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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22386/2026

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é rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n.3228/2022 depositata il 01/08/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4026/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 22386/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenziacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/06/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
é rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n.3228/2022 depositata il 01/08/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4026/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 22386/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenziacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/06/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22386/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris