CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 33906/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17900/2020 del ruolo generale, proposto DA M ORONI A LESSANDRA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67H50 L117 J), residente in Firenze, alla Piazza del [OSCURATO:PERSONA] n. 19, difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. - RICORRENTE – CONTRO il M INISTERO DELL ’E CONOMIA E DELLE F INANZE (codice fiscale S EGRETERIA C [OSCURATO:PERSONA] F IRENZE , in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 1415/6/2019 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 11 ottobre 2019; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 6 luglio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 162/3/2018 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, la quale aveva, a sua volta, rigettato il ricorso originario proposto contro gli avvisi di pagamento concernenti crediti derivanti dall’omesso versamento di contributi unificati emessi dalla segreteria della predetta Commissione; 1.1. nello specifico, il Giudice dell’appello, dopo aver rappresentato che «[…] l'appello prodotto appare particolarmente consistente (ben 566 pagine) e presenta numerose ripetizioni molte delle quali del tutto generiche ed irrilevanti ai fini del giudizio, con argomentazioni esposte in modo disordinato che ne rendono difficoltosa la lettura e la capacità di valutare la consistenza dei rilievi mossi», ha ritenuto di condividere la decisione di primo grado, osservando che: - l’ufficio ha emesso «[…] gli inviti a pagare sulla scorta della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] della Cassazione per omesso versamento di quanto dovuto per spese di giustizia ai sensi degli artt. 13, 14, e 30 del DPR 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) […]»; - « […] non sono riscontrabili i precisi motivi che inducono l'appellante a ritenere di non essere tenuta al versamento di quanto dovuto […]»; - « peraltro le questioni di illegittimità costituzionale sollevate risultano manifestamente infondate basandosi su considerazioni vaghe ed incomprensibili, fermo restando che la Corte Costituzionale si è già espressa rigettando tutte le questioni sollevate sull’illegittimità costituzionale del contributo unificato»; - « […] infondata è altresì l'eccezione sollevata anche in primo grado relativa alla capacità di stare in giudizio del resistente stante disposto dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992 che espressamente riconosce alle cancellerie o segreterie degli Uffici giudiziari di stare in giudizio direttamente per il contenzioso in materia di contributo unificato» (così nella sentenza impugnata); 2. con ricorso notificato in data 15 giugno 2020 , [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia; 3. il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Firenze resisteva con controricorso notificato il 9 luglio 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1.la ricorrente, dopo aver riepilogato la vicenda processuale, ha articolato cinque «cd. motivi» (v. pagina n. 9 del ricorso) di impugnazione, assumendo quanto segue: 1.1. «1) cd. motivo (motivo ex art. 360 n. 3-4-5 cpc e art. 111 Cost c. VII)», ribadendo l’eccezione di incapacità processuale e la nullità della procura non autenticata rilasciata alla controparte, ponendo in rilievo che questa era stata «rappresentata e difesa su delega del dottor Sirianni da tre dipendenti della CTR Firenze tra cui il Direttore della segreteria della CTR Firenze, su procura anche non autenticata del dottor Sirianni e su foglio svolazzante […] » (v. pagina n. 9 del ricorso), sottolineando che «mancava sempre la capacità del direttore della segreteria della CTR Fi» e che «Stante le predette norme di legge in CT l’ufficio sta in giudizio direttamente, senza la possibilità di delega con procura […]» (v. pagina n. 10 del ricorso); 1.2. «2) II cd. Motivo (motivo ex art. 360 n. 3-5 cpc e art. 111 Cost c. VII […])», assumendo sul punto che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha condannato l'istante alle spese di lite per l'ammontare di 150,00 €, senza prova delle stesse e senza nemmeno che venisse inoltrata la relativa richiesta, osservando, da un lato, che «[…] i soggetti illecitamente delegati con procura non sarebbero stati comunque oggetti “abilitati” ex art. 12 Dlgvo 546/92 […]» (v. pagina n. 11 del ricorso), «i difensori di controparte non c’erano né per legge vi potevano essere» (v. pagina n. 16 del ricorso) e, sotto altro versante, che «[…] essendo