CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiAniello Capuano, [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Campania, sez. dist. di Salerno,n. 6266/2020 depositata il 16/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania, adita insede di rinvio, rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] (di seguitopiù brevemente anche solo la Società) avverso la sentenza di primo gradoche aveva rigettato il ricorso della contribuente con cui erano statiimpugnati gli avvisi di accertamento TARSU relativamente alle annualitàdal 2007 al 2010, concernenti un opificio in cui si esercitava attività diNumero registro generale 17596/2021Numero sezionale 3666/2026Numero di raccolta generale 19659/2026Data pubblicazione 13/06/2026“distribuzione, lavorazione e miscelazione di gas butano e propano;imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto in bombole per usodomestico e industriale; imbottigliamento di prodotti affini nonchéforniture e vendita al dettaglio di gas e di petrolio liquefatto”.2. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenzan.23061/2019, da cui traeva origine il giudizio di rinvio, cassava, suricorso del Comune, la sentenza di appello che aveva accolto il gravamedella società, rinviando la causa alla CTR della Campania, in diversacomposizione, per una nuova valutazione di merito, in riferimento allanatura dei rifiuti, all’individuazione delle superfici in cui si produrrebberotali rifiuti e sulla sussistenza o meno dell’effettivo auto smaltimento.3. Il giudice del rinvio, a sostegno del rigetto dell’appello proposto dallaSocietà riteneva, sul presupposto che competa al contribuente l’onere diprovare esenzioni e riduzioni di imposta, che la [OSCURATO:SOCIETA] non fosseriuscita a dimostrare la tipologia e consistenza dei rifiuti che possonoclassificarsi come speciali né l’esatta delimitazione dei luoghi in cui siprodurrebbero tali rifiuti né il loro auto smaltimento.4. Avverso siffatta pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso incassazione affidandosi a due motivi.5. Il Comune di Siano ha resistito con controricorso.6. In data 16/12/2025 è stato pubblicato il decreto della PresidenteTitolare di estinzione del processo ex art. 1, commi 186, 197 e 200 dellaL.n.197/2022, cui seguiva, però, a mente del 3° comma dell’art.391c.p.c., tempestiva istanza del controricorrente di fissazione dell’udienzaper la discussione del ricorso.7. In prossimità dell’udienza camerale, così fissata, le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va accolta l’opposizione del Comunecontroricorrente al decreto di estinzione tenuto conto che, a menteNumero registro generale 17596/2021Numero sezionale 3666/2026Numero di raccolta generale 19659/2026Data pubblicazione 13/06/2026dell’art. 1 comma 205 del l.n.197 del 2022, la definizione agevolata di cuial comma 198 del medesimo articolo presuppone che l’ente territorialeabbia stabilito, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dallalegislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delledisposizioni dei comi dal 186 al 204 nelle controversie attribuite allagiurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo entestrumentale. Ciò perché, tale decreto di estinzione non tiene conto che ilComune di Siano, come documentato nell’istanza di fissazione di udienzadi cui all’art.391 3° comma c.p.c., non ha stabilito, come è sua facoltà, diapplicare le predette disposizioni di cui ai citati commi dal 186 al 204; ilche preclude l’accesso della contribuente alla definizione agevolata perdifetto di un elemento costitutivo della fattispecie. Ne consegue che ildecreto di estinzione va revocato.2. Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente censura la sentenzasotto il profilo di cui all’art.360 primo comma n.5 c.p.c., sostenendo che laCTR avesse omesso di esaminare la documentazione presente in atti edoggetto di discussione tra le parti, nonché, sotto il profilo del n.4 delmedesimo articolo, fosse incorsa in error in procedendo con riferimentoall'omessa e/o errata valutazione ex art.62 comma 3 Dlgs n.507/1993 ealla mancata osservanza dei criteri di rinvio. Sostiene che la CTR avessefatto malgoverno del disposto dell'art. 2697 c.c. ed, avendo fondato ilproprio convincimento esclusivamente sulla ritenuta asserita completezzadegli avvisi tributari, non avesse ottemperato a quanto richiesto dallaCorte di legittimità producendo una decisione con motivazione apparenteed incongrua avverso la quale l’odierna questione di diritto che si pone èl’obbligo di esaminare e giudicare sulla congruità o meno dei documentiprodotti dalle parti nel contraddittorio processuale.3. Con il secondo motivo, la contribuente censura la sentenzaimpugnata per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto exart.360 primo comma n.3 cpc, sostenendo che la CTR avesse omesso diNumero registro generale 17596/2021Numero sezionale 3666/2026Numero di raccolta generale 19659/2026Data pubblicazione 13/06/2026valutare i criteri regolamentari di esenzione per gli impianti didistribuzione carburanti, la dimensione industriale nonché l’assimilabilitàdei rifiuti speciali.3.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamenteconnessi, sono inammissibili.3.2. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n.9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che: ilnovellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdottonell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. SU 27dicembre 2019 n. 34476). Oltre a ciò e’ orientamento consolidato diNumero registro generale 17596/2021Numero sezionale 3666/2026Numero di raccolta generale 19659/2026Data pubblicazione 13/06/2026questa Corte che con la proposizione del ricorso per cassazione, la partericorrente, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).3.3. Orbene, la ricorrente si duole, in realtà, dell’omesso esame dielementi istruttori che, tuttavia, come chiarito da questa Corte, nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora, comenel caso di specie, le superfici di produzione dei rifiuti, la tipologia deglistessi e il loro smaltimento, siano stati comunque presi in considerazionedal giudice del rinvio, secondo le stesse indicazioni date dalla sentenzadella Corte da cui si è originato il giudizio di rinvio, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, tenuto conto che ilfatto storico non può identificarsi con il difettoso esame.3.4. Inoltre, la ricorrente, attraverso le prospettate violazioni di legge,mira, in realtà alla rivalutazione nel merito della documentazione in attiche la CTR, cui è riservato quale giudice di merito l’apprezzamento deifatti e delle prove, ha ritenuto inidonea a provare la tipologia econsistenza dei rifiuti da classificarsi come speciali, l’esatta delimitazioneNumero registro generale 17596/2021Numero sezionale 3666/2026Numero di raccolta generale 19659/2026Data pubblicazione 13/06/2026delle superfici in cui gli stessi sarebbero prodotti e il loro autonomosmaltimento da parte del produttore.3.5. Sotto altro profilo, la prima doglianza si appalesa inammissibileperché la ricorrente nello stesso motivo deduce l’error in procedendo inrelazione all’art.62 comma 3 del d.Lgs.507/1993 e la violazionedell’art.2697 c.c. e contemporaneamente censura la sentenza permotivazione apparente e incongrua in ordine all’apprezzamento deidocumenti prodotti, nonostante sia costante l’orientamento di questaCorte di considerare inammissibile il motivo che si risolva, come nel casodi specie, nella mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art.360, commi 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, qualiquelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, chesuppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma, del vizio dimotivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimetterein discussione, o di omessa motivazione, che richiede l’assenza dimotivazione (Cass. n. 23005 del 2025).3.6. In ogni caso, i motivi si rivelano anche infondati considerato che laratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sul mancatoassolvimento da parte della contribuente dell’onere di dimostrare latipologia e consistenza dei rifiuti da qualificarsi come speciali nonché diindividuare quella parte della superficie -per specifiche caratteristichestrutturali e di destinazione ex art.62 3° comma d.Lgs.n.507/1992- in cuisi produrrebbero rifiuti speciali nonché di provare lo smaltimento deglistessi da parte del produttore in base alle norme vigenti.3.7. Il che pone la decisione della CTR, sulla base dell’apprezzamento delmateriale istruttorio ad essa riservato, nel solco del consolidatoorientamento sul punto di questa Corte, secondo cui, tali presuppostiNumero registro generale 17596/2021Numero sezionale 3666/2026Numero di raccolta generale 19659/2026Data pubblicazione 13/06/2026vanno provati dal contribuente, posto che le esenzioni, anche parziali,costituiscono eccezione alla regola generale di pagamento del tributo daparte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone delterritorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n.11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte, previa revoca del decreto di estinzione, rigetta il ricorso,condannando la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.655,00per compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali nella misura del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 29/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]