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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 22974/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 aprile 2021 il Tribunale di Lucca in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ha riformato la pronuncia del 16 dicembre 2020 del Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per il reato di minaccia, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile nonché al pagamento delle spese processuali, a seguito di appello proposto ai soli fini civili dalla persona offesa.

La sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art.612 cod. pen. per avere minacciato [OSCURATO:PERSONA] utilizzando le seguenti espressioni: "Se ripassi davanti a mio suocero, e gli dici qualcosa io ti faccio un culo così; io ti gonfio di botte", nel luglio 2018 in Barga.

2. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) e c) cod.proc.pen. per inosservanza della norma processuale di cui all'art. 603 cod. proc. pen.

In particolare, secondo il ricorrente, il giudice di appello sarebbe pervenuto alla riforma della sentenza di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative e, in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa, senza tuttavia procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale.

In data 3 maggio 2022 sono pervenute memorie difensive, conclusioni scritte e nota spese della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], la quale, attraverso il difensore di fiducia, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha evidenziato che la doglianza del ricorrente sarebbe riconducibile ad un vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., laddove le sentenze del giudice di pace sono impugnabili solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. a),b),c) cod. proc. pen..

Inoltre, il ricorrente avrebbe omesso totalmente di esporre le ragioni per cui gli elementi istruttori a cui fa riferimento siano prove decisive, e perché, in quanto tali, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria, potendo ritenersi sufficienti ai fini del convincimento del giudice anche gli esiti della prova documentale rappresentata dalle trascrizioni delle registrazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

1. La questione, proposta con il ricorso, investe la modalità processuale con la quale si deve garantire il diritto di difesa e del contraddittorio nell'ipotesi in cui l'imputato - assolto in primo grado sulla base di una prova dichiarativa ritenuta decisiva - sia condannato in appello, su impugnazione della parte civile, sulla base del medesimo materiale probatorio, agli effetti civili.2.

Alla risoluzione della questione consegue l'ulteriore profilo d'indagine, relativo alle forme di deduzione della relativa violazione nei casi - quale quello in esame - in cui il ricorso per cassazione sia consentito solo per violazione di legge ex art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen..

Alla base di ogni considerazione in tema di progressione processuale sfavorevole si pone il dato della «ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove in correlazione con il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"».

Entro siffatti parametri si è articolato l'intenso dibattito giurisprudenziale, orientato dai principi convenzionali e costituzionali di riferimento, sfociato in diverse pronunce di questa Corte a Sezioni unite.

2.1. Già nel 2005 le Sezioni Unite sono giunte ad affermare che la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio o di condanna, la decisione di primo grado deve delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e, in caso di omissione, l'imputato può dedurre con ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione (Sez.

U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674, che, sul punto, ha ribadito quanto già statuito da Sez.

U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093;

V. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).

Si correla a tale principio quello della c.d. motivazione rafforzata, secondo il quale «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez.

U., Mannino, Rv. 231679). 2.1.1.La combinazione degli enunciati principi ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte di ritenere «che le fondamentali garanzie di cui agli artt. 24, comma secondo, e 111 Cost. attinenti al pieno esercizio delle facoltà difensive, anche per i profili della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti e dell'obbligo di valutazione della stessa nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, siano riconosciute ed assicurate nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado» (Sez.

U, Mannino, ibidem).

2.1.2. Il riconoscimento del "rango sub-costituzionale" delle norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della portata ermeneutica del "diritto consolidato" convenzionale (Corte cost. nn. 348-349 del 22/10/2007 e n. 49 del 14/01/2015) ha impresso un ulteriore e decisivo passo nella definizione dei canoni a cui deve ispirarsi la progressione processuale sfavorevole in seguito alla sentenza Dan c.

Moldavia del 5 luglio 2011, con la quale la Corte EDU ha ribadito il seguente consolidato principio: «Se una Corte d'Appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove [....] La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità.

La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate [....]». 2.1.4 In linea con il suddetto principio di diritto, si è posta la sentenza delle Sezioni Unite n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, che, dopo avere fatto propria la motivazione della Corte EDU in merito ai principi di "contraddittorio", "oralità" ed "immediatezza" e valorizzato, altresì, da una parte, il principio della ‘,) motivazione rafforzata e, dall'altra, quello dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", ha concluso affermando che «il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 cod. proc. pen., comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado», dandosi altrimenti luogo ad un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; regula iuris ritenuta dalle Sezioni Unite necessitata anche dal canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", codificato dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., e dai principi del "contraddittorio", "oralità", "immediatezza" nella formazione della prova e "motivazione" del giudice di merito che regolano il processo (ibidem, Rv. 267492). 2.1.5 Nella stessa pronuncia, le Sezioni unite della Corte hanno precisato come la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio, delle prove dichiarative ritenute decisive costituisca una scelta obbligata anche in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado ai soli fini civili, allorchè fondata - appunto - su un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (ibidem, Rv. 267489; analogamente, nel caso di giudizio abbreviato, cfr. Sez.

U- n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 26978701; ancora, sull'overtuming ai soli effetti civili, Sez. 6, n. 52544 del 07/10/2016, Morii, Rv. 268579).

2.1.6. L'elaborazione giurisprudenziale accennata ha costituito la traccia dell'intervento riformatore introdotto con la legge n. 103 del 2017 che, con l'art. 1 comma 58, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto all'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3-bis, a norma del quale «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Dalla lettura dei lavori parlamentari e della Relazione governativa, si desume come il legislatore abbia inteso recepire, normandolo, il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Dan c.

Moldavia, alla quale hanno fatto seguito le citate Sezioni Unite "Dasgupta" e "Patalano".

Si è, quindi, data soluzione, a livello legislativo, al tema relativo alla modalità con la quale si deve tutelare il contraddittorio nell'ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione, essendosi stabilito che, relativamente a questa ristretta ipotesi, il contraddittorio dev'essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, perché è questo il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni.

La ratio legis, va rinvenuta, pertanto, nella tutela del contraddittorio posto che «dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi di accusa» (Sez.

U. Dasgupta).

2.1.7. La formulazione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. declina, tuttavia, la regula iuris enunciata limitatamente all'impugnazione del pubblico ministero.

Si è osservato, in tal senso, che il Legislatore ha operato una chiara scelta di fondo, circoscrivendo l'obbligo di rinnovazione - sanzionato a pena di nullità - alla sola riforma della sentenza assolutoria agli effetti penali.

Opzione, peraltro, non in contrasto con la giurisprudenza convenzionale, che non annovera "orientamenti consolidati" in riferimento alla riforma della condanna agli effetti civili, né con il sistema processuale civile, che non impone al giudice d'appello la rinnovazione della prova dichiarativa nella prospettiva della riforma della sentenza di primo grado.2.1.7 Al riguardo, anche le Sezioni Unite Pavan (n.14426 del 28/01/2019, in motivazione) hanno, incidentalmente, precisato come la norma - di stretta interpretazione - abbia «sì introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove (art. 190, comma 2, cod. proc. pen.), ma l'ha disciplinata limitando l'obbligo ("dispone") di rinnovazione dell'istruttoria alle seguenti condizioni: a) che il soggetto impugnante sia il pubblico ministero (non, quindi, la parte civile); b) che oggetto dell'impugnazione sia una sentenza di condanna che il giudice di appello riformi in pejus (e non viceversa): in terminis, Sez.

U. Troise; c) che i motivi di appello siano "attinenti alla valutazione della prova dichiarativa"», desumendo da siffatte condizioni la regola implicita secondo la quale il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui sciolga l'alternativa decisoria in senso sfavorevole all'imputato basandosi esclusivamente su una diversa valutazione - rispetto a quella effettuata dal primo giudice - della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività.

Nella delineata prospettiva, può dunque affermarsi come - fermo il principio della motivazione rafforzata - si sia gradualmente passati dalla soluzione prospettata dalle Sez.

U. Andreotti e Mannino, fondata sull'interpretazione evolutiva del diritto interno, a quella delle Sez.

U. Dasgupta, basata sul diritto convenzionale, a quella, infine, sancita da una espressa norma di legge, che ha recepito il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU nella sentenza Dan c.

Moldavia.

2.1.8. Quanto alle modalità di deduzione del relativo vizio, nel caso in cui la decisione impugnata sia stata emessa successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in violazione dell'obbligo, per il giudice di appello, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, si è sottolineato come la relativa violazione determini una lesione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen..

Di conseguenza, il ricorrente deve impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità (Sez.

U. n.14426 del 2019, ibidem). 2.1.9 Nel quadro così delineato, si pone la definizione dell'ambito di tutela dell'imputato nel caso in cui l'alternativa decisoria sia stata risolta in senso sfavorevole, agli effetti civili, alla stregua della rivalutazione cartolare della prova dichiarativa decisiva. 2.1.10 Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la questione di nullità può essere proposta dall'imputato solo in caso di ribaltamento agli effetti penali, dovendosi escludere l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative in caso di conferma della sentenza assolutoria di primo grado, appellata dalla parte civile (Sez. 5, n.19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997, in motivazione).

Siffatta conclusione è stata tratta dalla sentenza Troise, richiamando sempre il fondamento ideologico dell'obbligo di rinnovazione istruttoria, in ipotesi di reformatio in peius, ravvisato nella necessità di evitare «il rischio di una condanna ingiusta nel giudizio di appello, sotto il profilo della violazione dei canoni epistemologici di accertamento della verità a seguito di una sentenza di assoluzione che ha reso concreta, e per certi versi stabilizzato, la presunzione di innocenza dell'imputato (art. 27, comma 2, Cost.) ».

