Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1907/2011
ECLI:EU:T:2011:509
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑343/10
[OSCURATO:PERSONA] SA e AB [OSCURATO:PERSONA]
contro
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
«Ricorso di annullamento — REACH — Identificazione dell’acido borico e del tetraborato di disodio anidro come sostanze ad altissimo rischio — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità»
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza
diretta — Criteri — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica i borati come sostanze ad
altissimo rischio
[Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 7, nn. 2 e 3, 31, n. 9,
lett. a), 33, 34, lett. a), 59 e allegato XIV]
L’incidenza diretta nei confronti del ricorrente, quale requisito di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da
una persona fisica o giuridica contro una decisione non indirizzata a quest’ultima, richiede che il provvedimento contestato
produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e che non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari
del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, la quale abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola
normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie.
Al riguardo occorre considerare che la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica i borati
come sostanze ad altissimo rischio, per la loro eventuale inclusione nell’elenco dell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006,
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come modificato, non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica
di un ricorrente, importatore di borati, rispetto agli obblighi previsti da detto regolamento, dal momento che è stabilito,
da un lato, che l’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59
del regolamento n. 1907/2006, non costituisce una nuova informazione che possa incidere sulle misure di gestione dei rischi
né una nuova informazione sui pericoli ai sensi dell’art. 31, n. 9, lett. a), di detto regolamento, cosicché il ricorrente
non è tenuto ad aggiornare la scheda dei dati di sicurezza e, dall’altro, che il ricorrente non è interessato dagli obblighi
d’informazione risultanti dagli artt. 7, n. 2, 33 e 34, lett. a), dello stesso regolamento.
Inoltre, il solo fatto che un atto possa influire sulla situazione materiale di un ricorrente non è sufficiente a far ritenere
che lo riguardi direttamente. Solo l’esistenza di circostanze specifiche può legittimare ad agire in forza dell’articolo 263,
quarto comma, TFUE, chi pretende che l’atto si ripercuota sulla sua posizione nel mercato. Non dimostra l’esistenza di siffatte
circostanze specifiche il ricorrente che si limiti a rilevare la riluttanza dei suoi clienti nel continuare ad acquistare
prodotti figuranti nell’elenco delle sostanze candidate.
(v. punti 22, 24, 37, 39-41)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
21 settembre 2011 (
*
)
«Ricorso di annullamento – REACH – Identificazione dell’acido borico e del tetraborato di disodio anidro come sostanze ad altissimo rischio – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»
Nella causa T‑343/10,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Bettembourg (Lussemburgo),
AB [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Espoo (Finlandia),
rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrenti,
contro
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA),
rappresentata dalla sig.ra M. Heikkilä e dal sig. W. Broere, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti J. Stuyck e A.-M. Vandromme,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. P. Oliver e E. Manhaeve, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra K. Sawyer, barrister,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione dell’ECHA, pubblicata in data 18 giugno 2010, che identifica
l’acido borico (CE n. 233-139-2) e il tetraborato di disodio anidro (CE n. 215-540-4) come sostanze rispondenti ai criteri
di cui all’art. 57 del regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), e che include tali sostanze nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale
inclusione nell’allegato XIV del detto regolamento, in conformità dell’art. 59 di tale regolamento,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto dal sig. A. Dittrich (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. M. Prek, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1
La prima ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] SA, è una società di diritto lussemburghese. La seconda ricorrente, la AB [OSCURATO:PERSONA],
è una società di diritto finlandese. L’attività delle ricorrenti consiste nell’importazione e nella vendita, all’interno dell’Unione
europea, di acido borico (CE n. 233-139-2) e di tetraborato di disodio anidro (CE n. 215-540-4) (in prosieguo, congiuntamente:
i «borati») a esse forniti dalla loro società madre, una società di diritto turco.
2
Fra gli impieghi dei borati vi sono in particolare il vetro e la fibra di vetro per isolamento. I borati sono altresì impiegati
nei detersivi e nelle preparazioni per liscivie nonché come trattamenti per la conservazione del legno.
3
I borati sono stati inclusi nell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura
delle sostanze pericolose (GU 196, pag. 1), dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo
adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 246, pag. 1), entrata in vigore in data 5 ottobre 2008. Con
tale inclusione, i borati sono stati classificati fra le sostanze tossiche per la riproduzione, di categoria 2.
4
Con l’entrata in vigore, il 20 gennaio 2009, del regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008,
n. 1272, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e
abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353, pag. 1), l’allegato I
della direttiva 67/548 è stato abrogato e il suo contenuto, nella versione precedente alla modifica portata dalla direttiva
2008/58, è stato trasferito nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008. Pertanto, al momento dell’entrata in
vigore del regolamento n. 1272/2008, tale ultimo allegato non menzionava i borati.
5
Con l’entrata in vigore, il 25 settembre 2009, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica,
ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento n. 1272/2008 (GU L 235, pag. 1), la classificazione
dei borati fra le sostanze tossiche per la riproduzione, di categoria 2, è stata ripresa nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008.
Secondo l’art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento n. 790/2009, tale classificazione si applicava a decorrere dal 1° dicembre 2010,
ma poteva essere applicata anteriormente a tale data.
6
In data 8 marzo 2010 la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Slovenia hanno inviato all’Agenzia europea per
le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo da esse predisposto concernente l’identificazione dell’acido borico come sostanza
rispondente ai criteri di cui all’art. 57, lett. c), del regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),
che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio
e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), successivamente modificato,
in particolare, dal regolamento n. 1272/2008, con riferimento alla classificazione dell’acido borico fra le sostanze tossiche
per la riproduzione, di categoria 2, nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008.
7
Lo stesso giorno il Regno di Danimarca ha trasmesso all’ECHA un fascicolo da esso predisposto concernente l’identificazione
del tetraborato di disodio anidro come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57, lett. c), del regolamento n. 1907/2006,
con riferimento alla classificazione del tetraborato di disodio anidro fra le sostanze tossiche per la riproduzione, di categoria
2, nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008.
8
Successivamente, l’ECHA ha pubblicato sul proprio sito Internet alcuni avvisi con i quali invitava le parti interessate a
presentare le loro osservazioni sui fascicoli predisposti per i borati. Dopo aver ricevuto osservazioni sui fascicoli in parola,
in particolare dall’Associazione europea dei borati, di cui le ricorrenti sono membri, e dalla prima ricorrente, l’ECHA ha
rinviato tali fascicoli al suo comitato degli Stati membri. Tale comitato è giunto, in data 9 giugno 2010, a un accordo unanime
sull’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio rispondenti ai criteri di cui all’art. 57, lett. c), del
regolamento n. 1907/2006.
9
Il 18 giugno 2010 è stato pubblicato sul sito Internet dell’ECHA l’elenco delle sostanze identificate per l’eventuale inclusione
nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 (in prosieguo: l’«elenco delle sostanze candidate») comprendente i borati.
Procedimento e conclusioni delle parti
10
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2010, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento
della decisione dell’ECHA, pubblicata in data 18 giugno 2010, che identifica i borati come sostanze rispondenti ai criteri
di cui all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006 e che include tali sostanze nell’elenco delle sostanze candidate in conformità
dell’art. 59 del detto regolamento (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
11
Con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha chiesto di intervenire
nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni dell’ECHA. Tale domanda è stata accolta, sentite le parti principali,
con ordinanza del presidente della Settima Sezione del Tribunale 12 gennaio 2011.
12
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2010, l’ECHA ha sollevato un’eccezione di irricevibilità
ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 31 gennaio 2011 le ricorrenti hanno depositato
le loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.
13
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 18 febbraio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al deposito
di una memoria di intervento limitata alla ricevibilità.
14
Nel ricorso, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
– annullare la decisione impugnata;
– dichiarare l’illegittimità del regolamento n. 790/2009 nella parte riguardante i borati;
– condannare l’ECHA alle spese.
15
Nella propria eccezione di irricevibilità, l’ECHA chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare irricevibile il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
16
Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia respingere l’eccezione
di irricevibilità ovvero impegnare la discussione nel merito prima di statuire al riguardo.
In diritto
17
Ai sensi dell’art. 114, nn. 1 e 4, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’eccezione
di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria
decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Il Tribunale considera, nella fattispecie, di essere sufficientemente
informato attraverso gli atti del fascicolo e che non occorre aprire la fase orale.
18
A sostegno delle proprie conclusioni, l’ECHA solleva due motivi di irricevibilità, vertenti sulla mancanza di incidenza diretta
nei confronti delle ricorrenti e sul fatto che la decisione impugnata, che non costituirebbe un atto regolamentare ai sensi
dell’art. 263, quarto comma, TFUE, non le riguarderebbe individualmente.
19
Risulta opportuno esaminare, anzitutto, il motivo di irricevibilità derivante da una mancanza di incidenza diretta nei confronti
delle ricorrenti.
20
Ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al
primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente,
e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.
21
Nella fattispecie, è pacifico che la decisione impugnata non sia stata indirizzata alle ricorrenti, le quali non sono pertanto
le destinatarie di tale atto. In una siffatta situazione, in forza dell’art. 263, quarto comma, TFUE, le ricorrenti possono
proporre un ricorso di annullamento contro tale atto solo a condizione che questo le riguardi direttamente.
22
Per quanto attiene all’incidenza diretta, secondo giurisprudenza costante tale requisito postula, in primo luogo, che il provvedimento
contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, che non lasci alcun potere
discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, la quale abbia carattere meramente
automatico e derivi dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (sentenze della Corte 5 maggio
1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2309, punto 43 ; 29 giugno 2004, causa C‑486/01 P, Front national/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6289, punto 34, e 10 settembre 2009, cause riunite C‑445/07 P e C‑455/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/Ente per le Ville vesuviane
e Ente per le Ville vesuviane/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7993, punto 45).
23
In primo luogo, con riferimento all’argomento delle ricorrenti secondo il quale la decisione impugnata le riguarda direttamente
nella misura in cui la loro situazione giuridica sarebbe pregiudicata dall’art. 31, n. 9, lett. a), del regolamento n. 1907/2006,
occorre rilevare che tale disposizione mira all’aggiornamento di una scheda di dati di sicurezza la cui compilazione è prevista
al n. 1 di tale articolo. In virtù dell’art. 31, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1907/2006, il fornitore di una sostanza
deve trasmettere al destinatario di quest’ultima una scheda di dati di sicurezza quando la sostanza risponde ai criteri di
classificazione come sostanza pericolosa a norma della direttiva 67/548. L’art. 31, n. 9, lett. a), di tale regolamento dispone
al riguardo che i fornitori aggiornano tempestivamente tale scheda di dati di sicurezza non appena si rendono disponibili
nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli.
24
Occorre pertanto esaminare se l’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio risultante dalla procedura di
cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006 operata nella decisione impugnata costituisca una nuova informazione ai sensi
dell’art. 31, n. 9, lett. a), del regolamento n. 1907/2006 che possa far insorgere l’obbligo previsto da tale disposizione,
ossia l’aggiornamento della scheda di dati di sicurezza, con la conseguenza che la decisione impugnata avrebbe effetto diretto
sulla situazione giuridica delle ricorrenti.
25
Per quanto riguarda la scheda di dati di sicurezza, l’art. 31, n. 1, del regolamento n. 1907/2006 dispone che quest’ultima
deve essere compilata a norma dell’allegato II del regolamento stesso. Secondo tale allegato, che contiene una guida alla
compilazione delle schede di dati di sicurezza, tali schede costituiscono un meccanismo per trasmettere le informazioni di
sicurezza appropriate sulle sostanze classificate agli utilizzatori situati immediatamente a valle nella catena d’approvvigionamento.
Lo scopo di tale allegato è garantire la coerenza e la precisione del contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie elencate
nell'art. 31, n. 6, del regolamento n. 1907/2006, in modo che le schede di dati di sicurezza che ne risultano permettano agli
utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro
e di tutela dell'ambiente.
26
Secondo le ricorrenti, l’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui
all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, costituisce una nuova informazione relativa alle voci 2 (identificazione dei pericoli)
e 15 (informazioni sulla regolamentazione) dell’art. 31, n. 6, del detto regolamento.
27
Con riferimento alla voce 2 (identificazione dei pericoli), secondo l’allegato II, punto 2, del regolamento n. 1907/2006,
la classificazione di una sostanza deve essere indicata in base ai criteri di classificazione della direttiva 67/548. I pericoli
che una sostanza presenta per l’uomo e per l’ambiente devono essere indicati chiaramente e brevemente.
28
Nella fattispecie, l’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio risultante dalla procedura di cui all’art. 59
del regolamento n. 1907/2006 non riguarda la classificazione di tali sostanze in conformità della direttiva 67/548. Tale identificazione
è stata effettuata per il motivo che i borati rispondevano, ai sensi dell’art. 57, lett. c), del regolamento n. 1907/2006,
ai criteri di classificazione fra le sostanze tossiche per la riproduzione, di categoria 2, conformemente alla direttiva 67/548.
Orbene, il fatto che i borati rispondessero a tali criteri era già stato stabilito nell’allegato I della direttiva 67/548,
come modificata dalla direttiva 2008/58, e, successivamente, nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008, come
modificato dal regolamento n. 790/2009 (v. punti 3‑5 supra). Conformemente all’art. 59, n. 3, del regolamento n. 1907/2006,
gli Stati membri interessati hanno fatto riferimento, nei fascicoli che hanno trasmesso all’ECHA in data 8 marzo 2010, all’inclusione
dei borati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008 (v. punti 6 e 7 supra).
