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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 33819/2022

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31578/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI; -intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di BARI n. n. 902/2021 depositata il 11/05/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021n. 31578sez.

M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -2-

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] che conferma pronuncia del Tribunale locale di rigetto di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, per indebita percezione di aiuti comunitari in agricoltura per gli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilitàdel ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

Con il primo, la ricorrente denuncia violazione degli artt.2697, 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avrebbe erroneamente attribuito valore di piena prova alle dichiarazioni rese da terzi, raccolte nel verbale di accertamento del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, sulla dedotta fittizia conduzione di fondi rustici da parte della Cristallo.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 9 D.M. 1922/2015, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che, nella fattispecie, l’ente erogatore degli aiuti non aveva inviato ai titolari dei fondi la comunicazione prescritta dall’art. 9 del D.M. suddetto, così da consentire loro di proporre entro trenta giorni Ric. 2021n. 31578sez.

M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -3- l’eventuale opposizione, in difetto della quale la dazione/percezione degli aiuti doveva considerarsi legittima.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 57, 58 e 60 Reg.

C.E. 1122/2009, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., poiché nel caso di specie non avrebbe potuto essere contestata alla Cristallo una “dichiarazione eccessiva frutto di un comportamento intenzionale”, in mancanza di una precedente ammonizione per fatti analoghi da parte dell’autorità.

Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 436 c.p.c. e 24 e 111 Cost., poiché la Corte d’Appello avrebbe posto a fondamento della propria decisione considerazioni circa la non effettiva conduzione dei fondi da parte della Cristallo, ovvero circa la nullità dei contratti di comodato indicati a fondamento delle domande di aiuto, che la P.A. non aveva in alcun modo dedotto o eccepito nel corso del giudizio.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 23 comma 13 L. 689/81, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., poichè la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la Cristallo aveva ottenuto aiuti anche per altri e diversi fondi, rispetto ai quali non era stata avanzata alcuna contestazione da parte della P.A., la qual cosa avrebbe dovuto influire sull’entità della sanzione irrogata.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: I motivi di ricorso, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La prima censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte distrettuale ha riconosciuto Ric. 2021n. 31578sez.

M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -4- efficacia di piena prova non alle dichiarazioni rese dai terzi e riportate nel verbale, ma all’accertamento da parte dei verbalizzanti che i contratti di comodato posti dalla ricorrente a base delle domande di percezione degli aiuti erano stati stipulati con soggetti diversi dai titolari dei fondi.

In mancanza di querela di falso su tale accertamento fidefacente, l’opposizione è stata rigettata, anche in considerazione del fatto, assorbente ogni ulteriore rilievo, che presupposto per ottenere gli aiuti è la titolarità di un valido rapporto giuridico di disponibilità del fondo.

Sulla scorta di tali premesse, il giudice di seconde cure ha considerato irrilevante il richiamo all’art. 9 D.M. 1922/2015; norma, quest’ultima, volta appunto ad agevolare la provadella titolarità di un valido titolo di disponibilità del fondo, ma che non può valere a sanare situazioni nelle quali la domanda di percezione degli aiuti venga basata su titoli fittizi.

Del pari inconferente è il rinvio agli artt. artt. 57, 58 e 60 Reg.

C.E. 1122/2009: infatti, il combinato disposto degli artt. 70 e 71 del [OSCURATO:PERSONA] in questione prevede che l’agricoltore venga sanzionato secondo il regime delle infrazioni intenzionali, allorquando reiteri irregolarità dipendenti da negligenza anche dopo essere stato ammonito dall’autorità; nel caso di specie alla ricorrente si contesta una condotta dolosa, quale la percezione di aiuti sulla base della comunicazione di dati o notizie falsi, che non si può pretendere diventi sanzionabile solamente se reiterata dopo un primo avvertimento.

Quanto, poi, alle argomentazioni della Corte territoriale circa la carenza di prova da parte della ricorrente di una effettiva disponibilità dei fondi o sulla nullità dei contratti di comodato dedotti, non si ravvisa alcuna violazione del principio della Ric. 2021n. 31578sez.

M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -5- corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, o di quello del contraddittorio, posto che le circostanze sono state valorizzate dal giudice di seconde cure a conferma di quanto risultante dal verbale di accertamento, ritualmente acquisito agli atti.

