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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33314/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28982/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] s co, Stefano e [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Panama n. 74; -controricorrente - Oggetto: Accertamento IRPEF - plusvalenza da cessione terreno edificabile 18– 2 8 982 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Campania – Napoli n. 4391 / 5 1 /20 1 5 pronunciata il 0 3 aprile 201 5 e depositata l’11maggio 201 5 , non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era attinta da ripresa a tassazione in ragione di plusvalenza da cessione di terreno edificabile non esposta in dichiarazione dei rediti per l’anno fiscale di riferimento.

L’atto impositivo scaturiva dall’adesione alla maggiore imposta di registro sottoscritto con l’Ufficio dall’acquirente.

Su quest’atto presupposto, ma non allegato all’avviso di accertamento, si reggeva la ripresa a tassazione, avversata dalla parte contribuente, allegando estratti conto a dimostrazione del prezzo veramente ricevuto.

I gradi di merito erano favorevoli alla parte privata sull’assunto del carattere presuntivo dell’accertamento, appoggiato a motivazione de relato , neppure resa ostensibile (per allegazione del presupposto atto di adesione o sua trascrizione), donde ricorre l’Avvocatura generale dello Stato, patrono ope legis dell’Agenzia delle entrate, proponendo due motivi di doglianza, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Vengono proposti due motivi.

Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 67, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza lamentandosi come il collegio d’appello non abbia considerato che la contribuente non abbia esposto in dichiarazione alcuna plusvalenza, donde la ripresa a tassazione si è resa necessaria e conseguente all’inadempimentototale di parte privata.

Va esaminato, in ordine logico, dapprima il secondo motivo del ricorso. 18– 2 8 982 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7, primo comma, l. n. 212/2000, nonché dell’art. 241/1990, nella sostanza lamentando l’ingiustizia della sentenza impugnata, ove conferma quella di primo grado, che non ha valorizzato l’adesione alla liquidazione dell’imposta di registro come elemento probatorio indiziario, in violazione delle regole sulla motivazione degli atti tributari.

L’argomento non può essere accolto.

Il motivo verte sulla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione e si profila in primo luogo inammissibile, per difetto di autosufficienza, perché l’Amministrazione finanziaria non trascrive o riproduce, allegandolo al ricorso per cassazione,il contenuto dell’atto impugnato dalla contribuente dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. sez. 5, 13.11.2018, n. 29093; Cass. sez. 5, 17.10.2014, n. 22003; Cass. sez. 5, 19.4.2013, n. 9536) e neppure ne indica la collocazione topografica nell’ambito del giudizio di merito,onde consentire alla Corte di verificare se il riferimento all’atto di adesione posto in essere, ai fini del registro, dalla parte venditrice, pacificamente non allegato all’atto qui impugnato, ponesse la venditrice in condizione di verificarne il contenuto; ciò anche in relazione all’eventuale riferimento alla deduzione di ulteriori elementi presuntivi dai quali poter desumere che il corrispettivo incassato dalla cessione fosse superiore a quello dichiarato in atto.

In disparte la circostanza che il punto fondamentale è la disponibilità in capo al contribuente degli atti presupposti al provvedimento impositivo che lo colpisce, non si può, infatti,nemmeno parlare di indizio ai fini Irpef di una liquidazione ai fini del Registro.

Seppure questa Corte ha costantemente affermato come nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di 18– 2 8 982 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore (così Cass. n. 4057/2007, poi ribadita in Cass. n. 21020/2009, Cass. n. 18705/2010), non di meno, successivamente è intervenuta una norma di interpretazione autentica.

Più precisamente, alla luce del principio secondo cui nell'accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva -esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Il riferimento contenuto nella detta norma all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratiodella norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l'IRPEF (corrispettivo) (Cfr. Cass. n. 19227/2017, Cass. n. 12265/2017).

L’inammissibilità del secondo motivo –consolidando in via definitiva la ratio decidendi riferita alla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione – comporta l’inammissibilità sopravvenuta per carenza d’interesse sul primo motivo.

In definitiva,il ricorso è inammissibile e tale dev’essere dichiarato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica 18– 2 8 982 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso, condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte contribuente, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre ad €.200,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28982/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] s co, Stefano e [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Panama n. 74; -controricorrente - Oggetto: Accertamento IRPEF - plusvalenza da cessione terreno edificabile 18– 2 8 982 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Campania – Napoli n. 4391 / 5 1 /20 1 5 pronunciata il 0 3 aprile 201 5 e depositata l’11maggio 201 5 , non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era attinta da ripresa a tassazione in ragione di plusvalenza da cessione di terreno edificabile non esposta in dichiarazione dei rediti per l’anno fiscale di riferimento. L’atto impositivo scaturiva dall’adesione alla maggiore imposta di registro sottoscritto con l’Ufficio dall’acquirente. Su quest’atto presupposto, ma non allegato all’avviso di accertamento, si reggeva la ripresa a tassazione, avversata dalla parte contribuente, allegando estratti conto a dimostrazione del prezzo veramente ricevuto. I gradi di merito erano favorevoli alla parte privata sull’assunto del carattere presuntivo dell’accertamento, appoggiato a motivazione de relato , neppure resa ostensibile (per allegazione del presupposto atto di adesione o sua trascrizione), donde ricorre l’Avvocatura generale dello Stato, patrono ope legis dell’Agenzia delle entrate, proponendo due motivi di doglianza, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 67, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza lamentandosi come il collegio d’appello non abbia considerato che la contribuente non abbia esposto in dichiarazione alcuna plusvalenza, donde la ripresa a tassazione si è resa necessaria e conseguente all’inadempimentototale di parte privata. Va esaminato, in ordine logico, dapprima il secondo motivo del ricorso. 18– 2 8 982 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7, primo comma, l. n. 212/2000, nonché dell’art. 241/1990, nella sostanza lamentando l’ingiustizia della sentenza impugnata, ove conferma quella di primo grado, che non ha valorizzato l’adesione alla liquidazione dell’imposta di registro come elemento probatorio indiziario, in violazione delle regole sulla motivazione degli atti tributari. L’argomento non può essere accolto. Il motivo verte sulla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione e si profila in primo luogo inammissibile, per difetto di autosufficienza, perché l’Amministrazione finanziaria non trascrive o riproduce, allegandolo al ricorso per cassazione,il contenuto dell’atto impugnato dalla contribuente dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. sez. 5, 13.11.2018, n. 29093; Cass. sez. 5, 17.10.2014, n. 22003; Cass. sez. 5, 19.4.2013, n. 9536) e neppure ne indica la collocazione topografica nell’ambito del giudizio di merito,onde consentire alla Corte di verificare se il riferimento all’atto di adesione posto in essere, ai fini del registro, dalla parte venditrice, pacificamente non allegato all’atto qui impugnato, ponesse la venditrice in condizione di verificarne il contenuto; ciò anche in relazione all’eventuale riferimento alla deduzione di ulteriori elementi presuntivi dai quali poter desumere che il corrispettivo incassato dalla cessione fosse superiore a quello dichiarato in atto. In disparte la circostanza che il punto fondamentale è la disponibilità in capo al contribuente degli atti presupposti al provvedimento impositivo che lo colpisce, non si può, infatti,nemmeno parlare di indizio ai fini Irpef di una liquidazione ai fini del Registro. Seppure questa Corte ha costantemente affermato come nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di 18– 2 8 982 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore (così Cass. n. 4057/2007, poi ribadita in Cass. n. 21020/2009, Cass. n. 18705/2010), non di meno, successivamente è intervenuta una norma di interpretazione autentica. Più precisamente, alla luce del principio secondo cui nell'accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva -esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratiodella norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l'IRPEF (corrispettivo) (Cfr. Cass. n. 19227/2017, Cass. n. 12265/2017). L’inammissibilità del secondo motivo –consolidando in via definitiva la ratio decidendi riferita alla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione – comporta l’inammissibilità sopravvenuta per carenza d’interesse sul primo motivo. In definitiva,il ricorso è inammissibile e tale dev’essere dichiarato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica 18– 2 8 982 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso, condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte contribuente, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre ad €.200,
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