Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07569/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO'dato avviso alle parq uda la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; < RG 40045/23 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata dalla Corte di appello la pena concordata dalle parti per la detenzione a fini di spaccio di 521 dosi di hashish e di 96 dosi di cocaina; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce il vizio di motivazione sia in merito all'accertamento di responsabilità che in merito alla pena; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5.-bis, cod. proc. pen., è inammissibile: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es.

Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Rilevato che il ricorrente non ha articolato specifiche doglianze, ma ha lamentato l'assenza di motivazione che invece si presenta molto dettagliata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO'dato avviso alle parq uda la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; < RG 40045/23 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata dalla Corte di appello la pena concordata dalle parti per la detenzione a fini di spaccio di 521 dosi di hashish e di 96 dosi di cocaina; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce il vizio di motivazione sia in merito all'accertamento di responsabilità che in merito alla pena; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5.-bis, cod. proc. pen., è inammissibile: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Rilevato che il ricorrente non ha articolato specifiche doglianze, ma ha lamentato l'assenza di motivazione che invece si presenta molto dettagliata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]