Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02591/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma riformava parzialmente - quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Tribunale di Roma del 4 ottobre 2018, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violenza e minaccia e di oltraggio a pubblico ufficiale, commessi il 9 maggio 2013.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge (art. 601 cod. proc. pen.) con riferimento all'udienza dell'il maggio 2020.

L'imputato e il suo difensore non hanno ricevuto alcuna notificazione per la suddetta udienza, ma soltanto per quella successiva del 10 novembre 2020.

Pertanto, erroneamente la Corte di appello ha respinto l'eccezione di prescrizione dei reati, sul rilievo che fosse stata fissata un'udienza per l'11 maggio 2020 e che quindi andasse computato il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale Covid-19.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla circostanza che l'imputato si fosse trovato alla guida del motoveicolo, argomentata dalla Corte di appello solo con rinvio acritico alla sentenza di primo grado; violazione di legge (art. 350 cod. proc. pen.) per la indebita utilizzazione di dichiarazioni spontanee rese dall'indagato.

Con l'appello il ricorrente aveva chiesto l'applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. con riferimento al comportamento arbitrario degli agenti intervenuti per accertare i fatti (costoro erano intervenuti quando sulla scena dell'incidente stradale non vi erano né il ricorrente, che ferito era stato trasportato in ospedale, né il motoveicolo sul quale questi aveva viaggiato; ciononostante, senza avere certezza che il ricorrente fosse il guidatore del motoveicolo, avevano in ospedale provveduto a ritirargli la patente perché ritenuto alla guida del veicolo con titolo non abilitante per il tipo di veicolo).

Il punto decisivo era appunto stabilire chi fosse alla guida del motoveicolo.

Uno dei testi aveva riferito che era stato l'imputato ad ammettere tale circostanza, mentre l'altro aveva smentito tale circostanza (sostenendo che la violenza ai pp.uu. era stata compiuta dall'imputato che aveva escluso di essersi trovato alla guida).

Di tali dichiarazioni spontanee del ricorrente non vi è traccia nel fascicolo né vi è la certezza che sia state effettivamente rilasciate; in ogni caso le stesse sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. e rese nel corso delle indagini effettuate dagli operanti per stabilire chi fosse alla guida del veicolo e verificare profili di responsabilità rispetto all'incidente.

La Corte di appello si è limitata ad un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, non affrontando i temi sottoposti dalla difesa.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal

I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nel ( L, termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il d.l. n. 18 del 2020 prevedeva che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020", nonché per lo stesso periodo la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale.

Il suddetto termine è stato poi prorogato fino all'il maggio 2020 dal successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23.

Per i procedimenti soggetti alla suddetta sospensione, la citata normativa emergenziale prevedeva per il medesimo periodo anche la sospensione del corso della prescrizione.

Perché venisse ad operare la sospensione del decorso dei termini e quindi della prescrizione, non era richiesto che nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 fosse stata fissata in sede di appello una udienza (da rinviare poi d'ufficio).

3. Il secondo motivo articola critiche manifestamente infondate e ripetitive di questioni che risultano risolte in sede di appello con argomenti immuni da vizi scrutinabili in questa sede.

La Corte di appello, quanto alla prospettiva difensiva volta ad invocare l'atto arbitrario del p.u. per giustificare la reazione minacciosa dell'imputato al ritiro della patente, correttamente ha ritenuto che, in ogni caso, anche a voler accedere alla tesi della incertezza sulla situazione della guida, doveva escludersi l'arbitrarietà dell'atto.

La scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile infatti a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (tra tante, Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Rv. 278715; Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021).Quindi, rispetto a tale argomentazione, risultano recessive ed irrilevanti le altre critiche del ricorrente, strumentali a sostenere la tesi della difesa dell'atto arbitrario.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/ y2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma riformava parzialmente - quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Tribunale di Roma del 4 ottobre 2018, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violenza e minaccia e di oltraggio a pubblico ufficiale, commessi il 9 maggio 2013. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (art. 601 cod. proc. pen.) con riferimento all'udienza dell'il maggio 2020. L'imputato e il suo difensore non hanno ricevuto alcuna notificazione per la suddetta udienza, ma soltanto per quella successiva del 10 novembre 2020. Pertanto, erroneamente la Corte di appello ha respinto l'eccezione di prescrizione dei reati, sul rilievo che fosse stata fissata un'udienza per l'11 maggio 2020 e che quindi andasse computato il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale Covid-19. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla circostanza che l'imputato si fosse trovato alla guida del motoveicolo, argomentata dalla Corte di appello solo con rinvio acritico alla sentenza di primo grado; violazione di legge (art. 350 cod. proc. pen.) per la indebita utilizzazione di dichiarazioni spontanee rese dall'indagato. Con l'appello il ricorrente aveva chiesto l'applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. con riferimento al comportamento arbitrario degli agenti intervenuti per accertare i fatti (costoro erano intervenuti quando sulla scena dell'incidente stradale non vi erano né il ricorrente, che ferito era stato trasportato in ospedale, né il motoveicolo sul quale questi aveva viaggiato; ciononostante, senza avere certezza che il ricorrente fosse il guidatore del motoveicolo, avevano in ospedale provveduto a ritirargli la patente perché ritenuto alla guida del veicolo con titolo non abilitante per il tipo di veicolo). Il punto decisivo era appunto stabilire chi fosse alla guida del motoveicolo. Uno dei testi aveva riferito che era stato l'imputato ad ammettere tale circostanza, mentre l'altro aveva smentito tale circostanza (sostenendo che la violenza ai pp.uu. era stata compiuta dall'imputato che aveva escluso di essersi trovato alla guida). Di tali dichiarazioni spontanee del ricorrente non vi è traccia nel fascicolo né vi è la certezza che sia state effettivamente rilasciate; in ogni caso le stesse sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. e rese nel corso delle indagini effettuate dagli operanti per stabilire chi fosse alla guida del veicolo e verificare profili di responsabilità rispetto all'incidente. La Corte di appello si è limitata ad un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, non affrontando i temi sottoposti dalla difesa. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nel ( L, termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il d.l. n. 18 del 2020 prevedeva che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020", nonché per lo stesso periodo la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale. Il suddetto termine è stato poi prorogato fino all'il maggio 2020 dal successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23. Per i procedimenti soggetti alla suddetta sospensione, la citata normativa emergenziale prevedeva per il medesimo periodo anche la sospensione del corso della prescrizione. Perché venisse ad operare la sospensione del decorso dei termini e quindi della prescrizione, non era richiesto che nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 fosse stata fissata in sede di appello una udienza (da rinviare poi d'ufficio). 3. Il secondo motivo articola critiche manifestamente infondate e ripetitive di questioni che risultano risolte in sede di appello con argomenti immuni da vizi scrutinabili in questa sede. La Corte di appello, quanto alla prospettiva difensiva volta ad invocare l'atto arbitrario del p.u. per giustificare la reazione minacciosa dell'imputato al ritiro della patente, correttamente ha ritenuto che, in ogni caso, anche a voler accedere alla tesi della incertezza sulla situazione della guida, doveva escludersi l'arbitrarietà dell'atto. La scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile infatti a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (tra tante, Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Rv. 278715; Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021).Quindi, rispetto a tale argomentazione, risultano recessive ed irrilevanti le altre critiche del ricorrente, strumentali a sostenere la tesi della difesa dell'atto arbitrario. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/ y2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02591/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris