CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 18/02/2022 dalla Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, V. Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha riformato la condanna, resa all'esito di rito ordinario dal Tribunale in sede, in data 16 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena irrogata in quella di anni sette mesi sei di reclusione, in relazione ai reati ascrittigli, di cui ai capi a) (artt. 56, 575 cod. pen.) e b) (artt. 61 n. 2 cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 110 del 1975). 1.1.La sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato alla pena di anni otto mesi sei di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, con pene accessorie di legge. Secondo la ricostruzione recepita dal primo giudice, nel corso di una lite tra vicini, l'imputato, in stato di ebbrezza, mentre inveiva contro la parte lesa per la presenza di un cane, dopo una colluttazione dovuta a molestie che l'imputato medesimo aveva svolto nei confronti della fidanzata della persona offesa, questi esplodeva colpi di arma da fuoco, prima in alto e, poi, rivolti verso la parte lesa fino a guarii° quest'ultima, riuscita a fuggire, si era rifugiata in casa di un amico, luogo nel quale, comunque, veniva raggiunto da un colpo di arma da fuoco al braccio. 1.2.L'atto di appello si doleva della affermazione di penale responsabilità per il reato di tentato omicidio, fondata, secondo l'appellante, soltanto sulla deposizione della persona offesa, non suffragata dalle dichiarazioni dell'unico teste, all'epoca dei fatti convivente della vittima che, anzi, avrebbe confermato la versione difensiva. Si proponeva, comunque, la diversa qualificazione del reato di cui capo a), in quella di lesioni personali e, in via gradata, si chiedeva la riduzione della pena al minimo edittale, con la massima riduzione per il reato tentato, punto del gravame che veniva parzialmente accolto, con conferma delle residue statuizioni, anche in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo a). 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, avv. A. Lastoria, denunciando erronea applicazione di legge penale in relazione al capo a) e vizio di motivazione anche per omesso riscontro dei motivi di appello. 2.1. La deposizione dei testi, secondo la difesa, sarebbe stata conforme alla ricostruzione dei fatti resa dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale. La difesa aveva sottolineato, quali elementi a favore dell'imputato, la deposizione della teste, fidanzata della persona offesa, dichiarante "neutro" e la significativa circostanza dell'assenza di proiettili nel muro dell'abitazione, quest'ultimo elemento indicato come in contrasto con la deposizione della parte lesa — che avrebbe descritto più colpi rivolti al suo indirizzo — e con la motivazione della Corte territoriale che fa riferimento a plurimi colpi. Sarebbero, dunque, stati sparati non plurimi colpi, come indicato nella motivazione della sentenza di appello, ma uno/due colpi, come affermato dall'imputato nel corso del suo esame e come dimostrato dal mancato reperimento di proiettili o fori di proiettile, ad altezza d'uomo, ad eccezione dell'unico, sparato all'altezza del portone dell'abitazione, poi chiuso, dove si era rifugiato l'imputato, penetrato nel braccio della parte lesa. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe affermato proprio che l'imputato aveva esploso, verso il suo ex convivente, un unico colpo, indirizzato al portone dell'abitazione, mentre i colpi esplosi in aria sarebbero stati due.2.2. Circa la parte della motivazione che reputa non credibile la versione dell'imputato, il ricorrente evidenzia che non è possibile ritenere provato con certezza quanto esposto dalla Corte territoriale, secondo cui la precedente colluttazione tra le parti sarebbe smentita dalla mancanza di escoriazioni riportate dall'imputato. Ciò in quanto, subito dopo, questi si era allontanato dal luogo dei fatti. In definitiva, per il ricorrente, la sentenza di appello sarebbe incorsa, nell'operata valutazione delle prove, negli stessi errori del primo giudice denunciati con l'atto di appello. Si riportano, infine, precedenti di legittimità sul contenuto che la motivazione di secondo grado deve avere rispetto alle doglianze mosse con l'atto di gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la motivazione del giudice del gravame deve rispondere alle doglianze prospettate con l'atto di appello, ma, all'uopo è considerato sufficiente che il giudice di secondo grado mostri di aver preso in esame tutte queste deduzioni, senza fare mero rinvio alla sentenza di primo grado, ma dialogando, in senso critico, con i motivi di gravame rispetto al contenuto di quella motivazione. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (Sez. 3, n. 10163 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, Rv. 221116). Tanto richiede, tuttavia, che di vera e propria integrazione si tratti e presuppone che la motivazione della sentenza di secondo grado rechi un esame delle censure proposte dall'appellante, sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata, in modo da evidenziare un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all'evidenza laddove la formulazione della detta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado.Una scelta motivazionale che prescinda dall'esaminare in modo dettagliato le doglianze proposte con l'appello è consentita al giudice di secondo grado solo quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice, omettendo di discutere gli argomenti spesi dallo stesso, oppure abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735). 1.2.Tale situazione non è ravvisabile laddove l'appello rivolga specifiche censure alla ricostruzione della sentenza di primo grado in tema di responsabilità dell'imputato, criticandone le valutazioni probatorie in base all'esame di precisi elementi di fatto (Sez. 3, n. 1237 del 02/10/2012, Lomio, Rv. 254150; Sez. 6, n. 28710 del 17/04/2012, Romito, Rv. 253226); essendo connaturata al mezzo di impugnazione dell'appello la nuova discussione delle questioni prospettate e disattese in primo grado, nella prospettiva di una piena revisione del primo giudizio (Sez. 6, n. 50613 del 06/12/2013, Kalboussi, Rv. 258508). Per i motivi aspecifici il Collegio rammenta, da un lato, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Dall'altro, è noto che il motivo con cui si proponga in cassazione„ una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello, comunque, inammissibile, è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ammissibile ricorso, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (tra le altre Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). 1.3. Ciò posto si osserva, con riferimento alle doglianze esposte con il primo motivo di ricorso che, nel caso al vaglio, la motivazione di secondo grado è esauriente, completa e non si limita a rinviare a quella di primo grado, ma risponde ai motivi specifici. La Corte territoriale, invero, nel complesso, rende una definitiva conclusione incompatibile con la diversa, alternativa, ricostruzione offerta dal ricorrente.Peraltro, trascura il ricorrente che un teste di polizia giudiziaria, con dichiarazione il cui contenuto è riportato a pag. 4 e 5 della sentenza di appello, spiega che quella utilizzata era una pistola a tamburo, arma che non lascia esplodere il bossolo dopo lo sparo del colpo. Quindi, il dato del mancato reperimento di proiettili esplosi, valorizzato con il primo motivo di ricorso, non è stato ritenuto dirimente dalla Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta e che risponde a censura, specifica, che il ricorrente assume essere stata trascurata, attraverso una motivazione con la quale, peraltro, il ricorrente non si confronta puntualmente. Va, poi, rilevato che secondo i giudici di merito, anche l'imputato ha ammesso di aver sparato più colpi (in aria) e di aver inseguito la vittima sparando un altro colpo. Dunque, secondo la motivazione completa e non manifestamente illogica della Corte territoriale, è palese la sussistenza del dolo tipico del reato di tentato omicidio e non di mere lesioni personali. Sul punto, infatti, la condotta complessiva viene descritta in modo lineare e logico e si valorizza il dato secondo il quale l'agente, prima aveva sparato in aria, poi aveva inseguito la vittima designata e, successivamente, aveva sparato ad altezza di circa 1,40 metri, nella direzione della porta dell'abitazione ove questa si era rifugiata, con condotta reputata, con ragionamento non manifestamente illogico, idonea ad univoca, tanto che, nonostante la chiusura della porta, la persona offesa era stata colpita al braccio. Sul punto si osserva che, invero, nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo — ove manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato — ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi è, dunque, l'idoneità dell'azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato: il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata ex post, con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (tra le altre, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208, Sez. 1, n. 5389 del 28/04/1997, Cammarota, Rv. 207824: in tale ultima fattispecie questa Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di secondo grado che avevano desunto la volontà omicida dell'imputato dalla natura del mezzo usato — una pistola calibro 38 special — dalla zona corporale attinta dal proiettile — regione lombare sinistra con penetrazione nel pacco intestinale e fuoriuscita dal fianco sinistro — dalla distanza ravvicinata tra lo sparatore e la vittima, nonché dalla oggettiva gravità delle lesioni essendosi il ferito salvato solo a seguito di un tempestivo intervento chirurgico). Nella specie, la Corte d'appello sottolinea (cfr. pag. 5 e ss.) come l'arma abbia colpito la vittima (al braccio destro), dopo parole minacciose rivolte al suo indirizzo e più colpi di pistola già sparati in aria. Tanto, a seguito di inseguimento e nonostante il fatto che la vittima avesse provato a rifugiarsi all'interno di un'abitazione, con azione idonea a cagionare la morte e con proposito di uccidere confermato alla presenza dei testi oculari. La critica, quindi, oltre che reiterativa, è anche versata in fatto e, comunque, sollecita la rilettura di elementi, già vagliati con ragionamento immune da vizi logici e corretti dal punto di vista della qualificazione giuridica, dai giudici di merito, non rivisitabili in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Manifestamente infondato, poi, risulta il primo motivo di ricorso, nella parte in cui enfatizza il contenuto delle dichiarazioni svolte dalla ex convivente del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in realtà non favorevoli alla tesi del ricorrente e non riscontrate quanto alla presunta aggressione subita dall'imputato. Il ricorrente, comunque, sul punto, attacca la motivazione con ragionamento che risulta aspecifico e rivalutativo, rispetto alle corrette argomentazioni addotte dalla Corte di merito a sostegno della ribadita qualificazione della condotta ascritta all'imputato in termini di tentato omicidio. 1.4. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, oltre che per le ragioni già espresse nel precedente paragrafo, anche tenuto conto che la versione resa dall'imputato appare congruamente e logicamente confutata nel provvedimento censurato, con ragionamento esauriente e non manifestamente illogico che, quindi, non può essere rivisitato nella presente sede di legittimità (cfr. pag. 5 e ss.). 2.Segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa