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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 34965/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 25622/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 292, giusta procura a margine del ricorso ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 7289/2018emessa dalla CTR Liguria il 2 3 / 12 /20 19 Avviso accertamento Ires, Irap e Iva – PVC redatto dalla Guardia di Finanza – Recupero quote ammortamento e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022.

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2010, erano stati recuperati, per quanto qui rileva, le quote di ammortamento come costo indeducibile per euro 41.545,00 e gli acquisti di carburante per euro 311.585,24 e relativa Iva per euro 62.317,05.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’atto impugnato con riferimento agli acquisti di carburante, stante l’avvenuta documentazione dei consumi di esso e l’inerenza all’attività d’impresa.

3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il primo e rigettava il secondo gravame, evidenziando, rispettivamente, che la deduzione dei costi per carburante era indefettibilmente subordinata alla tenuta di documentazione attestante il concreto utilizzo dello stesso e che, avuto riguardo alle quote di ammortamento, gli artt. 33 dPR n. 600/1973 e 52 e 63 dPR n. 633/1972 prevedevano espressamente lo svolgimento di verifiche da parte della Guardia di Finanza con gli stessi poteri previsti per quelle effettuate dagli uffici finanziari.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 dPR n. 444/1997 e 109 dPR n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR escluso la deducibilità dei costi d’acquisto del carburante, nonostante tutti gli acquisti di carburante fossero avvenuti mediante la consegna presso la sede della società (ove il carburante veniva inserito in appositi serbatoi), così che non si rendeva necessario impiantare le schede carburante.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso la deducibilità delle quote di ammortamento senza considerare che il verbale di constatazione della Guardia di Finanza non costituisce valida prova per l’accertamento dell’Ufficio.

3. Alla stregua di quanto dedotto dall’Agenzia delle Entrate a pagina 6 del controricorso e riscontrato telematicamente, pende, in relazione all’annualità 2009 (laddove la presente controversia concerne l’anno successivo), altro ricorso, iscritto al n. 35035/2019 R.G., proposto dalla medesima contribuenteed avente ad oggetto le identiche questioni, dinanzi alla Sezione ordinaria.

La sussistenza di evidenti ragioni di connessione induce a rinviare la presente causa a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione congiunta con l’altrapendente dinanzi alla Sezione ordinaria .

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla Sezione Tributaria per la trattazione congiunta con il ricorso iscrit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 25622/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 292, giusta procura a margine del ricorso ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 7289/2018emessa dalla CTR Liguria il 2 3 / 12 /20 19 Avviso accertamento Ires, Irap e Iva – PVC redatto dalla Guardia di Finanza – Recupero quote ammortamento e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2010, erano stati recuperati, per quanto qui rileva, le quote di ammortamento come costo indeducibile per euro 41.545,00 e gli acquisti di carburante per euro 311.585,24 e relativa Iva per euro 62.317,05. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’atto impugnato con riferimento agli acquisti di carburante, stante l’avvenuta documentazione dei consumi di esso e l’inerenza all’attività d’impresa. 3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il primo e rigettava il secondo gravame, evidenziando, rispettivamente, che la deduzione dei costi per carburante era indefettibilmente subordinata alla tenuta di documentazione attestante il concreto utilizzo dello stesso e che, avuto riguardo alle quote di ammortamento, gli artt. 33 dPR n. 600/1973 e 52 e 63 dPR n. 633/1972 prevedevano espressamente lo svolgimento di verifiche da parte della Guardia di Finanza con gli stessi poteri previsti per quelle effettuate dagli uffici finanziari. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 dPR n. 444/1997 e 109 dPR n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR escluso la deducibilità dei costi d’acquisto del carburante, nonostante tutti gli acquisti di carburante fossero avvenuti mediante la consegna presso la sede della società (ove il carburante veniva inserito in appositi serbatoi), così che non si rendeva necessario impiantare le schede carburante. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso la deducibilità delle quote di ammortamento senza considerare che il verbale di constatazione della Guardia di Finanza non costituisce valida prova per l’accertamento dell’Ufficio. 3. Alla stregua di quanto dedotto dall’Agenzia delle Entrate a pagina 6 del controricorso e riscontrato telematicamente, pende, in relazione all’annualità 2009 (laddove la presente controversia concerne l’anno successivo), altro ricorso, iscritto al n. 35035/2019 R.G., proposto dalla medesima contribuenteed avente ad oggetto le identiche questioni, dinanzi alla Sezione ordinaria. La sussistenza di evidenti ragioni di connessione induce a rinviare la presente causa a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione congiunta con l’altrapendente dinanzi alla Sezione ordinaria . P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla Sezione Tributaria per la trattazione congiunta con il ricorso iscrit