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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 33367/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 24Q otec,eptea-Fe>t; s ;,99),‹ („‘ w 4322 udito il difper567-e (or Trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 12 aprile 2021 il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione (art. 75 comma 2 del d.lgs. n.159 del 2011) di inosservanza del contenuto prescrittivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (con obbligo di soggiorno nel comune di Pomezia), per fatto del 2 giugno 2020. 1.1 In fatto, Ferrari venne sottoposto a controllo in Roma, lì dove era ancora in vigore l'obbligo di soggiorno in Pomezia derivante dalla sottoposizione alla misura di prevenzione personale, mai revocata.

2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza resa in data 12 giugno 2023 ha confermato la prima decisione.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce assenza di motivazione su uno specifico punto della decisione, devoluto con i motivi di appello.

La difesa del Ferrari evidenzia che era stata introdotta una specifica doglianza in tema di ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato.

Come già esposto in primo grado il Ferrari sarebbe caduto in errore circa la vigenza dell'obbligo di soggiorno in Pomezia, avendo ricevuto un provvedimento di revoca dell'obbligo di dimora (e di quello di presentazione alla polizia giudiziaria) in un procedimento penale in corso (nel luglio del 2019).

La Corte di Appello in sede di esposizione dei fatti rilevanti ha sintetizzato il motivo di gravame ma non ha speso, sul punto, alcuna argomentazione. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. .

Il diniego sarebbe stato affidato a mera clausola di stile. 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di commisurazione del trattamento sanzionatorio.

Non vi è specifica motivazione sulle ragioni per cui ci si è discostati dal minimo edittale.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.4.1 In effetti, vi è carenza grafica del supporto argomentativo, in punto di ricorrenza dell'elemento psicologico del reato.

La Corte di secondo grado ha sintetizzato i profili di critica (di certo specifici, il che esclude di poterne dichiarare la genericità) senza aggiungere alcuna propria considerazione di carattere valutativo (si veda la pagina 2 della decisione impugnata).

Va pertanto preso atto di tale profilo, tale da integrare una omissione valutativa non colmabile in sede di legittimità, disponendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

Gli altri motivi restano assorbiti, data la priorità logica del tema dell'elemento soggettivo, ma non preclusi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in data 12 aprile 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 24Q otec,eptea-Fe>t; s ;,99),‹ („‘ w 4322 udito il difper567-e (or Trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 12 aprile 2021 il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione (art. 75 comma 2 del d.lgs. n.159 del 2011) di inosservanza del contenuto prescrittivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (con obbligo di soggiorno nel comune di Pomezia), per fatto del 2 giugno 2020. 1.1 In fatto, Ferrari venne sottoposto a controllo in Roma, lì dove era ancora in vigore l'obbligo di soggiorno in Pomezia derivante dalla sottoposizione alla misura di prevenzione personale, mai revocata. 2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza resa in data 12 giugno 2023 ha confermato la prima decisione. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce assenza di motivazione su uno specifico punto della decisione, devoluto con i motivi di appello. La difesa del Ferrari evidenzia che era stata introdotta una specifica doglianza in tema di ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato. Come già esposto in primo grado il Ferrari sarebbe caduto in errore circa la vigenza dell'obbligo di soggiorno in Pomezia, avendo ricevuto un provvedimento di revoca dell'obbligo di dimora (e di quello di presentazione alla polizia giudiziaria) in un procedimento penale in corso (nel luglio del 2019). La Corte di Appello in sede di esposizione dei fatti rilevanti ha sintetizzato il motivo di gravame ma non ha speso, sul punto, alcuna argomentazione. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. . Il diniego sarebbe stato affidato a mera clausola di stile. 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di commisurazione del trattamento sanzionatorio. Non vi è specifica motivazione sulle ragioni per cui ci si è discostati dal minimo edittale. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato.4.1 In effetti, vi è carenza grafica del supporto argomentativo, in punto di ricorrenza dell'elemento psicologico del reato. La Corte di secondo grado ha sintetizzato i profili di critica (di certo specifici, il che esclude di poterne dichiarare la genericità) senza aggiungere alcuna propria considerazione di carattere valutativo (si veda la pagina 2 della decisione impugnata). Va pertanto preso atto di tale profilo, tale da integrare una omissione valutativa non colmabile in sede di legittimità, disponendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. Gli altri motivi restano assorbiti, data la priorità logica del tema dell'elemento soggettivo, ma non preclusi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in data 12 aprile 2024 Il Consigliere
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