Irrilevante sulla misura della sanzione appare, da ultimo, il fatto che la ricorrente abbia percepito aiuti per altri fondi senza alcuna contestazione della P.A., fermo restando che il motivo di ricorso appare formulato in maniera totalmente generica e puramente ripetitiva delle difese articolate dalla Cristallo in primo e in secondo grado, come riportate nel corpo del ricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussista l’evidenza decisoria e rinvia alla pubblica udienza.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31578/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI; -intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di BARI n. n. 902/2021 depositata il 11/05/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021n. 31578sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -2- 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] che conferma pronuncia del Tribunale locale di rigetto di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, per indebita percezione di aiuti comunitari in agricoltura per gli anni 2011, 2012 e 2013. 2. Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali è rimasto intimato. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilitàdel ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Con il primo, la ricorrente denuncia violazione degli artt.2697, 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avrebbe erroneamente attribuito valore di piena prova alle dichiarazioni rese da terzi, raccolte nel verbale di accertamento del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, sulla dedotta fittizia conduzione di fondi rustici da parte della Cristallo. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 9 D.M. 1922/2015, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che, nella fattispecie, l’ente erogatore degli aiuti non aveva inviato ai titolari dei fondi la comunicazione prescritta dall’art. 9 del D.M. suddetto, così da consentire loro di proporre entro trenta giorni Ric. 2021n. 31578sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -3- l’eventuale opposizione, in difetto della quale la dazione/percezione degli aiuti doveva considerarsi legittima. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 57, 58 e 60 Reg. C.E. 1122/2009, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., poiché nel caso di specie non avrebbe potuto essere contestata alla Cristallo una “dichiarazione eccessiva frutto di un comportamento intenzionale”, in mancanza di una precedente ammonizione per fatti analoghi da parte dell’autorità. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 436 c.p.c. e 24 e 111 Cost., poiché la Corte d’Appello avrebbe posto a fondamento della propria decisione considerazioni circa la non effettiva conduzione dei fondi da parte della Cristallo, ovvero circa la nullità dei contratti di comodato indicati a fondamento delle domande di aiuto, che la P.A. non aveva in alcun modo dedotto o eccepito nel corso del giudizio. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 23 comma 13 L. 689/81, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., poichè la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la Cristallo aveva ottenuto aiuti anche per altri e diversi fondi, rispetto ai quali non era stata avanzata alcuna contestazione da parte della P.A., la qual cosa avrebbe dovuto influire sull’entità della sanzione irrogata. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: I motivi di ricorso, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La prima censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte distrettuale ha riconosciuto Ric. 2021n. 31578sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -4- efficacia di piena prova non alle dichiarazioni rese dai terzi e riportate nel verbale, ma all’accertamento da parte dei verbalizzanti che i contratti di comodato posti dalla ricorrente a base delle domande di percezione degli aiuti erano stati stipulati con soggetti diversi dai titolari dei fondi. In mancanza di querela di falso su tale accertamento fidefacente, l’opposizione è stata rigettata, anche in considerazione del fatto, assorbente ogni ulteriore rilievo, che presupposto per ottenere gli aiuti è la titolarità di un valido rapporto giuridico di disponibilità del fondo. Sulla scorta di tali premesse, il giudice di seconde cure ha considerato irrilevante il richiamo all’art. 9 D.M. 1922/2015; norma, quest’ultima, volta appunto ad agevolare la provadella titolarità di un valido titolo di disponibilità del fondo, ma che non può valere a sanare situazioni nelle quali la domanda di percezione degli aiuti venga basata su titoli fittizi. Del pari inconferente è il rinvio agli artt. artt. 57, 58 e 60 Reg. C.E. 1122/2009: infatti, il combinato disposto degli artt. 70 e 71 del [OSCURATO:PERSONA] in questione prevede che l’agricoltore venga sanzionato secondo il regime delle infrazioni intenzionali, allorquando reiteri irregolarità dipendenti da negligenza anche dopo essere stato ammonito dall’autorità; nel caso di specie alla ricorrente si contesta una condotta dolosa, quale la percezione di aiuti sulla base della comunicazione di dati o notizie falsi, che non si può pretendere diventi sanzionabile solamente se reiterata dopo un primo avvertimento. Quanto, poi, alle argomentazioni della Corte territoriale circa la carenza di prova da parte della ricorrente di una effettiva disponibilità dei fondi o sulla nullità dei contratti di comodato dedotti, non si ravvisa alcuna violazione del principio della Ric. 2021n. 31578sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -5- corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, o di quello del contraddittorio, posto che le circostanze sono state valorizzate dal giudice di seconde cure a conferma di quanto risultante dal verbale di accertamento, ritualmente acquisito agli atti. Irrilevante sulla misura della sanzione appare, da ultimo, il fatto che la ricorrente abbia percepito aiuti per altri fondi senza alcuna contestazione della P.A., fermo restando che il motivo di ricorso appare formulato in maniera totalmente generica e puramente ripetitiva delle difese articolate dalla Cristallo in primo e in secondo grado, come riportate nel corpo del ricorso. 3. La ricorrente ha depositato memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussista l’evidenza decisoria e rinvia alla pubblica udienza. P.Q
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