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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20750/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Staniscia- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA].- intimati -avverso la sentenza n. 1138/2024 del [OSCURATO:PERSONA], depositatail giorno 22 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

Per il soddisfo di un credito quantificato, in atto di precetto, ineuro 7.402,64, [OSCURATO:PERSONA] promosse innanzi il Tribunale di Romaespropriazione forzata ex artt. 543 e seguenti cod. proc. civ. in dannodella società [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A. e presso i terzi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,[OSCURATO:SOCIETA]..Per quanto ancora qui d’interesse, avverso detta procedura lasocietà debitrice esecutata dispiegò opposizione agli atti esecutiviadducendo vizi di notifica del titolo esecutivo.All’esito della fase sommaria del giudizio, il giudice dell’esecuzione,con ordinanza del 12 luglio 2022, rigettò l’istanza di sospensione dellaesecuzione sul rilievo dell’inammissibilità per tardività della opposizioneex art. 617 cod. proc. civ., fissando termine sino al 30 agosto 2022 perl’instaurazione del giudizio di merito e condannando l’opponente allarefusione delle spese in favore dell’opposto.Con altra ordinanza emessa in pari data, il giudice dell’esecuzione- preso atto del soddisfo integrale del credito mediante pagamentoeffettuato dalla debitrice nelle more della procedura - assegnò in favoredel procedente le spese e i compensi del procedimento.2.

Con successivo atto di citazione, il creditore opposto, MirkoRosini, introdusse il giudizio di merito sulla opposizione, invocandodeclaratoria di ammissibilità della stessa.Alla domanda oppose resistenza la debitrice opponente.3.

La decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile la domandaformulata da [OSCURATO:PERSONA] «per carenza di interesse, in ragione dellaemissione dell’ordinanza di assegnazione, non opposta».4.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Si è costituita, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

«ai soli finidell’integrità del contraddittorio» e senza rassegnare conclusioni.r.g. n. 6752/2024 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/2026Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate,in epigrafe dettagliatamente indicate.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.168, 488, 518 e 617 cod. proc. civ. nonché dell’art. 36 disp. att. cod.proc. civ., parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ilgiudice territoriale deciso la controversia senza la previa acquisizionedel fascicolo della fase esecutiva.1.1.

La doglianza è inammissibile.Pur operando un corretto richiamo al potere-dovere del giudicedell’opposizione agli atti esecutivi di acquisire il fascicolo dellaprocedura esecutiva (così Cass. 25/01/2017, n. 1919), parte ricorrentenon prospetta alcun pregiudizio, tampoco specifico e concreto,derivante dal denunciato error in procedendo.Per fermo convincimento di questa Corte, tuttavia, l’ordinamentonon appresta tutela alla mera regolarità formale del processo in séconsiderata, poiché l’interesse a denunciare la violazione di una normaprocessuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato unpregiudizio sostanziale alla sfera giuridica della parte, la quale èpertanto tenuta ad allegare e dimostrare il danno conseguente al vizioformale, con la conseguenza che ove il ricorrente non indichi lospecifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendonon può determinare la cassazione della sentenza impugnata (tra letante: Cass., 04/12/2025, n. 31611; Cass. 02/10/2025, n. 26599;Cass. 20/11/2020, n. 26419; Cass., Sez.

U, 09/08/2018, n. 20685;Cass., Sez.

U, 08/05/2017, n. 11141, in motivazione; Cass.18/12/2014, n. 26831; Cass. 31/10/2014, n. 23162).r.g. n. 6752/2024 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/20262.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 100, 112, 115, 116, 553, 615 e 618 cod. proc. civ. e «omessavalutazione di una circostanza determinante».Parte ricorrente assume, in sintesi, che la sua rituale costituzionenella fase sommaria rendeva ammissibile l’introduzione del giudizio dimerito, sussistendo l’interesse a conseguire una pronuncia a cognizionepiena di inammissibilità dell’avversa opposizione agli atti esecutivi.3.

Il motivo è infondato.3.1.