2.1.11. Da siffatta impostazione, si è tratta la conseguenza che, in caso di ribaltamento agli effetti civili, l'imputato potrà dedurre la questione sub specie di vizio della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (ibidem, n. 19730 del 2019, Sez. 4, n. 22209 del 27 febbraio 2019, Mottini, non massimata).

2.1.12. Non si è mancato, d'altra parte, di rilevare come i principi declinati da Sezioni Unite Dasgupta mantengano validità anche all'esito dell'entrata in vigore del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., con cui il legislatore ha codificato (soltanto) il primo principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite nella sentenza citata.

Si è, a tal fine, rilevato come il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, nel fissare la disciplina per il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del P.M., non detti una regola diversa per la situazione in cui la riforma discenda dall'impugnazione proposta dalla sola parte civile, né si pone in antitesi rispetto al principio sancito dalle Sezioni Unite sul punto, e pertanto di per sé non osta alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado ad esclusivi fini civili.

Dall'altro lato, la disposizione recepisce nell'articolato del codice di rito una regola che non può non avere carattere generale, avendo riguardo all'acquisizione ed alla valutazione della prova da parte del giudice di secondo grado che capovolga in peius la decisione del primo giudice. 2.1.14 E' stato, pertanto, precisato come siffatta soluzione ermeneutica si appalesi l'unica coerente sia con il dato sistematico - nella parte in cui prevede uno statuto probatorio unitario per l'accertamento, nel processo penale, della responsabilità penale e civile derivante da reato - sia, e soprattutto, con il diritto di difesa presidiato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal diritto convenzionale, che non può declinarsi in modo differenziato, con un conseguente diverso grado di tutela, a seconda che vengano in rilievo profili penali o meramente civili.

A tale proposito, è stata richiamata l'argomentazione delle Sezioni Unite nella già ricordata sentenza Dasgupta, là dove questa hanno rilevato come anche in caso di rovesciamento della pronuncia di assoluzione di primo grado sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile, entri in gioco la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (v.

Sez.

U. Dasgupta, in motivazione). 2.1.15.Si è, pertanto, ritenuto che il giudice d'appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. 6, n.12215 del 12/02/2019, Caprara, Rv. 275167).

2.1.16. In altra decisione di questa sezione (Sez. 5, n.12811 del 20/02/2019, Atzeni, non massimata) si è, invece, richiamata la violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen..

Pur ritenendo che la limitazione dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in ogni caso di appello del pubblico ministero anche in ipotesi di omessa indicazione di prove decisive (delle quali, infatti, non si fa menzione, nella formulazione della disposizione di cui all'art. 603, comma 2-bis) - trovi spiegazione nelle conseguenze assai più sfavorevoli che derivano per l'imputato dal ribaltamento in peius della sentenza di assoluzione di primo grado agli effetti penali con ciò fugandosi i dubbi di legittimità costituzionale avanzati quanto alla norma di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - si è osservato che, ove l'appello della parte civile indichi puntualmente le ragioni, in diritto ed in fatto, per le quali le prove dichiarative poste a fondamento della impugnata assoluzione siano da diversamente valutare in funzione della condanna dell'imputato, sia pure ai soli effetti civili, il giudice di appello, sempre che le ritenga decisive, ne debba disporre la riassunzione in forza dei poteri officiosi ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., tanto essendo assolutamente necessario ai fini del decidere.

Se ne è tratta la conseguenza per cui «Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale in forza dei poteri officiosi che gli competono ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il cui esercizio prescinde da una corrispondente richiesta, in tal senso avanzata dalla parte civile nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., trovando, piuttosto, la sua giustificazione in un'assoluta necessità probatoria».

3. Ritiene il Collegio che siffatta opzione interpretativa debba essere condivisa, con conseguente deducibilità della questione sub specie di violazione di legge.

Oltre ai persuasivi argomenti rassegnati nell'orientamento da ultimo citato, devesi rilevare come la sentenza Dasgupta, nell'enucleare la questione - nel previgente sistema ordinamentale privo di apposita prescrizione - non esclude, nel suo tenore argomentativo la rilevanza del vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soffermandosi, invece, sul difetto di motivazione, anche in logica consequenzialità con lo standard giustificativo rafforzato.

Di guisa che, decontestualizzata dal panorama normativo in cui è intervenuta, la sentenza indicata non esclude - ma anzi afferma con ampia latitudine - l'obbligatorietà della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche in caso di ribaltamento agli effetti civili e, dunque, la deducibilità della relativa inosservanza ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.. 3.1.Ulteriori argomenti a sostegno della generalizzante portata dell'obbligo di rinnovazione si rinvengono anche nella già citata Sez.

U., n. 18620 del 19/01/2017, ric.

Patalano.

Occupandosi proprio della riforma, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado (Sez.

U. Patalano, ibidem, Rv. 269787), il ragionamento svolto dalle Sezioni Unite in tale ultimo arresto ha preso le mosse dalla costituzionalizzazione del giusto processo e, quindi, dal canone di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", elaborato dalla giurisprudenza di legittimità già prima della sua codificazione nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (ad opera della legge n. 46 del 20 febbraio 2006), in quanto "criterio generalissimo" del processo penale, direttamente collegato alla presunzione d'innocenza.

Si è dunque sottolineato come la (ri)valutazione meramente cartolare del materiale probatorio già valutato dal primo giudice non potrebbe non risultare distonica rispetto al canone dell'art. 533, comma 1, essendo insito nell'avvenuta adozione di decisioni contrastanti il "dubbio ragionevole".

In risposta all'osservazione della Sezione remittente, le Sezioni Unite hanno rimarcato che la revisione del giudizio liberatorio espresso in primo grado, implicando il superamento di ogni dubbio sull'innocenza dell'imputato, postula il ricorso al "metodo migliore per la formazione della prova", id est all'oralità ed all'immediatezza mediante l'esame diretto delle fonti dichiarative.

In altri termini, il principio secondo il quale il ribaltamento del giudizio assolutorio impone il metodo orale nella formazione della prova (purchè "decisiva") assume valenza generale, in quanto corollario della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", espressione dei valori costituzionali del giusto processo e della presunzione d'innocenza, affermandone la necessaria attuazione anche nel caso in cui la decisione da ribaltare sia stata resa all'esito del giudizio "negoziale", "a prova contratta".

3.1.1. Del resto, il tentativo di sperimentare una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell'art. 603, commi 3 e 3- bis, cod. proc. pen. si impone nei casi - come quello in disamina - in cui all'imputato sia preclusa la deduzione del vizio di motivazione, quando l'opzione ermeneutica prescelta sia in linea con i canoni sopra indicati, a maggior ragione quando quella, pur a fronte di un testo che lascia aperte più soluzioni, sia l'unica plausibile e, dunque, il frutto di uno sforzo che si rende necessario per giungere ad un risultato costituzionalmente adeguato.

Donde un'interpretazione convenzionalmente orientata degli artt. 603, comma 3 e comma 3-bis cod. proc. pen. induce ad affermare il principio di diritto per cui costituisce violazione di legge ed è, dunque, deducibile ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con il ricorso avverso la sentenza d'appello pronunciata per reati di competenza del Giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta in appello dalla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio.

3.2. Va, ulteriormente, rilevato come la rinnovazione cartolare della prova orale decisiva, in ipotesi di progressione sfavorevole agli effetti civili, possa refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la motivazione sia mancante o apparente rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi fondanti la responsabilità.

3.2.1. Ai due profili evidenziati, inerenti tanto la generalizzata portata dell'obbligo di rinnovazione della prova che la necessaria motivazione su ogni punto involgente l'affermazione di responsabilità, consegue che la riforma sfavorevole della pronuncia liberatoria, agli effetti civili, possa essere sindacata, in sede di legittimità, nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace entro i limiti declinati dall'art. 606, co. 2-bis cod. proc. pen..

3.3. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 606 e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n.22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

Ed invero, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, mentre va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, è possibile denunciare il vizio della motivazione mancante o apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

4. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi enunciati.

4.1. Nel ribaltare la pronuncia liberatoria, agli effetti civili, sulla base di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative della testimonianza della persona offesa, ritenuta decisiva, il Tribunale ne ha svolto una riconsiderazione meramente cartolare, omettendo di rinnovarne la riassunzione, in violazione dei principi di oralità ed immediatezza.

Dal testo della sentenza impugnata emerge, all'evidenza e già dal tenore semantico dell'argomentazione, la diversa (ri)valutazione d'attendibilità della persona offesa, oltre alla disamina delle dichiarazioni rese dai testi Nardini, Tognocchi e Faggioli; prove dichiarative alle quali il giudice d'appello ha assegnato valore determinante del proprio convincimento, in riforma della sentenza assolutoria fondata sulle medesime prove, impugnata dalla parte civile.

In altri termini, la sentenza d'appello non si è limitata ad attribuire diversa valenza giuridica ai fatti riferiti, qualificandoli nei termini di cui alla contestazione, ma ha compiuto una riedizione delle prove orali, postulandone l'attendibilità pur senza procedere alla diretta escussione.

Donde la fondatezza del motivo di ricorso.

Né può condividersi la argomentazione introdotta dalla parte civile nella sua memoria difensiva allorquando qualifica le prove dichiarative non decisive ai fini del convincimento del giudice potendosi attraverso la cd. prova di resistenza, giungere ad un giudizio di responsabilità solo sulla base delle prova documentale rappresentata dalla trascrizione della registrazione.

Come emerge dalla motivazione della sentenza la trascrizione della conversazione può considerarsi elemento di conforto e riscontro alla prova dichiarativa, ma non è di per sé autosufficiente a fondare il convincimento del giudice.

5. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata agli effetti civili, con rinvio alla Corte d'appello civile a norma ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. per n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2021 il Tribunale di Lucca in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ha riformato la pronuncia del 16 dicembre 2020 del Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per il reato di minaccia, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile nonché al pagamento delle spese processuali, a seguito di appello proposto ai soli fini civili dalla persona offesa. La sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art.612 cod. pen. per avere minacciato [OSCURATO:PERSONA] utilizzando le seguenti espressioni: "Se ripassi davanti a mio suocero, e gli dici qualcosa io ti faccio un culo così; io ti gonfio di botte", nel luglio 2018 in Barga. 2. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) e c) cod.proc.pen. per inosservanza della norma processuale di cui all'art. 603 cod. proc. pen. In particolare, secondo il ricorrente, il giudice di appello sarebbe pervenuto alla riforma della sentenza di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative e, in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa, senza tuttavia procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale. In data 3 maggio 2022 sono pervenute memorie difensive, conclusioni scritte e nota spese della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], la quale, attraverso il difensore di fiducia, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha evidenziato che la doglianza del ricorrente sarebbe riconducibile ad un vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., laddove le sentenze del giudice di pace sono impugnabili solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. a),b),c) cod. proc. pen.. Inoltre, il ricorrente avrebbe omesso totalmente di esporre le ragioni per cui gli elementi istruttori a cui fa riferimento siano prove decisive, e perché, in quanto tali, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria, potendo ritenersi sufficienti ai fini del convincimento del giudice anche gli esiti della prova documentale rappresentata dalle trascrizioni delle registrazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1. La questione, proposta con il ricorso, investe la modalità processuale con la quale si deve garantire il diritto di difesa e del contraddittorio nell'ipotesi in cui l'imputato - assolto in primo grado sulla base di una prova dichiarativa ritenuta decisiva - sia condannato in appello, su impugnazione della parte civile, sulla base del medesimo materiale probatorio, agli effetti civili.2. Alla risoluzione della questione consegue l'ulteriore profilo d'indagine, relativo alle forme di deduzione della relativa violazione nei casi - quale quello in esame - in cui il ricorso per cassazione sia consentito solo per violazione di legge ex art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen.. Alla base di ogni considerazione in tema di progressione processuale sfavorevole si pone il dato della «ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove in correlazione con il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"». Entro siffatti parametri si è articolato l'intenso dibattito giurisprudenziale, orientato dai principi convenzionali e costituzionali di riferimento, sfociato in diverse pronunce di questa Corte a Sezioni unite. 2.1. Già nel 2005 le Sezioni Unite sono giunte ad affermare che la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio o di condanna, la decisione di primo grado deve delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e, in caso di omissione, l'imputato può dedurre con ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674, che, sul punto, ha ribadito quanto già statuito da Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093; V. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). Si correla a tale principio quello della c.d. motivazione rafforzata, secondo il quale «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U., Mannino, Rv. 231679). 2.1.1.La combinazione degli enunciati principi ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte di ritenere «che le fondamentali garanzie di cui agli artt. 24, comma secondo, e 111 Cost. attinenti al pieno esercizio delle facoltà difensive, anche per i profili della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti e dell'obbligo di valutazione della stessa nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, siano riconosciute ed assicurate nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado» (Sez. U, Mannino, ibidem). 2.1.2. Il riconoscimento del "rango sub-costituzionale" delle norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della portata ermeneutica del "diritto consolidato" convenzionale (Corte cost. nn. 348-349 del 22/10/2007 e n. 49 del 14/01/2015) ha impresso un ulteriore e decisivo passo nella definizione dei canoni a cui deve ispirarsi la progressione processuale sfavorevole in seguito alla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011, con la quale la Corte EDU ha ribadito il seguente consolidato principio: «Se una Corte d'Appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove [....] La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate [....]». 2.1.4 In linea con il suddetto principio di diritto, si è posta la sentenza delle Sezioni Unite n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, che, dopo avere fatto propria la motivazione della Corte EDU in merito ai principi di "contraddittorio", "oralità" ed "immediatezza" e valorizzato, altresì, da una parte, il principio della ‘,) motivazione rafforzata e, dall'altra, quello dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", ha concluso affermando che «il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 cod. proc. pen., comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado», dandosi altrimenti luogo ad un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; regula iuris ritenuta dalle Sezioni Unite necessitata anche dal canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", codificato dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., e dai principi del "contraddittorio", "oralità", "immediatezza" nella formazione della prova e "motivazione" del giudice di merito che regolano il processo (ibidem, Rv. 267492). 2.1.5 Nella stessa pronuncia, le Sezioni unite della Corte hanno precisato come la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio, delle prove dichiarative ritenute decisive costituisca una scelta obbligata anche in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado ai soli fini civili, allorchè fondata - appunto - su un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (ibidem, Rv. 267489; analogamente, nel caso di giudizio abbreviato, cfr. Sez. U- n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 26978701; ancora, sull'overtuming ai soli effetti civili, Sez. 6, n. 52544 del 07/10/2016, Morii, Rv. 268579). 2.1.6. L'elaborazione giurisprudenziale accennata ha costituito la traccia dell'intervento riformatore introdotto con la legge n. 103 del 2017 che, con l'art. 1 comma 58, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto all'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3-bis, a norma del quale «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Dalla lettura dei lavori parlamentari e della Relazione governativa, si desume come il legislatore abbia inteso recepire, normandolo, il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Dan c. Moldavia, alla quale hanno fatto seguito le citate Sezioni Unite "Dasgupta" e "Patalano". Si è, quindi, data soluzione, a livello legislativo, al tema relativo alla modalità con la quale si deve tutelare il contraddittorio nell'ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione, essendosi stabilito che, relativamente a questa ristretta ipotesi, il contraddittorio dev'essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, perché è questo il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni. La ratio legis, va rinvenuta, pertanto, nella tutela del contraddittorio posto che «dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi di accusa» (Sez. U. Dasgupta). 2.1.7. La formulazione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. declina, tuttavia, la regula iuris enunciata limitatamente all'impugnazione del pubblico ministero. Si è osservato, in tal senso, che il Legislatore ha operato una chiara scelta di fondo, circoscrivendo l'obbligo di rinnovazione - sanzionato a pena di nullità - alla sola riforma della sentenza assolutoria agli effetti penali. Opzione, peraltro, non in contrasto con la giurisprudenza convenzionale, che non annovera "orientamenti consolidati" in riferimento alla riforma della condanna agli effetti civili, né con il sistema processuale civile, che non impone al giudice d'appello la rinnovazione della prova dichiarativa nella prospettiva della riforma della sentenza di primo grado.2.1.7 Al riguardo, anche le Sezioni Unite Pavan (n.14426 del 28/01/2019, in motivazione) hanno, incidentalmente, precisato come la norma - di stretta interpretazione - abbia «sì introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove (art. 190, comma 2, cod. proc. pen.), ma l'ha disciplinata limitando l'obbligo ("dispone") di rinnovazione dell'istruttoria alle seguenti condizioni: a) che il soggetto impugnante sia il pubblico ministero (non, quindi, la parte civile); b) che oggetto dell'impugnazione sia una sentenza di condanna che il giudice di appello riformi in pejus (e non viceversa): in terminis, Sez. U. Troise; c) che i motivi di appello siano "attinenti alla valutazione della prova dichiarativa"», desumendo da siffatte condizioni la regola implicita secondo la quale il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui sciolga l'alternativa decisoria in senso sfavorevole all'imputato basandosi esclusivamente su una diversa valutazione - rispetto a quella effettuata dal primo giudice - della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività. Nella delineata prospettiva, può dunque affermarsi come - fermo il principio della motivazione rafforzata - si sia gradualmente passati dalla soluzione prospettata dalle Sez. U. Andreotti e Mannino, fondata sull'interpretazione evolutiva del diritto interno, a quella delle Sez. U. Dasgupta, basata sul diritto convenzionale, a quella, infine, sancita da una espressa norma di legge, che ha recepito il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU nella sentenza Dan c. Moldavia. 2.1.8. Quanto alle modalità di deduzione del relativo vizio, nel caso in cui la decisione impugnata sia stata emessa successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in violazione dell'obbligo, per il giudice di appello, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, si è sottolineato come la relativa violazione determini una lesione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.. Di conseguenza, il ricorrente deve impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità (Sez. U. n.14426 del 2019, ibidem). 2.1.9 Nel quadro così delineato, si pone la definizione dell'ambito di tutela dell'imputato nel caso in cui l'alternativa decisoria sia stata risolta in senso sfavorevole, agli effetti civili, alla stregua della rivalutazione cartolare della prova dichiarativa decisiva. 2.1.10 Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la questione di nullità può essere proposta dall'imputato solo in caso di ribaltamento agli effetti penali, dovendosi escludere l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative in caso di conferma della sentenza assolutoria di primo grado, appellata dalla parte civile (Sez. 5, n.19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997, in motivazione). Siffatta conclusione è stata tratta dalla sentenza Troise, richiamando sempre il fondamento ideologico dell'obbligo di rinnovazione istruttoria, in ipotesi di reformatio in peius, ravvisato nella necessità di evitare «il rischio di una condanna ingiusta nel giudizio di appello, sotto il profilo della violazione dei canoni epistemologici di accertamento della verità a seguito di una sentenza di assoluzione che ha reso concreta, e per certi versi stabilizzato, la presunzione di innocenza dell'imputato (art. 27, comma 2, Cost.) ». 