abolite le tariffe non esistono più “i diritti e onorari”» (v. pagina n. 4 16el ricorso), lamentando, infine, anche la mancata prova degli esborsi; 1.3. «7) cd. motivo (motivo ex art. 360 n. 4 cpc e art. 111 Cost c. VII […])», eccependo la nullità della sentenza perché «non hanno messo i difensori di controparte poiché avrebbero dovuto metterli poiché qui non c’è stata CTU con relativa assistenza […]» (v. pagina n. 15 del ricorso), segnalando, altresì, che non erano stati indicati nell'atto notificato al destinatario i termini e le autorità a cui era possibile ricorrere; 1.4. «8) cd. motivo La ctr come evidente deve aver sbagliato fascicolo, evidente non solo perché afferma che i miei atti sono generici ma anche perchè afferma che ho impugnato degli inviti di pagamento della cassazione che controparte sconfessa» (v. pagina n. 15 del ricorso); 1.5. «9 (motivo ex art. 360 n. 3-4-5 cpc e art. 111 Cost c. VII […])», eccependo l’omessa «valutazione dei rilievi di nullità anche per incostituzionalità, per gli effetti erga omnes richiesti dalla comparente, partendo dal semplice rilievo del mancato assorbimento dell'onere della prova che grava su controparte della notifica degli atti ex art. 2697 cc che non hanno dato, riguardo alle pec neanche ex Dpr 68/05» (v. pagina n. 15 del ricorso); 2. nel ricorso per cassazione risulta, inoltre, avanzata «Istanze di disapplicazione ex art. 5 L. 2248/1865 all. 3 - L. dichiarata fondamentale nel nostro ordinamento dal Dlgvo 179/09 (cfr. anche art. 3 c. II L. 241/90) e di incostituzionalità art. 1 L. cost. 1/48 – art. 1 c. II – 2 - 24 c. I e II - 52 c. I – 54 - 134 - 137 Cost. e 23 c.c. ed anche sempre per il presidente del tribunale ex art. 11 disp. att. c.c. con richiesta di trasmissione d’ufficio anche da parte del pubblico ministero» ed all’uopo la contribuente ha allegato una memoria di centinaia di pagine, sviluppata sui più disparati temi giuridici; 5. a fronte dell’illustrato contenuto della sentenza di appello, l’impugnazione risulta, dunque, essersi sviluppata attraverso i riepilogati «cd motivi» del ricorso e la citata memoria, che si caratterizza, invece, per il suo non sintetizzabile contenuto, spesso non comprensibile e di cui sfugge la pertinenza con il tema decisorio in esame, tenuto conto dell’alluvionale riferimento a testi normativi assai eterogenei, del richiamo alle più disparate disposizioni normative (tra le tante, la legge 20 marzo 1865, n. 2248, la legge 8 marzo 1999, n. 50, la legge 15 marzo 1997, n. 59, la legge 23 dicembre 1999, n. 448, la legge 9 ottobre 1971, n. 825, il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in tema di imposta di registro, e di tante altre inconferenti disposizioni anche del codice civile), il cui nesso e rilevanza con l’oggetto della questione controversa non è stato rappresentato, né risulta altrimenti recuperabile; 6. soprattutto, la stesura della predetta memoria non risponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e di precisa riferibilità alla decisione impugnata, come imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., nei termini chiariti dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. Sez. VI/II, 14 maggio 2018, n. 11603 e Cass., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9570) in ordine ai requisiti di specificità ed autosufficienza, normativamente richiesti per porre la Corte nelle condizioni di effettuare, con la dovuta concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa assegnato; 7. le contestazioni si caratterizzano, invece, per l’assenza di ogni sforzo di economia processuale, volto a puntare sulla critica diretta alle elementari ragioni su cui si è basata la sentenza impugnata, così trascurando di considerare che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, «con riguardo al quale quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono […] non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge […] funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità (così Cass.,Sez. T. 30 novembre 2022, n. 35342, resa tra le stesse parti ed ai cui più ampi contenuti si rinvia, seguita poi, sempre tra le medesime parti ed in relazione all’analogo oggetto del contendere, da Cass., Sez. T., 24 luglio 2023, n. 22085; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22382; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22406; Cass., Sez. T., 24 agosto 2023, n. 25254; Cass., Sez. T., 6 settembre 2023, n. 26012; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26093; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26109); 8. le istanze di disapplicazione […] e di incostituzionalità» risultano, quindi, inammissibili, appena aggiungendo che il vaglio di costituzionalità della disciplina del contributo unificato (anche) nel giudizio tributario è già stato positivamente effettuato dalla Corte costituzionale (cfr., in particolare, Corte cost. 7 aprile 2016, n. 78 e 29 marzo 2019, n. 67, ai cui contenuti comunque si rinvia); 9. per quanto riguarda i «cd. motivi», va osservato che: 9.1. risulta ancora inammissibile, per difetto di specificità, la censura relativa al difetto di capacità processuale dell’Ufficio giudiziario resistente, non avendo l’istante opposto alla decisione impugnata un apparato argomentativo idoneo a confutare le illustrate ragioni della sentenza in esame, basate sulla chiara disposizione dell’art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui «Stanno altresì in giudizio direttamente le cancelleria o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato»), limitandosi a ribadire che «[…] mancava sempre la capacità del direttore della segreteria […] » (v. pagina n. 10 del ricorso), mentre non è stata precisata la ragione della dedotta illiceità della procura (non potendo essere tale per l’asserita mancata autentica della stessa), peraltro senza nemmeno riportare in ricorso, ai fini dell’autosufficienza del relativo motivo, il contenuto della stessa in modo da poterne decifrare la sua effettiva natura e rilevanza; 9.2. con riferimento alla condanna alle spese di giudizio, va ricordato che essa va operata di ufficio, prescindendo dalla richiesta di parte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, 13 maggio 2011, n. 10663) e che l’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha sempre normativamente previsto la ripetibilità di dette spese nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), solo alle modalità di determinazione dei compensi, il tutto come ampiamente chiarito da questa Corte con la pronuncia dell’11 ottobre 2021, n. 27634, ai cui contenuti si rimanda, appena aggiungendo che non vi è stata condanna al rimborso delle spese vive; 9.3. è infondato il terzo «cd. motivo», in quantola sentenza non doveva indicare i difensori dell’Ufficio, poiché non erano stati nominati, il che è conforme al disposto dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui «La sentenza deve contenere l’indicazione […] dei difensori se vi sono»), mentre risulta inconferente il richiamo alla previsione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (secondo cui «In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere»), giacchè tale disposizione concerne il procedimento amministrativo e la sua dedotta violazione non può determinare l’eccepita nullità della sentenza; 9.4. è inammissibile il quarto «cd. motivo»di ricorso nella parte in cui ha censurato la valutazione del Giudice regionale per aver ritenuto generico il contenuto degli atti difensivi della contribuente, giacchè la doglianza si configura come oggetto di mera asserzione, priva di alcun riscontro argomentativo in grado di giustificare il motivo di impugnazione, mentre risulta irrilevante ai fini decisori il riferimento operato dalla Commissione regionale alla comunicazione della cancelleria centrale civile della cassazione, non essendo stato nemmeno dedotto quali ricadute tale richiamo abbia avuto sulla decisione; 5. è inammissibile il quinto «cd. motivo» ( « la CTR ha omesso ogni valutazione dei rilievi di nullità anche per incostituzionalità,per gli effetti erga omnes richiesti dalla comparente, partendo dal semplice rilievo del mancato assorbimento dell'onere della prova che grava su controparte della notifica degli atti ex art. 2697 cc che non hanno dato, riguardo alle pec neanche ex Dpr 68/05» (v. pagina n. 19 del ricorso), non essendo il suo contenuto decifrabile, né pertinente con le ragioni della decisione, valendo, in ogni caso, sul tema le osservazioni sopra svolte con riferimento alla citata memoria; 10. consegue alle riflessioni che precedono il complessivo rigetto del ricorso; 11. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, senza procedere alla condanna di cui all’art. 96, primo comma, cod. proc. civ., richiesta dal controricorrente, non essendo stato allegata la ragione di danno (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. III, 30 maggio 2023, n. 15175); 12. va, infine, dato conto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore della controricorrente nella misura di 800,00 € per competenze, oltre accessori e spese nell