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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 50786/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/03/2023 dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e preso atto delle conclusioni e nota spese depositate; sentite le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa.

2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, 546, comma 1, n. 1, lett. e), 192 cod. proc. pen., 595, comma terzo, cod. pen. e 21 legge 08 febbraio 1948, n. 47, lamenta che la corte territoriale, con motivazione illogica, incompleta, non corretta e insufficiente, in quanto fondata su argomentazioni congetturali e prive di riscontri istruttori, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, senza tener conto del contenuto delle memorie difensive e delle conclusioni scritte, depositate ex art. 121 cod. proc. pen. - cui era allegato un articolo di giornale, del quale in sede di appello si era richiesta l'acquisizione (nuovamente articolata nel ricorso per cassazione) —, così non ritenendo che il fatto censurato potesse rientrare: - nell'alveo della scriminante del diritto di satira, inteso come diritto di deformare la realtà, anche in considerazione del fatto che i trascorsi criminali delle parti offese erano stati accertati con sentenza passata in giudicato; - nell'alveo della continenza espressiva, in ragione del carattere satirico degli attacchi personali, dell'assenza di espressioni arbitrarie e gratuite, lesive dell'altrui patrimonio morale, e dell'interesse pubblico alla notizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

2. La difesa, in buona sostanza, ritiene che la corte territoriale abbia omesso di considerare il contenuto della memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. e dei relativi allegati che, a suo dire, avrebbero condotto a una diversa valutazione della vicenda ascritta all'imputato.

3. La doglianza pecca di genericità.

La difesa, con la formulata censura, non ha indicato in che modo il contenuto delle memorie avrebbe scalfito il tessuto logico della sentenza impugnata, influendo sulla congruità e sulla correttezza della motivazione del provvedimento.

4. Deve escludersi che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità atteso che tale particolare sanzione, sempre prevista in termini di tassatività, non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen., che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio, né da altre disposizioni del codice di rito (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578).

E' questo il motivo per il quale non può essere condiviso il diverso indirizzo (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259488; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv.f 248551), secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso.

5. Ne deriva che dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, sicché, seppur vero che le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, tuttavia, «le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi» (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, RV. 252713).

6. Quindi, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare, in fase di impugnazione, quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale e la pretesa nullità, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Arnneli, Rv. 276511).

Del resto, l'incidenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità dei provvedimento, deriva dallo stesso tenore dell'art. 121 cod. proc. pen., che distingue tra memorie e richieste di parte.

Mentre, infatti, la richiesta amplia l'ambito della decisione, la memoria amplia l'ambito dell'argomentazione, con la conseguenza che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre la mancata trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 - dep. 27/01/2016, Perna e altri, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).

7. Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in sede di legittimità solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.

Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro e inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190572).

8. Dalle suesposte considerazioni consegue che, non avendo il ricorrente adempiuto all'onere di indicare gli argomenti decisivi della memoria del 20 marzo 2023, dei quali denuncia l'omessa valutazione, la relativa doglianza va dichiarata inammissibile siccome generica.9.

Per completezza espositiva, appare opportuno evidenziare, sia quanto all'asserto esercizio del diritto di satira - la cui ricorrenza è oggetto di una valutazione insindacabile da parte della Corte di cassazione, purché i criteri di valutazione adottati dal giudice di merito risultino corretti (Sez. 5, n. 15595 del 12/03/2004, Bocca, Rv. 228770) —, sia quanto all'invocata ricorrenza del diritto di critica - anche in ragione della continenza espressiva — ,che l'esimente è configurabile qualora la rappresentazione metaforica di un fatto sia comunque riconoscibile, attraverso l'utilizzo di un linguaggio essenzialmente simbolico e svincolato da forme convenzionali, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta anche al disprezzo (Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, Rumiz, Rv. 257255).

A ciò si aggiunga che l'esimente del diritto di critica nella forma satirica non ricorre qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi, sicché può ritenersi sussistente solo quando l'autore presenti, in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non, invece, quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (Sez. 5, n. 34129 del 10/05/2019, Melia, Rv. 277002; Sez. 5, n. 4695 del 15/12/2016, dep. 2017, Zappa, Rv. 269095; Sez. 5, n. 3676 del 27/10/2010, dep. 2011, Padellaro, Rv. 249700). 9.1 Nel caso in esame, la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di una doverosa verifica di veridicità dei fatti riportati sui cartelloni pubblicitari, peraltro riportati in tono tutt'altro che ironico o scherzoso.

10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/03/2023 dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e preso atto delle conclusioni e nota spese depositate; sentite le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, 546, comma 1, n. 1, lett. e), 192 cod. proc. pen., 595, comma terzo, cod. pen. e 21 legge 08 febbraio 1948, n. 47, lamenta che la corte territoriale, con motivazione illogica, incompleta, non corretta e insufficiente, in quanto fondata su argomentazioni congetturali e prive di riscontri istruttori, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, senza tener conto del contenuto delle memorie difensive e delle conclusioni scritte, depositate ex art. 121 cod. proc. pen. - cui era allegato un articolo di giornale, del quale in sede di appello si era richiesta l'acquisizione (nuovamente articolata nel ricorso per cassazione) —, così non ritenendo che il fatto censurato potesse rientrare: - nell'alveo della scriminante del diritto di satira, inteso come diritto di deformare la realtà, anche in considerazione del fatto che i trascorsi criminali delle parti offese erano stati accertati con sentenza passata in giudicato; - nell'alveo della continenza espressiva, in ragione del carattere satirico degli attacchi personali, dell'assenza di espressioni arbitrarie e gratuite, lesive dell'altrui patrimonio morale, e dell'interesse pubblico alla notizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. 2. La difesa, in buona sostanza, ritiene che la corte territoriale abbia omesso di considerare il contenuto della memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. e dei relativi allegati che, a suo dire, avrebbero condotto a una diversa valutazione della vicenda ascritta all'imputato. 3. La doglianza pecca di genericità. La difesa, con la formulata censura, non ha indicato in che modo il contenuto delle memorie avrebbe scalfito il tessuto logico della sentenza impugnata, influendo sulla congruità e sulla correttezza della motivazione del provvedimento. 4. Deve escludersi che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità atteso che tale particolare sanzione, sempre prevista in termini di tassatività, non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen., che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio, né da altre disposizioni del codice di rito (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578). E' questo il motivo per il quale non può essere condiviso il diverso indirizzo (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259488; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv.f 248551), secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso. 5. Ne deriva che dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, sicché, seppur vero che le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, tuttavia, «le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi» (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, RV. 252713). 6. Quindi, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare, in fase di impugnazione, quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale e la pretesa nullità, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Arnneli, Rv. 276511). Del resto, l'incidenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità dei provvedimento, deriva dallo stesso tenore dell'art. 121 cod. proc. pen., che distingue tra memorie e richieste di parte. Mentre, infatti, la richiesta amplia l'ambito della decisione, la memoria amplia l'ambito dell'argomentazione, con la conseguenza che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre la mancata trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 - dep. 27/01/2016, Perna e altri, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). 7. Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in sede di legittimità solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro e inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190572). 8. Dalle suesposte considerazioni consegue che, non avendo il ricorrente adempiuto all'onere di indicare gli argomenti decisivi della memoria del 20 marzo 2023, dei quali denuncia l'omessa valutazione, la relativa doglianza va dichiarata inammissibile siccome generica.9. Per completezza espositiva, appare opportuno evidenziare, sia quanto all'asserto esercizio del diritto di satira - la cui ricorrenza è oggetto di una valutazione insindacabile da parte della Corte di cassazione, purché i criteri di valutazione adottati dal giudice di merito risultino corretti (Sez. 5, n. 15595 del 12/03/2004, Bocca, Rv. 228770) —, sia quanto all'invocata ricorrenza del diritto di critica - anche in ragione della continenza espressiva — ,che l'esimente è configurabile qualora la rappresentazione metaforica di un fatto sia comunque riconoscibile, attraverso l'utilizzo di un linguaggio essenzialmente simbolico e svincolato da forme convenzionali, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta anche al disprezzo (Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, Rumiz, Rv. 257255). A ciò si aggiunga che l'esimente del diritto di critica nella forma satirica non ricorre qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi, sicché può ritenersi sussistente solo quando l'autore presenti, in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non, invece, quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (Sez. 5, n. 34129 del 10/05/2019, Melia, Rv. 277002; Sez. 5, n. 4695 del 15/12/2016, dep. 2017, Zappa, Rv. 269095; Sez. 5, n. 3676 del 27/10/2010, dep. 2011, Padellaro, Rv. 249700). 9.1 Nel caso in esame, la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di una doverosa verifica di veridicità dei fatti riportati sui cartelloni pubblicitari, peraltro riportati in tono tutt'altro che ironico o scherzoso. 10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che
Sentenza Cassazione n. 50786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris