CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 1982
Cassazione n. 42978/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA (feact, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1982 avverso la sentenza del 20/11/2019 del GIP TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti (udita la relazione sv ita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.444 cod. proc. pen. il 20/11/2019 con la quale il Gip del Tribunale di Aosta ha applicato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., dolendosi della motivazione insufficiente in relazione ai "singoli momenti esplicativi". 2. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge, oltre che perché del tutto generico. L'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), ha infatti previsto che la sentenza di 'patteggiamento' sia ricorribile per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena. Tra i motivi deducibili, dunque, non viene annoverato l'insufficiente motivazione. Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102); circostanza neppure dedotta nella fattispecie. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della pretestuosità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore LI P sid