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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01601/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35411/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 535/2019, depositata il 12/09/2019, R.G.N. 321/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Teramo con la quale era stata respinta la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta alla declaratoria di invalidità del licenziamento irrogatogli dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." per avvenuto superamento del periodo di comporto; il giudice del gravame - premesso che con l'art. 1 della

I. n. 1054 del 1960 era stata estesa l'applicazione delle norme di cui al r.d. n. 148 del 1931 al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendenti da azienda concessionaria, "sempreché, a giudizio del Ministero dei trasporti- Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda", e che, ai sensi dell'art. 2, "Il rapporto di lavoro del personale di autoservizi extraurbani, che non ricada sotto l'applicazione del precedente art. 1, è regolato dal contratto di lavoro stipulato per il personale al quale si applica la presente legge" - aveva ritenuto che alla data di stipulazione dell'[OSCURATO:PERSONA] del 15 novembre 2005 entrambi i regimi erano ancora operanti, ma l'azienda non occupava più di 25 dipendenti, sicché alla stessa non era applicabile l'estensione del regime giuridico di cui al predetto r.d. n. 148; inoltre, il d.lgs. n. 285 del 2005 aveva tra l'altro stabilito, al secondo comma dell'art. 10, che le disposizioni di cui alla

I. n. 1054 del 1960 "non si applicano ai servizi di linea così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a)", con la conseguenza che, esercitando l'azienda servizi di linea, mancava anche il profilo soggettivo per l'applicabilità del più volte richiamato r.d.; in conclusione, occorreva aver riguardo, ai fini della valutazione circa la validità o meno dell'intimato licenziamento, non al periodo di comporto per sommatoria di diciotto mesi previsto dal citato Accordo, bensì a quello di 12 mesi previsto dall'art. 65 del c.c.n.l.

Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi; la "[OSCURATO:SOCIETA]." ha resistito con controricorso e ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente - denunciando violazione degli artt. 1 della

I. n. 270 del 1988, 1 dell'Accordo nazionale del 15 novembre 2005, 65 del c.c.n.l.

Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto che il licenziamento irrogato il 19 aprile 2016, allorquando il datore di lavoro occupava oltre 180 dipendenti, fosse disciplinato non dal citato Accordo, bensì dall'art. 65 del c.c.n.l.

Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, applicabile alle aziende con meno di 26 dipendenti, omettendo anche di considerare che il d.lgs. n. 285 del 2005, il quale aveva previsto la non applicazione ai "servizi di linea" della

I. n. 1054 del 1960, non poteva avere incidenza sulla vigenza dell'Accordo in questione, cui occorreva invece in via esclusiva fare riferimento; con il secondo motivo - denunciando violazione dell'art. 1 della

I. n. 1054 del 1960, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia errato nel ritenere la subordinazione quale requisito necessario per il computo del personale ai fini del raggiungimento della soglia di 26 unità necessaria per la applicazione del r.d. n. 148 del 1931, dovendo aversi invece riguardo al personale "occorrente per le normali esigenze di tutti i servizi gestiti", quindi anche alle unità in gestione separata.

Ritenuto che:il ricorso va accolto, essendosi questa Corte (cfr. Cass.5/11/2021, n. 32155) già pronunziata su vicenda analoga, rilevando - sulla scorta di Cass. 7/09/2018, n. 21905 - che «Ai fini della determinazione del periodo di comporto del personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani con più di 25 dipendenti, è applicabile non già il c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 (che ne fissa la durata in 12 mesi), ma la disciplina di cui al r.d. n. 148 del 1931 e all'accordo nazionale del 15 novembre 2005 (che lo determina in 18 mesi), non avendo inciso sulla stessa la disposizione dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 2005, che esclude le imprese con tali requisiti dimensionali dall'ambito di applicazione del citato r.d., in quanto intervenuta successivamente, allorquando le parti sociali avevano già disciplinato la materia»; quanto al profilo del requisito dimensionale, nella stessa pronunzia è stato puntualizzato (in linea con quanto statuito da Cass.27/11/1999, n. 13291) che «L'estensione dell'applicabilità delle disposizioni del r.d. n. 148 del 1931 al personale delle imprese esercenti l'autoservizio urbano o extraurbano, disposta dagli artt. 1 e 4 della

I. n. 1054 del 1960, aveva come presupposto il requisito dimensionale previsto dall'art. 1 di detta legge, che non dipendeva, tuttavia, dalla mera esistenza di un determinato numero (che doveva essere superiore a venticinque) di unità lavorative impiegate, ma anche da un apprezzamento discrezionale dell'Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (quale articolazione del Ministero dei Trasporti) in ordine alle effettive esigenze dell'impresa di disporre dei dipendenti per l'espletamento del servizio»; ed è stato, in merito, aggiunto che la verifica rimessa al giudice di merito non doveva quindi essere «tipicamente formale», ossia basata solo sul dato dei lavoratori in forza alla società, ma di tipo «funzionale», avendo riguardo ai dipendenti in astratto necessari alle effettive esigenze dell'impresa secondo l'apprezzamento tipico da svolgersi, su tale problematica, dall'Ispettorato; il ricorso va pertanto accolto e la Corte territoriale dovrà procedere, sulla base dei principi sopra ribaditi, ad un nuovo esame sulla esatta individuazione del numero dei dipendenti, verificando, conseguentemente, se vada applicato, nella specie, l'Accordo sindacale nazionale ovvero il c.c.n.l.

Autoferrotranvieri, al fine poi di determinare le disposizioni applicabili in tema di periodo di comporto; il giudice di rinvio provvederà altresì alle statuizioni sulle spese del presente giudizio.

PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35411/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 535/2019, depositata il 12/09/2019, R.G.N. 321/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Teramo con la quale era stata respinta la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta alla declaratoria di invalidità del licenziamento irrogatogli dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." per avvenuto superamento del periodo di comporto; il giudice del gravame - premesso che con l'art. 1 della I. n. 1054 del 1960 era stata estesa l'applicazione delle norme di cui al r.d. n. 148 del 1931 al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendenti da azienda concessionaria, "sempreché, a giudizio del Ministero dei trasporti- Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda", e che, ai sensi dell'art. 2, "Il rapporto di lavoro del personale di autoservizi extraurbani, che non ricada sotto l'applicazione del precedente art. 1, è regolato dal contratto di lavoro stipulato per il personale al quale si applica la presente legge" - aveva ritenuto che alla data di stipulazione dell'[OSCURATO:PERSONA] del 15 novembre 2005 entrambi i regimi erano ancora operanti, ma l'azienda non occupava più di 25 dipendenti, sicché alla stessa non era applicabile l'estensione del regime giuridico di cui al predetto r.d. n. 148; inoltre, il d.lgs. n. 285 del 2005 aveva tra l'altro stabilito, al secondo comma dell'art. 10, che le disposizioni di cui alla I. n. 1054 del 1960 "non si applicano ai servizi di linea così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a)", con la conseguenza che, esercitando l'azienda servizi di linea, mancava anche il profilo soggettivo per l'applicabilità del più volte richiamato r.d.; in conclusione, occorreva aver riguardo, ai fini della valutazione circa la validità o meno dell'intimato licenziamento, non al periodo di comporto per sommatoria di diciotto mesi previsto dal citato Accordo, bensì a quello di 12 mesi previsto dall'art. 65 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi; la "[OSCURATO:SOCIETA]." ha resistito con controricorso e ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente - denunciando violazione degli artt. 1 della I. n. 270 del 1988, 1 dell'Accordo nazionale del 15 novembre 2005, 65 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto che il licenziamento irrogato il 19 aprile 2016, allorquando il datore di lavoro occupava oltre 180 dipendenti, fosse disciplinato non dal citato Accordo, bensì dall'art. 65 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, applicabile alle aziende con meno di 26 dipendenti, omettendo anche di considerare che il d.lgs. n. 285 del 2005, il quale aveva previsto la non applicazione ai "servizi di linea" della I. n. 1054 del 1960, non poteva avere incidenza sulla vigenza dell'Accordo in questione, cui occorreva invece in via esclusiva fare riferimento; con il secondo motivo - denunciando violazione dell'art. 1 della I. n. 1054 del 1960, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia errato nel ritenere la subordinazione quale requisito necessario per il computo del personale ai fini del raggiungimento della soglia di 26 unità necessaria per la applicazione del r.d. n. 148 del 1931, dovendo aversi invece riguardo al personale "occorrente per le normali esigenze di tutti i servizi gestiti", quindi anche alle unità in gestione separata. Ritenuto che:il ricorso va accolto, essendosi questa Corte (cfr. Cass.5/11/2021, n. 32155) già pronunziata su vicenda analoga, rilevando - sulla scorta di Cass. 7/09/2018, n. 21905 - che «Ai fini della determinazione del periodo di comporto del personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani con più di 25 dipendenti, è applicabile non già il c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 (che ne fissa la durata in 12 mesi), ma la disciplina di cui al r.d. n. 148 del 1931 e all'accordo nazionale del 15 novembre 2005 (che lo determina in 18 mesi), non avendo inciso sulla stessa la disposizione dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 2005, che esclude le imprese con tali requisiti dimensionali dall'ambito di applicazione del citato r.d., in quanto intervenuta successivamente, allorquando le parti sociali avevano già disciplinato la materia»; quanto al profilo del requisito dimensionale, nella stessa pronunzia è stato puntualizzato (in linea con quanto statuito da Cass.27/11/1999, n. 13291) che «L'estensione dell'applicabilità delle disposizioni del r.d. n. 148 del 1931 al personale delle imprese esercenti l'autoservizio urbano o extraurbano, disposta dagli artt. 1 e 4 della I. n. 1054 del 1960, aveva come presupposto il requisito dimensionale previsto dall'art. 1 di detta legge, che non dipendeva, tuttavia, dalla mera esistenza di un determinato numero (che doveva essere superiore a venticinque) di unità lavorative impiegate, ma anche da un apprezzamento discrezionale dell'Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (quale articolazione del Ministero dei Trasporti) in ordine alle effettive esigenze dell'impresa di disporre dei dipendenti per l'espletamento del servizio»; ed è stato, in merito, aggiunto che la verifica rimessa al giudice di merito non doveva quindi essere «tipicamente formale», ossia basata solo sul dato dei lavoratori in forza alla società, ma di tipo «funzionale», avendo riguardo ai dipendenti in astratto necessari alle effettive esigenze dell'impresa secondo l'apprezzamento tipico da svolgersi, su tale problematica, dall'Ispettorato; il ricorso va pertanto accolto e la Corte territoriale dovrà procedere, sulla base dei principi sopra ribaditi, ad un nuovo esame sulla esatta individuazione del numero dei dipendenti, verificando, conseguentemente, se vada applicato, nella specie, l'Accordo sindacale nazionale ovvero il c.c.n.l. Autoferrotranvieri, al fine poi di determinare le disposizioni applicabili in tema di periodo di comporto; il giudice di rinvio provvederà altresì alle statuizioni sulle spese del presente giudizio. PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così de
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