativa ordinanza del questore notificata in data 8 luglio 2020. Tanto, in assenza di elementi che giustificassero la presenza degli stranieri sul territorio dello Stato e in assenza di cause di esclusione antigiuridicità della condotta. 1.3.L'esame degli atti, necessario per la specifica deduzione devoluta con il ricorso per cassazione, ha consentito di constatare che, alla stregua della documentazione trasmessa, l'ordine del Questore di Napoli in atti, impartito con provvedimento del giorno 8 luglio 2020 di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica, risulta emesso nei confronti del coimputato (cfr. ordine del Questore del giorno 8 luglio 2020, emesso nei confronti del cittadino straniero [OSCURATO:PERSONA]), mentre il decreto del Prefetto di Napoli è adottato nei confronti di entrambi i soggetti ed espressamente notificato all'imputata (cfr. relata del giorno 8 luglio 2020 che riguarda "l'allegato provvedimento emesso dal competente Prefetto).2.Dunque, a fronte di motivo di appello sul punto, la motivazione del Giudice di secondo grado appare non esauriente e, anzi, apparente, facendo mero rinvio a dato che "risulta inequivocabilmente per tabulas", senza specificare estremi e contenuti degli atti del Prefetto e del Questore di Napoli esaminati onde concludere che entrambi siano stati emessi e notificati all'imputata odierna ricorrente. Peraltro, detto accertamento documentale appare senz'altro attività necessaria ed esigibile in sede di merito, tenuto conto che, nella verifica della contestazione dell'ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore da parte dello straniero espulso, allorché, come nel caso di specie, l'ordine di allontanamento trovi il suo antecedente in un decreto prefettizio di espulsione, è del tutto evidente che tali provvedimenti, anche il secondo, devono essere adeguatamente, seppur sinteticamente, motivati (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, Rv. 238196). Inoltre, va tenuto conto della specifica incidenza del contenuto dell'Ordine del Questore da notificare alla parte, quanto all'elemento soggettivo del reato contestato. Invero, è noto che, nel caso di cittadino extracomunitario colpito da ordine di allontanamento del Questore, la legge esclude ogni presunzione di conoscenza delle conseguenze penali della violazione, sostituendo il dovere di informarsi (gravante di regola sul destinatario della norma) con l'obbligo dell'Amministrazione di fornire specifica informazione sul punto "in lingua comprensibile al destinatario ovvero, quando ciò non sia possibile nelle lingue francese, inglese o spagnola" (d. Igs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6: Sez. 1, n. 5216 del 15/12/2005, dep. 2006, Druta, Rv. 234062 - 01). A fronte del contenuto delle motivazioni delle sentenze di merito, pur fondando, queste, anche sulla deposizione del teste di polizia giudiziaria, tuttavia, non si comprendono gli estremi e il contenuto di entrambi gli atti adottati, specificamente a carico della ricorrente e la data della notifica dell'ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale che si assume violato. 2.Segue, per quanto sin qui esposto, l'annullamento della sentenza impugnata perché il giudice del rinvio, con piena autonomia quanto all'esito del nuovo esame, integri la motivazione, in relazione agli estremi del decreto di espulsione e del successivo ordine del Questore della cui violazione si tratta, con riguardo anche alla notifica degli atti. P.Q.M. 4 [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in diversa
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