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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24781/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG à Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2023 del Tribunale di Gela, che ha rigettato l'istanza con la quale gli stessi, detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avevano chiesto l'autorizzazione a effettuare colloqui telefonici e visivi con il padre [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime differenziato presso la Casa circondariale di Milano - Opera, e con la madre [OSCURATO:PERSONA], detenuta presso la Casa circondariale di Latina.

2. I ricorrenti, spiegando un motivo di ricorso comune, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, comma 2, cod. proc. pen., 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., e 16 e ss. circolare Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe rigettato le istanze in maniera del tutto apodittica, senza fornire alcuna valida motivazione sul punto e dopo essersi riportato in maniera acritica al parere non vincolante del pubblico ministero.

In particolare, i ricorrenti evidenziano che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il parallelismo tra i presupposti delle istanze in esame e quanto oggetto di contestazione nel procedimento penale a carico degli interessati era inconferente, trattandosi - in tale ultimo caso - di fatti relativi a colloqui avvenuti tra soggetti detenuti e soggetti liberi e non, come nel caso di specie, relativi a colloqui tra soggetti detenuti per mezzo di videochiamata registrata.

Nel ricorso, pertanto, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe rigettato la richiesta senza offrire in maniera chiara gli elementi da lui ritenuti ostativi alla concessione dell'autorizzazione ai colloqui richiesti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Giova in diritto evidenziare che il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della giustizia, Rv. 279577).

La sottoposizione, poi, al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417).

Il riconoscimento astratto del diritto a tale colloquio, però, non può risolversi nello svilimento delle esigenze di sicurezza che si trovano a fondamento del regime detentivo differenziato, ma necessita - per trovare concreta esecuzione - della ricerca, nel particolare caso di specie, di un punto di equilibrto tra il soddisfacimento di tali esigenze e il rispetto di un diritto della persona.

In tal senso, la disposizione di cui all'art. 16.2 della circolare DAP n. 2676/6126, prevede che «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione».

Pertanto, in tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ai fini dell'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Gallico, Rv. 283496).

Nel caso di specie, il giudice di merito, fornendo sul punto una valida e congrua motivazione, non ha accolto le istanze dei due detenuti, dopo aver evidenziato che le richieste di colloquio riguardavano soggetti che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], erano appartenenti alla criminalità organizzata operante in Mazzarino; per di più, molti dei soggetti coinvolti nelle indagini, proprio nel corso dei numerosi colloqui in carcere, avevano fornito direttive relative allo svolgimento di plurime attività illecite.

Il Tribunale, quindi, ha ritenuto in modo ineccepibile di rigettare le istanze dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero di cui ha condiviso il contenuto.2.

In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG à Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2023 del Tribunale di Gela, che ha rigettato l'istanza con la quale gli stessi, detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avevano chiesto l'autorizzazione a effettuare colloqui telefonici e visivi con il padre [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime differenziato presso la Casa circondariale di Milano - Opera, e con la madre [OSCURATO:PERSONA], detenuta presso la Casa circondariale di Latina. 2. I ricorrenti, spiegando un motivo di ricorso comune, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, comma 2, cod. proc. pen., 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., e 16 e ss. circolare Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe rigettato le istanze in maniera del tutto apodittica, senza fornire alcuna valida motivazione sul punto e dopo essersi riportato in maniera acritica al parere non vincolante del pubblico ministero. In particolare, i ricorrenti evidenziano che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il parallelismo tra i presupposti delle istanze in esame e quanto oggetto di contestazione nel procedimento penale a carico degli interessati era inconferente, trattandosi - in tale ultimo caso - di fatti relativi a colloqui avvenuti tra soggetti detenuti e soggetti liberi e non, come nel caso di specie, relativi a colloqui tra soggetti detenuti per mezzo di videochiamata registrata. Nel ricorso, pertanto, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe rigettato la richiesta senza offrire in maniera chiara gli elementi da lui ritenuti ostativi alla concessione dell'autorizzazione ai colloqui richiesti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova in diritto evidenziare che il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della giustizia, Rv. 279577). La sottoposizione, poi, al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417). Il riconoscimento astratto del diritto a tale colloquio, però, non può risolversi nello svilimento delle esigenze di sicurezza che si trovano a fondamento del regime detentivo differenziato, ma necessita - per trovare concreta esecuzione - della ricerca, nel particolare caso di specie, di un punto di equilibrto tra il soddisfacimento di tali esigenze e il rispetto di un diritto della persona. In tal senso, la disposizione di cui all'art. 16.2 della circolare DAP n. 2676/6126, prevede che «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione». Pertanto, in tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ai fini dell'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Gallico, Rv. 283496). Nel caso di specie, il giudice di merito, fornendo sul punto una valida e congrua motivazione, non ha accolto le istanze dei due detenuti, dopo aver evidenziato che le richieste di colloquio riguardavano soggetti che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], erano appartenenti alla criminalità organizzata operante in Mazzarino; per di più, molti dei soggetti coinvolti nelle indagini, proprio nel corso dei numerosi colloqui in carcere, avevano fornito direttive relative allo svolgimento di plurime attività illecite. Il Tribunale, quindi, ha ritenuto in modo ineccepibile di rigettare le istanze dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero di cui ha condiviso il contenuto.2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a
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