CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 26625/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11821/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] N. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 465/2022 depositatoi l 15/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione («Pinto su Pinto»), protrattosi per oltre undici anni (dal 2009 al 2021). In sede monocratica sono liquidati € 1.458,33 di equo indennizzo, pari all’indennizzo liquidato nel processo presupposto, oltre ad interessi legali (calcolati dalla data della domanda in riassunzione dinanzi alla Corte di appello di Perugia nel 2013, dopo la declaratoria di incompetenza territoriale da parte della Corte di appello di Roma) e a € 292,50 di spese di lite. La parte privata propone opposizione facendo valere che si sarebbero dovuti calcolare gli interessi a decorrere dalla data della domanda originaria (nel 2009). In accoglimento dell’opposizione, fermi € 1.458,33 di equo indennizzo, sono liquidati € 163,47 di interessi, per un totale € 1.621,80, oltre a € 390,91 di spese per la fase di opposizione (tabella 12, primo scaglione), ferme le spese di € 292,50 per la fase monitoria (tabella 8, secondo scaglione). È applicata la riduzione fino al 70% per la fase istruttoria e al 50% per le altre fasi, prevista dall’art. 4 co. 1 d.m. 55/2014, in ragione della particolare semplicità della controversia. È aggiunto poi il 30% per le tecniche digitali che agevolano la consultazione. Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo, illustrato da memoria. Il Ministero ha depositato atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo lamenta che la Corte di appello ha liquidato le spese della fase di opposizione sulla base del primo scaglione (fino a € 1.100) poiché il ricorrente ha «agito per ottenere una parte ulteriore di indennizzo pari agli interessi», quantificati in € 163,47. Si deduce violazione degli artt. 5-ter l. 89/2001, 91 c.p.c., 2233 co. 2 c.c., dei dd.mm. 55/2014, 37/2018 e 147/2022. In particolare, si fa valere che, in caso di accoglimento dell’opposizione, le spese di giudizio sono da liquidare a misura dell'intera vicenda processuale (cfr. Cass 32458/2021), per cui le spese a carico del Ministero soccombente avrebbero dovuto essere liquidate sulla base dello scaglione tariffario superiore (fino € 5.200), tenuto conto della somma complessiva riconosciuta di € 1.621,80 (equo indennizzo e interessi). In tale prospettiva, la liquidazione delle spese di lite in € 683,41 (€ 292,50 per la fase monitoria; € 390,91 per la fase di opposizione) è inferiore ai minimi stabiliti dalla tabella 12 d.m. 55/2014 (così come modificata dal d.m. 147/2022, poiché il decreto impugnato è del 15/2/2023). Il motivo è accolto. L'opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma è seconda fase (a contraddittorio pieno) di un procedimento unico. Ove venga accolta l’opposizione della parte privata, le spese devono essere regolate complessivamente in relazione all’intero procedimentonelle sue due fasi ( in base al criterio della soccombenza): cfr. Cass. 5994/2024, 22865/2023, 10860/2023 e più ampiamenteCass. 26851/2016. Il ricorso è accolto. Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto.La causa è rinviata alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, che in applicazione del principio di cui al capoverso precedente liquiderà le spese del giudizio di merito riferendosi al secondo scaglione, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , cassa i l provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto,rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazio