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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:61
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CJ0077_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-77/91, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA] e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU L 317, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (GU L 317, pag. 16), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Zuleeg e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.-G.

Giraud vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 gennaio 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 1991, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU L 317, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (GU L 317, pag. 16), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. 2 Ai sensi dell' art. 51 della citata direttiva 81/851 e dell' art. 3 della citata direttiva 81/852, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi a tali direttive, nel termine di 24 mesi a decorrere dalla notifica, e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse adottato i provvedimenti per il recepimento delle citate direttive entro i termini prescritti, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato nei confronti di questo Stato membro il procedimento per la declaratoria di inadempimento contemplato dall' art. 169 del Trattato. 4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 5 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, a causa della natura obbligatoria delle direttive, gli Stati membri sono tenuti a conformarvisi entro i termini prescritti e ad adottare le misure idonee ad assicurarne il recepimento nell' ordinamento giuridico nazionale. 6 La Repubblica italiana ammette che le disposizioni legislative necessarie all' attuazione delle direttive 81/851 e 81/852 non sono state ancora emanate e si limita a sostenere che si porrà prossimamente fine all' asserito inadempimento. 7 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando, nei termini prescritti, le disposizioni necessarie all' attuazione delle direttive 81/851 e 81/852, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

La Repubblica italiana, essendo rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Non adottando, nei termini prescritti, le disposizioni necessarie all' attuazione della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, e della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CEE. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0077_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-77/91, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA] e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU L 317, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (GU L 317, pag. 16), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.-G. Giraud vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 gennaio 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 1991, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU L 317, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (GU L 317, pag. 16), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. 2 Ai sensi dell' art. 51 della citata direttiva 81/851 e dell' art. 3 della citata direttiva 81/852, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi a tali direttive, nel termine di 24 mesi a decorrere dalla notifica, e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse adottato i provvedimenti per il recepimento delle citate direttive entro i termini prescritti, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato nei confronti di questo Stato membro il procedimento per la declaratoria di inadempimento contemplato dall' art. 169 del Trattato. 4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 5 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, a causa della natura obbligatoria delle direttive, gli Stati membri sono tenuti a conformarvisi entro i termini prescritti e ad adottare le misure idonee ad assicurarne il recepimento nell' ordinamento giuridico nazionale. 6 La Repubblica italiana ammette che le disposizioni legislative necessarie all' attuazione delle direttive 81/851 e 81/852 non sono state ancora emanate e si limita a sostenere che si porrà prossimamente fine all' asserito inadempimento. 7 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando, nei termini prescritti, le disposizioni necessarie all' attuazione delle direttive 81/851 e 81/852, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato. Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana, essendo rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Non adottando, nei termini prescritti, le disposizioni necessarie all' attuazione della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, e della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CEE. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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