In forza del principio generale di cui all’art. 100 cod. proc. civ.,condizione di ogni azione è l’interesse ad agire, inteso come bisogno ditutela giurisdizionale, configurandosi il ricorso al giudice come il mezzoper il conseguimento di un vantaggio non altrimenti conseguibile.In ossequio all’idea della necessaria utilità del processo e della suastrumentalità rispetto al diritto sostanziale, l’interesse ad agire consistenel risultato giuridicamente apprezzabile che la parte si propone diraggiungere con la richiesta di un determinato provvedimentomediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva circa ilrapporto giuridico dedotto in causa (Cass. 16/01/2025, n. 1042; Cass.08/05/2024, n. 12352; Cass. 09/03/2022, n. 7735; Cass. 09/08/2017,n. 19759; Cass. 07/10/2015, n. 20128; Cass. 28/06/2010, n. 15355).Perché possa essere integrata la condizione dell’azione di cui sidiscorre, è dunque necessario che l’interesse ad agire sia:(i) personale, ovvero immediatamente relativo alla sfera giuridicadella parte che propone la domanda o resiste alla stessa;(ii) attuale, cioè a dire sussistente al momento della decisione dellalite, pur se sopravvenuto rispetto all’epoca di sua instaurazione;(iii) concreto, ossia riferito ad una situazione giuridica soggettivaeffettiva e reale, non meramente astratta, ipotetica o futura.3.2.

L’opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto la regolaritàformale (con tale locuzione intendendosi, in accezione lata, qualsivogliar.g. n. 6752/2024 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/2026tipologia di vizio di invalidità) di ogni atto del processo esecutivo (attidi parte e provvedimenti del giudice, purché muniti di potenzialitàlesiva per i destinatari di essi: Cass. 05/05/2022, n. 14282), nonchédegli atti necessariamente prodromici all’esecuzione.La sentenza che definisce il giudizio ex art. 617 cod. proc. civ. hanatura esclusivamente rescindente, circoscritta alla mera declaratoriadi nullità (o meno) degli atti di parte e di illegittimità (o meno) deiprovvedimenti del giudice dell’esecuzione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9328)e valenza ontologicamente endoprocedimentale, cioè di accertamentorelativo a quella determinata procedura esecutiva.L’interesse a proporre l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. siconcreta nel bisogno di rimozione o annullamento dell’atto esecutivoviziato, non perché in astratto difforme dal modello paradigmaticodisegnato dal legislatore, ma in quanto idoneo ad incidere in sensodannoso sulla sfera giudica di coloro che ne subiscono gli effetti.Per fermo convincimento del giudice della nomofilachia, infatti,l’opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramenteformale è, di regola, inammissibile se l’opponente non deduce le ragioniper le quali l’erronea applicazione della regola processuale hadeterminato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizioincidente sull’andamento o sull’esito del processo, fatta salva l’ipotesidi pregiudizi «autoevidenti», ovvero della definitiva soppressione delleprerogative difensive derivante in via immediata dall’inosservanza dellanorma processuale (sul tema, amplius, Cass. 29/07/2025, n. 21838;Cass. 09/01/2024, n. 903; Cass. 26/09/2023, n. 27424).L’interesse a contraddire alla opposizione agli atti esecutivi exadverso formulata consta, invece, nella esigenza di accertamento dellainesistenza del vizio formale denunciato, cioè a dire della conformità adiritto dell’atto opposto: l’interesse alla resistenza, per essere concretoed attuale, postula che l’atto esecutivo contestato sia ancora provvistor.g. n. 6752/2024 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/2026di efficacia o comunque inserito in una serie procedimentale ancoraidonea a determinare, in ipotesi di positivo esito della dispiegataopposizione, il raggiungimento dello scopo dell’esecuzione.3.2.

L’attualità dell’interesse ad agire o contraddire nell’opposizioneformale deve essere poi verificato - in concreto, volta per volta e conriferimento alla posizione rivestita dalla singola parte - in relazione alverificarsi di vicende afferenti il procedimento esecutivo successive allaproposizione della controversia oppositiva.Nel caso da cui origina la presente impugnazione di legittimità, nelcorso della lite oppositiva (la quale pende dal momento del depositodel ricorso al giudice dell’esecuzione: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9352)l’esecuzione si è conclusa con la soddisfazione della pretesa fatta valerein via coattiva dalla parte opposta.Reputa la Corte che in detta situazione non sussista un interesseLa statuizione giudiziale sulla regolarità formale dell’atto esecutivooggetto della controversia oppositiva non è infatti in grado di arrecarealla parte opposta alcuna, specifica e ulteriore, utilità, restando in ognicaso fermo e definito l’esito della procedura: sicché la decisione sulmerito dell’opposizione sarebbe - quale ne fosse il tenore - priva diricadute pratiche, tampoco favorevoli, nei riguardi dell’opposta,risolvendosi in una sterile ed astratta affermazione di diritto.Nella descritta evenienza, il sopravvenuto difetto di interesse acontraddire all’opposizione agli atti inibisce altresì alla parte opposta ilcompimento di atti di impulso della controversia: sicché, quandoquest’ultima si svolga secondo l’articolazione bifasica tipica e propriadelle opposizioni esecutive successive, deve reputarsi inammissibilel’introduzione della causa di merito compiuta dalla parte opposta dopola definitiva conclusione, con esito per lei satisfattivo e definitivo inquanto non reso oggetto di separata opposizione, dell’esecuzione.r.g. n. 6752/2024 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/2026È proprio quanto accaduto nella fattispecie in discorso: comeesposto in parte narrativa, l’atto introduttivo del giudizio di meritosull’opposizione è stato notificato dall’odierno ricorrente, creditoreopposto, dopo la definizione della procedura espropriativa con adozionedell’ordinanza di assegnazione delle somme staggite ed integralesoddisfo del credito azionato.3.3.

Conforme pertanto a diritto è la sentenza impugnata, anche invirtù dei rilievi innanzi formulati, da considerarsi integrativi dellamotivazione nella stessa illustrata.4.

Il ricorso è complessivamente rigettato.5.

La notifica del ricorso di legittimità effettuata a [OSCURATO:PERSONA] ItalianeS.p.A. in dichiarata funzione di mera denuntiatio litis e il contegnoserbato in questo giudizio dalla medesima società (costituitasi senzarassegnare conclusioni «ai soli fini dell’integrità del contraddittorio»)giustifica la compensazione delle spese tra la stessa e il ricorrente.6.

Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi delcomma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MRigetta il ricorso.Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimitàtra le parti in lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 6752/2024 7Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 27 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 6752/2024 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Staniscia- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA].- intimati -avverso la sentenza n. 1138/2024 del [OSCURATO:PERSONA], depositatail giorno 22 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/20261. Per il soddisfo di un credito quantificato, in atto di precetto, ineuro 7.402,64, [OSCURATO:PERSONA] promosse innanzi il Tribunale di Romaespropriazione forzata ex artt. 543 e seguenti cod. proc. civ. in dannodella società [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A. e presso i terzi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,[OSCURATO:SOCIETA]..Per quanto ancora qui d’interesse, avverso detta procedura lasocietà debitrice esecutata dispiegò opposizione agli atti esecutiviadducendo vizi di notifica del titolo esecutivo.All’esito della fase sommaria del giudizio, il giudice dell’esecuzione,con ordinanza del 12 luglio 2022, rigettò l’istanza di sospensione dellaesecuzione sul rilievo dell’inammissibilità per tardività della opposizioneex art. 617 cod. proc. civ., fissando termine sino al 30 agosto 2022 perl’instaurazione del giudizio di merito e condannando l’opponente allarefusione delle spese in favore dell’opposto.Con altra ordinanza emessa in pari data, il giudice dell’esecuzione- preso atto del soddisfo integrale del credito mediante pagamentoeffettuato dalla debitrice nelle more della procedura - assegnò in favoredel procedente le spese e i compensi del procedimento.2. Con successivo atto di citazione, il creditore opposto, MirkoRosini, introdusse il giudizio di merito sulla opposizione, invocandodeclaratoria di ammissibilità della stessa.Alla domanda oppose resistenza la debitrice opponente.3. La decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile la domandaformulata da [OSCURATO:PERSONA] «per carenza di interesse, in ragione dellaemissione dell’ordinanza di assegnazione, non opposta».4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Si è costituita, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. «ai soli finidell’integrità del contraddittorio» e senza rassegnare conclusioni.r.g. n. 6752/2024 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/2026Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate,in epigrafe dettagliatamente indicate.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.168, 488, 518 e 617 cod. proc. civ. nonché dell’art. 36 disp. att. cod.proc. civ., parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ilgiudice territoriale deciso la controversia senza la previa acquisizionedel fascicolo della fase esecutiva.1.1. La doglianza è inammissibile.Pur operando un corretto richiamo al potere-dovere del giudicedell’opposizione agli atti esecutivi di acquisire il fascicolo dellaprocedura esecutiva (così Cass. 25/01/2017, n. 1919), parte ricorrentenon prospetta alcun pregiudizio, tampoco specifico e concreto,derivante dal denunciato error in procedendo.Per fermo convincimento di questa Corte, tuttavia, l’ordinamentonon appresta tutela alla mera regolarità formale del processo in séconsiderata, poiché l’interesse a denunciare la violazione di una normaprocessuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato unpregiudizio sostanziale alla sfera giuridica della parte, la quale èpertanto tenuta ad allegare e dimostrare il danno conseguente al vizioformale, con la conseguenza che ove il ricorrente non indichi lospecifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendonon può determinare la cassazione della sentenza impugnata (tra letante: Cass., 04/12/2025, n. 31611; Cass. 02/10/2025, n. 26599;Cass. 20/11/2020, n. 26419; Cass., Sez. U, 09/08/2018, n. 20685;Cass., Sez. U, 08/05/2017, n. 11141, in motivazione; Cass.18/12/2014, n. 26831; Cass. 31/10/2014, n. 23162).r.g. n. 6752/2024 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/20262. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 100, 112, 115, 116, 553, 615 e 618 cod. proc. civ. e «omessavalutazione di una circostanza determinante».Parte ricorrente assume, in sintesi, che la sua rituale costituzionenella fase sommaria rendeva ammissibile l’introduzione del giudizio dimerito, sussistendo l’interesse a conseguire una pronuncia a cognizionepiena di inammissibilità dell’avversa opposizione agli atti esecutivi.3. Il motivo è infondato.3.1. In forza del principio generale di cui all’art. 100 cod. proc. civ.,condizione di ogni azione è l’interesse ad agire, inteso come bisogno ditutela giurisdizionale, configurandosi il ricorso al giudice come il mezzoper il conseguimento di un vantaggio non altrimenti conseguibile.In ossequio all’idea della necessaria utilità del processo e della suastrumentalità rispetto al diritto sostanziale, l’interesse ad agire consistenel risultato giuridicamente apprezzabile che la parte si propone diraggiungere con la richiesta di un determinato provvedimentomediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva circa ilrapporto giuridico dedotto in causa (Cass. 16/01/2025, n. 1042; Cass.08/05/2024, n. 12352; Cass. 09/03/2022, n. 7735; Cass. 09/08/2017,n. 19759; Cass. 07/10/2015, n. 20128; Cass. 28/06/2010, n. 15355).Perché possa essere integrata la condizione dell’azione di cui sidiscorre, è dunque necessario che l’interesse ad agire sia:(i) personale, ovvero immediatamente relativo alla sfera giuridicadella parte che propone la domanda o resiste alla stessa;(ii) attuale, cioè a dire sussistente al momento della decisione dellalite, pur se sopravvenuto rispetto all’epoca di sua instaurazione;(iii) concreto, ossia riferito ad una situazione giuridica soggettivaeffettiva e reale, non meramente astratta, ipotetica o futura.3.2. L’opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto la regolaritàformale (con tale locuzione intendendosi, in accezione lata, qualsivogliar.g. n. 6752/2024 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/2026tipologia di vizio di invalidità) di ogni atto del processo esecutivo (attidi parte e provvedimenti del giudice, purché muniti di potenzialitàlesiva per i destinatari di essi: Cass. 05/05/2022, n. 14282), nonchédegli atti necessariamente prodromici all’esecuzione.La sentenza che definisce il giudizio ex art. 617 cod. proc. civ. hanatura esclusivamente rescindente, circoscritta alla mera declaratoriadi nullità (o meno) degli atti di parte e di illegittimità (o meno) deiprovvedimenti del giudice dell’esecuzione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9328)e valenza ontologicamente endoprocedimentale, cioè di accertamentorelativo a quella determinata procedura esecutiva.L’interesse a proporre l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. siconcreta nel bisogno di rimozione o annullamento dell’atto esecutivoviziato, non perché in astratto difforme dal modello paradigmaticodisegnato dal legislatore, ma in quanto idoneo ad incidere in sensodannoso sulla sfera giudica di coloro che ne subiscono gli effetti.Per fermo convincimento del giudice della nomofilachia, infatti,l’opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramenteformale è, di regola, inammissibile se l’opponente non deduce le ragioniper le quali l’erronea applicazione della regola processuale hadeterminato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizioincidente sull’andamento o sull’esito del processo, fatta salva l’ipotesidi pregiudizi «autoevidenti», ovvero della definitiva soppressione delleprerogative difensive derivante in via immediata dall’inosservanza dellanorma processuale (sul tema, amplius, Cass. 29/07/2025, n. 21838;Cass. 09/01/2024, n. 903; Cass. 26/09/2023, n. 27424).L’interesse a contraddire alla opposizione agli atti esecutivi exadverso formulata consta, invece, nella esigenza di accertamento dellainesistenza del vizio formale denunciato, cioè a dire della conformità adiritto dell’atto opposto: l’interesse alla resistenza, per essere concretoed attuale, postula che l’atto esecutivo contestato sia ancora provvistor.g. n. 6752/2024 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/2026di efficacia o comunque inserito in una serie procedimentale ancoraidonea a determinare, in ipotesi di positivo esito della dispiegataopposizione, il raggiungimento dello scopo dell’esecuzione.3.2. L’attualità dell’interesse ad agire o contraddire nell’opposizioneformale deve essere poi verificato - in concreto, volta per volta e conriferimento alla posizione rivestita dalla singola parte - in relazione alverificarsi di vicende afferenti il procedimento esecutivo successive allaproposizione della controversia oppositiva.Nel caso da cui origina la presente impugnazione di legittimità, nelcorso della lite oppositiva (la quale pende dal momento del depositodel ricorso al giudice dell’esecuzione: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9352)l’esecuzione si è conclusa con la soddisfazione della pretesa fatta valerein via coattiva dalla parte opposta.Reputa la Corte che in detta situazione non sussista un interesseLa statuizione giudiziale sulla regolarità formale dell’atto esecutivooggetto della controversia oppositiva non è infatti in grado di arrecarealla parte opposta alcuna, specifica e ulteriore, utilità, restando in ognicaso fermo e definito l’esito della procedura: sicché la decisione sulmerito dell’opposizione sarebbe - quale ne fosse il tenore - priva diricadute pratiche, tampoco favorevoli, nei riguardi dell’opposta,risolvendosi in una sterile ed astratta affermazione di diritto.Nella descritta evenienza, il sopravvenuto difetto di interesse acontraddire all’opposizione agli atti inibisce altresì alla parte opposta ilcompimento di atti di impulso della controversia: sicché, quandoquest’ultima si svolga secondo l’articolazione bifasica tipica e propriadelle opposizioni esecutive successive, deve reputarsi inammissibilel’introduzione della causa di merito compiuta dalla parte opposta dopola definitiva conclusione, con esito per lei satisfattivo e definitivo inquanto non reso oggetto di separata opposizione, dell’esecuzione.r.g. n. 6752/2024 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/2026È proprio quanto accaduto nella fattispecie in discorso: comeesposto in parte narrativa, l’atto introduttivo del giudizio di meritosull’opposizione è stato notificato dall’odierno ricorrente, creditoreopposto, dopo la definizione della procedura espropriativa con adozionedell’ordinanza di assegnazione delle somme staggite ed integralesoddisfo del credito azionato.3.3. Conforme pertanto a diritto è la sentenza impugnata, anche invirtù dei rilievi innanzi formulati, da considerarsi integrativi dellamotivazione nella stessa illustrata.4. Il ricorso è complessivamente rigettato.5. La notifica del ricorso di legittimità effettuata a [OSCURATO:PERSONA] ItalianeS.p.A. in dichiarata funzione di mera denuntiatio litis e il contegnoserbato in questo giudizio dalla medesima società (costituitasi senzarassegnare conclusioni «ai soli fini dell’integrità del contraddittorio»)giustifica la compensazione delle spese tra la stessa e il ricorrente.6. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi delcomma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimitàtra le parti in lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 6752/2024 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6752/2024Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 20750/2026Data pubblicazione 18/06/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 27 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 6752/2024 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20750/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris