CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 22794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24334/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed e lettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia,66, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , n. 1544 / 20 23 , depositata il 28/04/2023; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrateavverso la sentenza in epigrafe c on la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha rigettato l’appello principale del contribuente ed ha accolto l’appello incidentaledell’Ufficio. Il giudice di secondo grado ha confermato la legittimità del l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori redditi del contribuenteassumendo una partecipazione di quest’ultimo alla società di fattoGemini Service soc. coop. e in ragione di una frode fiscale da quest’ultima perpetrata tramite interposizione fittizia di manodopera. 2.L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale,d ichiarand o di non aver proposto tempestivo controricorso, 3. Il contribuente hasuccessivamente depositato rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese. Considerato che: 1. Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso, manifestata dai difensori delricorrente in virtù dei potersi ai medesimi espressamente conferiti con la procura speciale. I difensori, inoltre, hanno dato atto dell’annullamento inautotutela dell’avviso di accertamento impugnato a seguito di accordo intercorso con l’Ufficio. Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. 2. Stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata, non deve pronunciarsi sulle spese. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 In ragione del tenore della pronunzianon sussistono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presuppostodell’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass.28/05/2020, n. 10140). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il