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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 18604/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 2061/2024 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]., difes i da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domici- liato a Roma presso lo studio dell’avvocatoMariafelicita Dolci; -intimato- per la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 1616/2024 del 16/01/2024.

Uditala relazione de l consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causae ragioni d ella d ecisione L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n.5683 del Ruolo generale per l'anno 2019, promosso daRosario [OSCURATO:PERSONA], definito da questa Corte con ordinanza n. 1616 del 2024del 16/1/2024 di riget t o del ricorso, ha chiesto la correzione di tale provvedimento, in quanto la Corte, pur condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta 2di 3 – 2061/2024 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. formulata dal medesimo nel controricorso.

Con provvedimento del 24/1/2024, il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglioper l’adozione del provvedimento su tale istanza.

Gli originari ricorrenti sono rimastiintimati.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativae sulla base di un’interpretazione orientata alle con- seguenze, èil procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c.Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione , l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali.

Si tratta quindi di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese .

Inoltre, il procedimento di correzione, oltre ad essere in armonia con l’ art. 93 co. 2 c.p.c. –che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore – consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processocon il rispetto del principio del contraddit- torio, garantendocon rapidità maggiore la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo .

Infine, esso è un rimedio applicabileex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

SU16037/2010 , 12437/2017).

In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è accolta, poiché nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 1616 del 2024, depositata il 16/1/2024, sia apportata l a seguent e correzion e di errore materiale: nel dispositivo, a p. 10 , dopo l e parol e « per legge» e prima del segno di interpunzione, sia aggiunta la frase:«, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]»; dispone inoltre che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento da correggere. 3di 3 – 2061/2024 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 19 ) – Caponi E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 2061/2024 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]., difes i da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domici- liato a Roma presso lo studio dell’avvocatoMariafelicita Dolci; -intimato- per la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 1616/2024 del 16/01/2024. Uditala relazione de l consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causae ragioni d ella d ecisione L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n.5683 del Ruolo generale per l'anno 2019, promosso daRosario [OSCURATO:PERSONA], definito da questa Corte con ordinanza n. 1616 del 2024del 16/1/2024 di riget t o del ricorso, ha chiesto la correzione di tale provvedimento, in quanto la Corte, pur condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta 2di 3 – 2061/2024 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. formulata dal medesimo nel controricorso. Con provvedimento del 24/1/2024, il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglioper l’adozione del provvedimento su tale istanza. Gli originari ricorrenti sono rimastiintimati. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativae sulla base di un’interpretazione orientata alle con- seguenze, èil procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c.Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione , l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali. Si tratta quindi di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese . Inoltre, il procedimento di correzione, oltre ad essere in armonia con l’ art. 93 co. 2 c.p.c. –che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore – consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processocon il rispetto del principio del contraddit- torio, garantendocon rapidità maggiore la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo . Infine, esso è un rimedio applicabileex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass. SU16037/2010 , 12437/2017). In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è accolta, poiché nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore. P.Q.M. La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 1616 del 2024, depositata il 16/1/2024, sia apportata l a seguent e correzion e di errore materiale: nel dispositivo, a p. 10 , dopo l e parol e « per legge» e prima del segno di interpunzione, sia aggiunta la frase:«, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]»; dispone inoltre che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento da correggere. 3di 3 – 2061/2024 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 19 ) – Caponi E
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