CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 31449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede dichiararsi l'inammissiblità del ricorso( liftrrfetomf, cí)((l,‘ fra QX lift 11 °L P' 4311201, (1200); [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 28 settembre 2022 la Corte di appello di Torino, quale giudice di rinvio, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 120 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1 n. 7), cod.pen. commesso il 20 ottobre 2018, per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di generi alimentari per un valore di euro 131,65, sottraendoli dall'interno di un supermercato ed occultandoli dentro una borsa, tentando poi di uscire dal negozio senza passare dalle casse. Il Tribunale di Asti, con sentenza emessa in data 16 luglio 2019, aveva prosciolto l'imputato da tale reato per l'intervenuta remissione di querela, escludendo l'aggravante contestata. Su ricorso del pubblico ministero la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza, rinviandola per un nuovo esame in merito alla sussistenza dell'aggravante, motivando che nell'esercizio commerciale non c'era un servizio di videosorveglianza, la cui presenza peraltro non esclude la possibile sussistenza dell'aggravante in quanto non equivale al controllo continuo sulla merce da parte del proprietario o di un addetto alla vigilanza. Il giudice di rinvio ha accertato, tramite l'esame di un t:este, che in quel supermercato vi era un unico addetto al servizio antitaccheggio, il quale doveva controllare l'intera superficie di vendita ed effettuava quindi una sorveglianza sporadica e non continuativa sulla merce, mentre non vi era alcun servizio di videosorveglianza. Ha quindi ritenuto sussistente l'aggravante dell'esposizione della merce alla pubblica fede, mancando una forma di controllo che ostacolasse la facilità di apprensione insita nella modalità di vendita mediante esposizione dei beni sugli scaffali, a diretta disposizione del pubblico. Peraltro ha evidenziato che il direttore del supermercato aveva sporto querela, per cui il reato sarebbe procedibile anche nel caso di insussistenza di detta aggravante. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi 2.1. Con il primo motivo censura la violazione delle norme processuali e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen. La sentenza è viziata perché non contiene alcuna motivazione in merito alla colpevolezza dell'imputato; il giudice di primo grado non ha valutato la sua responsabilità perché ha solo dichiarato l'improcedibilità del reato per mancanza di querela, ed essendo stato proposto ricorso per saltum non vi è stato alcun giudizio di secondo grado che abbia espresso una valutazione nel merito. La Corte di appello si è dichiaratamente occupata solo di valutare la sussistenza dell'aggravante ai fini della procedibilità del reato, essendo questo l'unico tema devolutole dalla Corte di cassazione, ma l'esito dell'insieme delle sentenze pronunciate contro il Ferrigno è la totale assenza di una valutazione circa la sua responsabilità e di una motivazione circa le prove da cui essa sarebbe dimostrata. 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione delle norme processuali e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen., in relazione alla sussistenza dell'aggravante. La sentenza motiva la sua sussistenza asserendo che il controllo, affidato ad un solo sorvegliante che operava muovendosi sull'intera area di vendita, non era continuativo. In realtà, dalla deposizione del sorvegliante non si può dedurre che egli operasse da solo. Detto teste, inoltre, ha riferito di avere attenzionato da subito l'imputato, di averlo seguito nei suoi spostamenti, e poi di averlo atteso fuori dalle porte di uscita e di entrata, che sono adiacenti, potendo così osservare i suoi movimenti, per cui egli ha in realtà controllato l'imputato durante la sua intera presenza nel supermercato, svolgendo quella sorveglianza continua che impedisce di ritenere sussistente l'aggravante in questione. 2.3. Con il terzo motivo censura la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per avere ritenuto il reato procedibile anche per la sussistenza della querela. La Corte di appello ha infatti omesso di considerare che il giudice di primo grado ha ritenuto la querela tacitamente rimessa, per l'omessa presentazione in udienza della persona offesa, che vi è stata un'offerta risarcitoria da parte dell'imputato, e che la persona offesa ha rilasciato una dichiarazione con cui manifesta la volontà di rimettere la querela stessa. Il reato non può quindi essere ritenuto procedibile, e peraltro, se anche si ritenesse la querela non tacitamente rimessa, ricorrerebbero le condizioni per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter cod.pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali ribadisce le richieste contenute nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il terzo motivo di ricorso è fondato, e deve essere accolto, alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Esso deve essere valutato in via prioritaria, in quanto attiene alla procedibilità del reato di furto, che la disposizione normativa sopra indicata, all'art. 2, comma 1 lett. i), ha subordinato alla presentazione di una valida e tempestiva querela anche nel caso di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen. per essere i beni esposti alla pubblica fede, come ritenuto nel presente caso. 2. La sentenza impugnata è errata nella parte in cui afferma, sia pure incidenter tantum, che il reato sarebbe procedibile anche qualora fosse richiesta la querela, perché tempestivamente presentata dal direttore del supermercato. Il giudice di primo grado aveva infatti già dichiarato l'intervenuta, tacita remissione di tale querela, con l'altrettanto tacita accettazione da parte dell'imputato. Tale pronuncia, rilevante in quanto escludeva la procedibilità del reato, ritenuto non aggravato, non è stata annullata, sul punto, dalla sentenza della Corte di cassazione, che ha valutato solo la sussistenza a meno di detta aggravante ed ha peraltro sottolineato, nella parte motiva, che la sentenza di primo grado era stata pronunciata prosciogliendo l'imputato per remissione di querela. Dagli atti allegati al ricorso, peraltro, l'affermazione della intervenuta remissione tacita di querela risulta corretta, essendo stata depositata una mali inviata al difensore del Ferrigno dalla società proprietaria del supermercato, con cui la stessa preannunciava di non volersi presentare all'udienza, alla quale il giudice aveva convocato la persona offesa avvisandola che la mancata presentazione sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela «rimettendo per l'effetto la querela». La mancata comparizione della persona offesa all'udienza fissata dal giudice avvertendo la stessa che l'assenza sarebbe stata interpretata come remissione della querela, integra infatti tale forma di estinzione del reato, come stabilito da Sez. U., n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239: «Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela».3. La remissione della querela, già accertata, estingue il reato contestato, stante la indicata modifica del regime della sua procedibilità, e deve essere immediatamente dichiarata, senza necessità di esaminare gli altri motivi di ricorso ed anche senza necessità di verificare eventuali sue cause di inammissibilità. Deve infatti applicarsi il consolidato principio di questa Corte, dettato già da Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681, secondo cui «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto». (conformi anche Sez. 2, n. 8938 del 20/01/2023, Rv. 284288, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301, e le molte precedenti). Tale principio deve essere confermato, cial momento che la remissione di querela, diversamente dalla prescrizione, determina l'estinzione del reato ab origine, impedendo radicalmente una pronuncia di condanna ed impedendo persino l'inizio di un procedimento a carico dell'imputato. 4. L'accertata estinzione del reato comporta l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, essendo stato il proscioglimento dell'imputato per tale causa già pronunciato dal giudice di primo grado. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen., il querelato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela