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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 01783/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1671-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2474/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2021; Ric. 2022 n. 01671 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza pronunciata in data 26/06/2018 dal Tribunale che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite;

2. avverso tale pronuncia la soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito la società con controricorso; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha comunicato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la sentenza impugnata confermato la condanna alle spese pronunciata in primo grado con l’ordinanza con cui si è declinata la competenza territoriale; si critica l’orientamento assunto in questo senso dalla Suprema Corte; 2.il motivo è infondato perché la decisione impugnata è conforme ad una costante giurisprudenza di questa Corte dalla quale la parte ricorrente non propone ragioni dirimenti per discostarsi (Cass. n. 7010 del 2017; Cass. n. 8611 del 2018; Cass. n. 29033 del 2019; Cass. n. 21776 del 2021; Cass. n. 32003 del 2021; Cass. n. 9635 del 2022; Cass.n. 18366 del 2022, alle cui motivazioni pure si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.); Ric. 2022 n. 01671 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -3- l'art. 91 c.p.c. statuisce che la regolazione delle spese processuali compete al giudice la cui pronuncia definisca il processo pendente dinanzi a sé; tale statuizione prescinde dal fatto che la causa non sia stata definita nel merito, essendo soccombente anche la parte che abbia proposto la domanda ad un giudice incompetente; ne deriva che, nella specie, il Tribunale correttamente aveva pronunciato sulle spese di primo grado: la sentenza di incompetenza per territorio aveva definito la fase processuale ed era riconducibile nel novero delle statuizioni che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., legittimano la regolazione delle spese, come confermato dalla sentenza d’appello qui gravata; 3.col secondo mezzo si deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. per non avere i giudici d’appello ravvisato nella specie le gravi ed eccezionali ragioni che potessero indurre il giudice a compensare le spese; ragioni che chi ricorre individua nella circostanza che lo stesso Tribunale adito aveva “dato luogo ad un contrasto di orientamenti relativamente alla medesima questione di rilievo processuale”; la censura è inammissibile; ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; in ogni caso è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del Ric. 2022 n. 01671 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -4- giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass. n. 10009 del 2003; Cass. n. 11744 del 2004; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 17128 del 2014; Cass. n. 26912 del 2020) con la conseguenza che il mancato esercizio del potere di compensare non è sindacabile in questa sede; 4.pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1671-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2474/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2021; Ric. 2022 n. 01671 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza pronunciata in data 26/06/2018 dal Tribunale che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite; 2. avverso tale pronuncia la soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito la società con controricorso; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha comunicato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la sentenza impugnata confermato la condanna alle spese pronunciata in primo grado con l’ordinanza con cui si è declinata la competenza territoriale; si critica l’orientamento assunto in questo senso dalla Suprema Corte; 2.il motivo è infondato perché la decisione impugnata è conforme ad una costante giurisprudenza di questa Corte dalla quale la parte ricorrente non propone ragioni dirimenti per discostarsi (Cass. n. 7010 del 2017; Cass. n. 8611 del 2018; Cass. n. 29033 del 2019; Cass. n. 21776 del 2021; Cass. n. 32003 del 2021; Cass. n. 9635 del 2022; Cass.n. 18366 del 2022, alle cui motivazioni pure si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.); Ric. 2022 n. 01671 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- l'art. 91 c.p.c. statuisce che la regolazione delle spese processuali compete al giudice la cui pronuncia definisca il processo pendente dinanzi a sé; tale statuizione prescinde dal fatto che la causa non sia stata definita nel merito, essendo soccombente anche la parte che abbia proposto la domanda ad un giudice incompetente; ne deriva che, nella specie, il Tribunale correttamente aveva pronunciato sulle spese di primo grado: la sentenza di incompetenza per territorio aveva definito la fase processuale ed era riconducibile nel novero delle statuizioni che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., legittimano la regolazione delle spese, come confermato dalla sentenza d’appello qui gravata; 3.col secondo mezzo si deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. per non avere i giudici d’appello ravvisato nella specie le gravi ed eccezionali ragioni che potessero indurre il giudice a compensare le spese; ragioni che chi ricorre individua nella circostanza che lo stesso Tribunale adito aveva “dato luogo ad un contrasto di orientamenti relativamente alla medesima questione di rilievo processuale”; la censura è inammissibile; ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; in ogni caso è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del Ric. 2022 n. 01671 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass. n. 10009 del 2003; Cass. n. 11744 del 2004; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 17128 del 2014; Cass. n. 26912 del 2020) con la conseguenza che il mancato esercizio del potere di compensare non è sindacabile in questa sede; 4.pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a
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