CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 04611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) SERAFINO Sergio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) SERAFINO Daniele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) GIURIA Vittorio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da SERAFINO Sergio, SERAFINO Daniele e GIURIA Vittorio, ha confermato nei loro confronti l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di associazione per delinquere, rapina aggravata e furto aggravato come meglio rispettivamente specificato in rubrica. 3. Ricorrono per cassazione, con unico atto, SERAFINO Sergio, SERAFINO Daniele e il GIURIA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si lamenta l'omesso apprezzamento degli elementi valorizzati dalla difesa e comunque l'insufficienza degli elementi acquisiti per l'emissione di un titolo cautelare, difettando il profilo della gravità degli indizi, non essendo i ricorrenti "i soli ed unici specialisti del settore": sicchè la pregressa conoscenza, o l'esame dei video precedenti alla consumazione dei reati non potevano dirsi integrare il requisito di cui all'art. 273 cod. proc. pen. Per altro verso, la difesa lamenta la mancata considerazione dell'ordinanza con cui lo stesso Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro, segnalando che dopo tale decreto non erano state svolte indagini utili a rafforzare il profilo della gravità indiziaria. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziando la genericità delle doglianze prospettate e l'infondatezza del rilievo dedicato all'annullamento del decreto di sequestro, dal momento che il Tribunale aveva sottolineato che tale esito era stato dovuto a motivi esclusivamente formali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché totalmente generici. 2. Secondo un insegnamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte. «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che i ricorrenti evitano totalmente di confrontarsi con il percorso argomentativo della impugnata ordinanza, che per un verso ha sinteticamente descritto le risultanze investigative (di ordine dichiarativo e captativo, oltre che correlate all'esame delle immagini di impianti di videosorveglianza e dei tracciati degli apparecchi GPS, nonché ad attività di osservazione e controllo) fondanti la gravità indiziaria per il reato associativo (pag. 3 seg.) e per i reati satellite rispettivamente ascritti ai ricorrenti (pag. 4 segg. dell'ordinanza impugnata), e per altro verso, ha integralmente richiamato il contenuto della assai analitica ordinanza applicativa delle misure cautelari: tracciando così un quadro di estremo allarme (basti qui accennare alla disponibilità, in capo agli indagati, di apparecchiature in grado di svelare l'esistenza di attività captativa in corso). A fronte di tale complesso ma del tutto univoco quadro indiziario, i ricorsi si risolvono infatti in argomentazioni totalmente generiche, quali ad es. quella per cui gli elementi raccolti sarebbero "sufficienti per una iscrizione nel registro degli indagati e forse anche per istruire un processo", ma non anche per fondare una valutazione di gravità indiziaria a fini cautelari: senza peraltro minimamente indicare le ragioni a sostegno di tale pretesa inidoneità. 3. L'unico elemento dedotto nei ricorsi in termini non totalmente aspecifici si rivela peraltro manifestamente infondato. Si allude al rilievo dei ricorrenti imperniato sull'annullamento del decreto di perquisizione e sequestro, disposto dal Tribunale del riesame con ordinanza del 13/03/2019. L'esame di tale provvedimento, allegato ai ricorsi, evidenzia peraltro la totale inconsistenza della censura, dal momento che l'annullamento del decreto venne disposto motivi esclusivamente formali, ovvero per l'insufficiente allegazione, ai fini del fumus, in ordine ai reati di associazione per delinquere e rapina, essendosi il P.M. in quella sede limitato alla indicazione dei titoli di reato e non risultando utili, ai fini predetti, i verbali di esecuzione del provvedimento. 4. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rinnessione in libertà dei ricorrenti, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]