2.1.11. Da siffatta impostazione, si è tratta la conseguenza che, in caso di ribaltamento agli effetti civili, l'imputato potrà dedurre la questione sub specie di vizio della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (ibidem, n. 19730 del 2019, Sez. 4, n. 22209 del 27 febbraio 2019, Mottini, non massimata). 2.1.12. Non si è mancato, d'altra parte, di rilevare come i principi declinati da Sezioni Unite Dasgupta mantengano validità anche all'esito dell'entrata in vigore del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., con cui il legislatore ha codificato (soltanto) il primo principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite nella sentenza citata. Si è, a tal fine, rilevato come il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, nel fissare la disciplina per il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del P.M., non detti una regola diversa per la situazione in cui la riforma discenda dall'impugnazione proposta dalla sola parte civile, né si pone in antitesi rispetto al principio sancito dalle Sezioni Unite sul punto, e pertanto di per sé non osta alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado ad esclusivi fini civili. Dall'altro lato, la disposizione recepisce nell'articolato del codice di rito una regola che non può non avere carattere generale, avendo riguardo all'acquisizione ed alla valutazione della prova da parte del giudice di secondo grado che capovolga in peius la decisione del primo giudice. 2.1.14 E' stato, pertanto, precisato come siffatta soluzione ermeneutica si appalesi l'unica coerente sia con il dato sistematico - nella parte in cui prevede uno statuto probatorio unitario per l'accertamento, nel processo penale, della responsabilità penale e civile derivante da reato - sia, e soprattutto, con il diritto di difesa presidiato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal diritto convenzionale, che non può declinarsi in modo differenziato, con un conseguente diverso grado di tutela, a seconda che vengano in rilievo profili penali o meramente civili. A tale proposito, è stata richiamata l'argomentazione delle Sezioni Unite nella già ricordata sentenza Dasgupta, là dove questa hanno rilevato come anche in caso di rovesciamento della pronuncia di assoluzione di primo grado sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile, entri in gioco la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (v. Sez. U. Dasgupta, in motivazione). 2.1.15.Si è, pertanto, ritenuto che il giudice d'appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. 6, n.12215 del 12/02/2019, Caprara, Rv. 275167). 2.1.16. In altra decisione di questa sezione (Sez. 5, n.12811 del 20/02/2019, Atzeni, non massimata) si è, invece, richiamata la violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.. Pur ritenendo che la limitazione dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in ogni caso di appello del pubblico ministero anche in ipotesi di omessa indicazione di prove decisive (delle quali, infatti, non si fa menzione, nella formulazione della disposizione di cui all'art. 603, comma 2-bis) - trovi spiegazione nelle conseguenze assai più sfavorevoli che derivano per l'imputato dal ribaltamento in peius della sentenza di assoluzione di primo grado agli effetti penali con ciò fugandosi i dubbi di legittimità costituzionale avanzati quanto alla norma di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - si è osservato che, ove l'appello della parte civile indichi puntualmente le ragioni, in diritto ed in fatto, per le quali le prove dichiarative poste a fondamento della impugnata assoluzione siano da diversamente valutare in funzione della condanna dell'imputato, sia pure ai soli effetti civili, il giudice di appello, sempre che le ritenga decisive, ne debba disporre la riassunzione in forza dei poteri officiosi ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., tanto essendo assolutamente necessario ai fini del decidere. Se ne è tratta la conseguenza per cui «Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale in forza dei poteri officiosi che gli competono ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il cui esercizio prescinde da una corrispondente richiesta, in tal senso avanzata dalla parte civile nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., trovando, piuttosto, la sua giustificazione in un'assoluta necessità probatoria». 3. Ritiene il Collegio che siffatta opzione interpretativa debba essere condivisa, con conseguente deducibilità della questione sub specie di violazione di legge. Oltre ai persuasivi argomenti rassegnati nell'orientamento da ultimo citato, devesi rilevare come la sentenza Dasgupta, nell'enucleare la questione - nel previgente sistema ordinamentale privo di apposita prescrizione - non esclude, nel suo tenore argomentativo la rilevanza del vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soffermandosi, invece, sul difetto di motivazione, anche in logica consequenzialità con lo standard giustificativo rafforzato. Di guisa che, decontestualizzata dal panorama normativo in cui è intervenuta, la sentenza indicata non esclude - ma anzi afferma con ampia latitudine - l'obbligatorietà della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche in caso di ribaltamento agli effetti civili e, dunque, la deducibilità della relativa inosservanza ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.. 3.1.Ulteriori argomenti a sostegno della generalizzante portata dell'obbligo di rinnovazione si rinvengono anche nella già citata Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric. Patalano. Occupandosi proprio della riforma, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. U. Patalano, ibidem, Rv. 269787), il ragionamento svolto dalle Sezioni Unite in tale ultimo arresto ha preso le mosse dalla costituzionalizzazione del giusto processo e, quindi, dal canone di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", elaborato dalla giurisprudenza di legittimità già prima della sua codificazione nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (ad opera della legge n. 46 del 20 febbraio 2006), in quanto "criterio generalissimo" del processo penale, direttamente collegato alla presunzione d'innocenza. Si è dunque sottolineato come la (ri)valutazione meramente cartolare del materiale probatorio già valutato dal primo giudice non potrebbe non risultare distonica rispetto al canone dell'art. 533, comma 1, essendo insito nell'avvenuta adozione di decisioni contrastanti il "dubbio ragionevole". In risposta all'osservazione della Sezione remittente, le Sezioni Unite hanno rimarcato che la revisione del giudizio liberatorio espresso in primo grado, implicando il superamento di ogni dubbio sull'innocenza dell'imputato, postula il ricorso al "metodo migliore per la formazione della prova", id est all'oralità ed all'immediatezza mediante l'esame diretto delle fonti dichiarative. In altri termini, il principio secondo il quale il ribaltamento del giudizio assolutorio impone il metodo orale nella formazione della prova (purchè "decisiva") assume valenza generale, in quanto corollario della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", espressione dei valori costituzionali del giusto processo e della presunzione d'innocenza, affermandone la necessaria attuazione anche nel caso in cui la decisione da ribaltare sia stata resa all'esito del giudizio "negoziale", "a prova contratta". 3.1.1. Del resto, il tentativo di sperimentare una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell'art. 603, commi 3 e 3- bis, cod. proc. pen. si impone nei casi - come quello in disamina - in cui all'imputato sia preclusa la deduzione del vizio di motivazione, quando l'opzione ermeneutica prescelta sia in linea con i canoni sopra indicati, a maggior ragione quando quella, pur a fronte di un testo che lascia aperte più soluzioni, sia l'unica plausibile e, dunque, il frutto di uno sforzo che si rende necessario per giungere ad un risultato costituzionalmente adeguato. Donde un'interpretazione convenzionalmente orientata degli artt. 603, comma 3 e comma 3-bis cod. proc. pen. induce ad affermare il principio di diritto per cui costituisce violazione di legge ed è, dunque, deducibile ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con il ricorso avverso la sentenza d'appello pronunciata per reati di competenza del Giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta in appello dalla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. 3.2. Va, ulteriormente, rilevato come la rinnovazione cartolare della prova orale decisiva, in ipotesi di progressione sfavorevole agli effetti civili, possa refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la motivazione sia mancante o apparente rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi fondanti la responsabilità. 3.2.1. Ai due profili evidenziati, inerenti tanto la generalizzata portata dell'obbligo di rinnovazione della prova che la necessaria motivazione su ogni punto involgente l'affermazione di responsabilità, consegue che la riforma sfavorevole della pronuncia liberatoria, agli effetti civili, possa essere sindacata, in sede di legittimità, nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace entro i limiti declinati dall'art. 606, co. 2-bis cod. proc. pen.. 3.3. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 606 e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n.22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Ed invero, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, mentre va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, è possibile denunciare il vizio della motivazione mancante o apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. 4. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi enunciati. 4.1. Nel ribaltare la pronuncia liberatoria, agli effetti civili, sulla base di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative della testimonianza della persona offesa, ritenuta decisiva, il Tribunale ne ha svolto una riconsiderazione meramente cartolare, omettendo di rinnovarne la riassunzione, in violazione dei principi di oralità ed immediatezza. Dal testo della sentenza impugnata emerge, all'evidenza e già dal tenore semantico dell'argomentazione, la diversa (ri)valutazione d'attendibilità della persona offesa, oltre alla disamina delle dichiarazioni rese dai testi Nardini, Tognocchi e Faggioli; prove dichiarative alle quali il giudice d'appello ha assegnato valore determinante del proprio convincimento, in riforma della sentenza assolutoria fondata sulle medesime prove, impugnata dalla parte civile. In altri termini, la sentenza d'appello non si è limitata ad attribuire diversa valenza giuridica ai fatti riferiti, qualificandoli nei termini di cui alla contestazione, ma ha compiuto una riedizione delle prove orali, postulandone l'attendibilità pur senza procedere alla diretta escussione. Donde la fondatezza del motivo di ricorso. Né può condividersi la argomentazione introdotta dalla parte civile nella sua memoria difensiva allorquando qualifica le prove dichiarative non decisive ai fini del convincimento del giudice potendosi attraverso la cd. prova di resistenza, giungere ad un giudizio di responsabilità solo sulla base delle prova documentale rappresentata dalla trascrizione della registrazione. Come emerge dalla motivazione della sentenza la trascrizione della conversazione può considerarsi elemento di conforto e riscontro alla prova dichiarativa, ma non è di per sé autosufficiente a fondare il convincimento del giudice. 5. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata agli effetti civili, con rinvio alla Corte d'appello civile a norma ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. per n
Sentenza Cassazione n. 22974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris