CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06575/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. chiede che la Corte accolga il ricorso e annulli con rinvio l'ordinanza J [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 23 maggio 2023 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato, formatosi il 20 dicembre 2020, relativo alla sentenza della stessa Corte territoriale del 4 novembre 2020 con la quale fu confermata la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bologna il 25 febbraio 2018. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo, ex 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 420-bis, 420-quater, 420-quinquies, 179, 591, 629-bis cod. proc. pen., 6 CEDU. La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la mancata, incolpevole, conoscenza del processo: la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della celebrazione del processo solo con la notifica dell'ordine di esecuzione il 17 aprile 2023 al difensore. La dichiarazione di assenza si fondò sulla notifica degli atti al difensore di ufficio presso cui l'indagata, all'atto del sequestro, elesse domicilio, durante le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte di appello di Bologna, in punto di fatto, ha rilevato che la ricorrente fu dichiarata assente all'udienza del 21 febbraio 2018 in quanto il decreto di citazione a giudizio fu notificato al difensore di ufficio. Pur richiamando i principi della sentenza n. 26 del 2019, ed affermando che «la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé presupposto idoneo alla dichiarazione di assenza», la Corte territoriale ha ritenuto che la ricorrente non abbia allegato alcun fatto idoneo a sostenere la richiesta di rescissione del giudicato; che «ella non abbia potuto, senza sua colpa, mantenere un rapporto con il difensore...» di cui conosceva i contatti, sicché avrebbe potuto informarsi della sua posizione. 1.1. L'ordinanza è stata emessa in violazione di legge. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è avvenuta il 22 dicembre 2013 all'atto del sequestro ed il nominativo del difensore di ufficio fu fornito tramite il call-center. L'indagata risultava residente all'estero. Tutti gli atti successivi sono stati notificati al difensore di ufficio. La dichiarazione di assenza è stata effettuata anche dal Giudice per l'udienza preliminare con l'ordinanza emessa all'udienza del 2 novembre 2016. Il fatto allegato dalla ricorrente era, dunque, la mancata conoscenza del processo, della vocatio in iudicium, essendo inidonea a tal fine l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata nella fase delle indagini preliminari. 1.2. Per le Sez. Unite (n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01) «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)». 1.3. Successivamente alla sentenza Ismail, la giurisprudenza ha affermato il principio, che va ribadito, per cui in tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato anteriormente all'introduzione del comma 4- bis dell'art. 162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagaralli, Rv. 281483 - 01). Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, dopo la sentenza Ismail la giurisprudenza ha affermato che, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (Sez. 6 n.21997 del 18 giugno 2020). 1.4. La giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello si riferisce a casi diversi, come l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, e non di ufficio. La Corte territoriale ha, poi, richiamato Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137 - 01 ma non ne ha correttamente applicato i principi poiché tale sentenza, dopo aver ricostruito le questioni relative al processo in assenza, ha affermato che «... il requisito della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo» non assume altro significato se non quello di escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare. Dunque, l'art. 629-bis c.p.p. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità in tal senso dei comportamenti tenuti all'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, soprattutto nel caso in cui questi abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare però alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza. Automatismo a cui peraltro, come chiarito dalle citate [OSCURATO:PERSONA], nemmeno quest'ultimo può ricorrere, dovendo per l'appunto, nella ricorrenza di tali condizioni comunque accertare l'effettiva adeguata conoscenza del processo ricevuta dall'assente e comunque l'eventuale volontaria sottrazione a tale conoscenza...». 1.5. Una volta allegato il fatto processuale idoneo a dimostrare la mancata conoscenza del processo, è compito del giudice verificare se sussistono le condizioni per la rescissione. È del tutto inidonea a tale dimostrazione la conoscenza dei recapiti del difensore di ufficio, in assenza di concreti elementi, non indicati dall'ordinanza impugnata, dell'esistenza di un reale rapporto con il difensore di ufficio. 1.6. Per altro, la richiamata sentenza Ramadze si è occupata di un caso del tutto analogo a quello in esame ed è giunta a conclusioni opposte rispetto a quelle della Corte di appello: la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice distrettuale che aveva ritenuto che l'imputato versasse in stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio, per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore d'ufficio presso il quale aveva eletto domicilio all'atto della identificazione. 2. Si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna che si atterrà ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. Annulla la ordinanza impug