29
Vero è che, al momento della pubblicazione della decisione impugnata, ossia il 18 giugno 2010, le ricorrenti non erano obbligatoriamente
assoggettate a una classificazione dei borati. Infatti, con l’entrata in vigore, in data 20 gennaio 2009, del regolamento
n. 1272/2008, l’allegato I della direttiva 67/548 comprendente i borati era stato abrogato e l’obbligo di classificare i borati
in conformità alle classificazioni armonizzate definite nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008 come modificato
dal regolamento n. 790/2009 non trovava applicazione, in quanto l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 790/2009 stabiliva la data
del 1° dicembre 2010 come momento del suo insorgere.
30
Ciononostante, i pericoli che avevano condotto alla classificazione dei borati erano stati definiti in modo giuridicamente
adeguato al momento della pubblicazione della decisione impugnata. Da un lato, era chiaro a tutte le parti interessate che
tali pericoli non erano cessati per il solo fatto della soppressione dell’allegato I della direttiva 67/548 il cui contenuto
doveva essere iscritto nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008. Dall’altro, con l’entrata in vigore del regolamento
n. 790/2009, in data 25 settembre 2009, la classificazione dei borati fra le sostanze tossiche per la riproduzione, di categoria
2, è stata ripresa nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008. Il fatto che non fosse obbligatorio applicare
tali classificazioni prima del 1° dicembre 2010 non rimette in discussione l’esistenza giuridica della constatazione secondo
cui i criteri di classificazione erano soddisfatti a decorrere dal momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 790/2009.
L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 790/2009 si limita a rinviare al 1° dicembre 2010 gli obblighi giuridici risultanti da
tali classificazioni in forza del regolamento n. 1272/2008, come modificato dal regolamento n. 790/2009. Tale considerazione
è avvalorata dal fatto che dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 790/2009 risulta che le classificazioni armonizzate dell’allegato VI,
parte 3, del regolamento n. 1272/2008, come modificato dal regolamento n. 790/2009, potevano essere applicate prima del 1° dicembre
2010.
31
Ne consegue che l’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio non conteneva alcuna nuova informazione relativa
alle proprietà pericolose di tali sostanze, ma rappresentava il risultato della procedura di identificazione di cui all’art. 59
del regolamento n. 1907/2006. La decisione impugnata non ha pertanto apportato alcuna nuova informazione sull’identificazione
dei pericoli ai sensi della voce 2 dell’art. 31, n. 6, del regolamento n. 1907/2006.
32
Per quanto riguarda la voce 15 (informazioni sulla regolamentazione) dell’art. 31, n. 6, del regolamento n. 1907/2006, occorre
rilevare che, secondo l’allegato II, punto 15, del detto regolamento, se la sostanza di cui alla scheda di dati di sicurezza
è oggetto di specifiche disposizioni dell’Unione in relazione alla protezione dell’uomo o dell’ambiente, ad esempio, autorizzazioni
rilasciate a norma del titolo VII del detto regolamento o restrizioni a norma del titolo VIII dello stesso regolamento, tali
disposizioni devono, per quanto possibile, essere indicate.
33
Al riguardo, occorre, in primo luogo, constatare che, se è vero che l’identificazione di una sostanza come sostanza ad altissimo
rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, può far insorgere obblighi di informazione
in capo agli operatori economici, ciò non comporta che la sostanza di cui trattasi ricada nell’ambito di applicazione di un
regime particolare con la conseguenza che essa sarebbe oggetto di specifiche disposizioni. La detta identificazione non ha,
invece, alcuna incidenza sull’immissione sul mercato e sull’uso della sostanza.
34
In secondo luogo, per quanto riguarda la procedura di autorizzazione di cui al titolo VII del regolamento n. 1907/2006 e le
restrizioni imposte in virtù del titolo VIII di tale regolamento, l’allegato II, punto 15, dello stesso contempla come unici
esempi rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione le autorizzazioni rilasciate e le restrizioni. Poiché l’identificazione
di una sostanza come sostanza ad altissimo rischio risultante dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006
non riguarda le restrizioni imposte a norma del titolo VIII del detto regolamento, ma rientra nella procedura di autorizzazione
di cui al titolo VII di tale regolamento, il riferimento alle restrizioni al punto 15 dell’allegato II del regolamento n. 1907/2006
non depone a favore del fatto che la detta identificazione ricada nell’ambito di applicazione della voce 15 dell’art. 31,
n. 6, del detto regolamento.
35
Con riferimento alle autorizzazioni rilasciate, dal titolo VII del detto regolamento risulta che queste costituiscono le autorizzazioni
rilasciate conformemente all’art. 60 dello stesso regolamento che fanno parte di un’ulteriore fase della procedura di autorizzazione
(artt. 60‑64 di tale regolamento). Esse possono essere richieste all’ECHA ai sensi dell’art. 62, n. 1, di tale regolamento
per uno o più usi di una sostanza la cui immissione sul mercato è vietata per via della sua inclusione nell’allegato XIV del
detto regolamento. Orbene, occorre rilevare che, con riferimento alla procedura di autorizzazione di cui al titolo VII del
regolamento n. 1907/2006, l’identificazione di una sostanza come sostanza ad altissimo rischio, risultante dalla procedura
di cui all’art. 59 di tale regolamento, non è stata espressamente menzionata dal legislatore nell’allegato II, punto 15, di
detto regolamento. Se è vero che il riferimento alle autorizzazioni rilasciate in virtù del titolo VII di tale regolamento
è fornito a titolo meramente esemplificativo, è altrettanto vero che tale riferimento è l’unico che riguardi la procedura
di autorizzazione in virtù del titolo VII del regolamento n. 1907/2006. Sebbene non sia escluso che la voce 15 della scheda
di dati di sicurezza possa essere oggetto di altre disposizioni specifiche dell’Unione in relazione alla protezione dell’uomo
e dell’ambiente, con riferimento alla procedura di autorizzazione di cui al titolo VII del regolamento n. 1907/2006, tale
considerazione depone anche a favore del fatto che solo le autorizzazioni rientrano nell’ambito di applicazione di tale voce.
Tale conclusione è suffragata dalla circostanza che l’art. 31, n. 9, lett. b), di detto regolamento dispone che la scheda
di dati di sicurezza debba essere aggiornata allorché sia stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione.
36
Ne consegue che a causa della sua identificazione come sostanza ad altissimo rischio risultante dalla procedura di cui all’art. 59
del regolamento n. 1907/2006, una sostanza non forma oggetto di disposizioni specifiche dell’Unione in relazione alla protezione
dell’uomo e dell’ambiente ai sensi dell’allegato II, punto 15, del detto regolamento.
37
Alla luce di quanto precede, l’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di
cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, non costituiva una nuova informazione che potesse incidere sulle misure di gestione
dei rischi né una nuova informazione sui pericoli ai sensi dell’art. 31, n. 9, lett. a), del regolamento n. 1907/2006, cosicché
le ricorrenti non erano tenute ad aggiornare la scheda dei dati di sicurezza. Di conseguenza, la decisione impugnata non produce
direttamente effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti in ragione dell’obbligo previsto da tale disposizione.
38
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo il quale la decisione impugnata le riguarda direttamente
in quanto la loro situazione giuridica sarebbe pregiudicata dall’art. 34, lett. a), del regolamento n. 1907/2006, occorre
rilevare che, ai sensi di tale articolo, ogni attore della catena d’approvvigionamento di una sostanza deve comunicare le
nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati, all’attore o al distributore situato
immediatamente a monte nella catena stessa.
39
Al riguardo, in primo luogo, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tale disposizione
non pone a carico delle ricorrenti un obbligo di informazione nei confronti dei loro clienti. Infatti, l’art. 34, lett. a),
del regolamento n. 1907/2006 prevede l’obbligo di informazione nei confronti degli attori o distributori situati immediatamente
a monte nella catena di approvvigionamento e non a valle di tale catena. In secondo luogo, poiché l’identificazione dei borati,
nella decisione impugnata, come sostanze ad altissimo rischio non conteneva alcuna nuova informazione relativa alle proprietà
pericolose di tali sostanze (v. punti 27‑31 supra), gli obblighi di informazione di cui all’art. 34, lett. a), del regolamento n. 1907/2006
non gravavano sulle ricorrenti. Ne consegue che la decisione impugnata non produce effetti diretti sulla situazione giuridica
delle ricorrenti in ragione dell’obbligo previsto da tale disposizione.
40
In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui, tenuto conto delle sanzioni penali previste
dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi imposti dal regolamento n. 1907/2006, i consumatori a valle devono
essere informati sull’identificazione, che li aiuterebbe a rendersi conto dei loro obblighi derivanti dall’art. 7, n. 2, e
dall’art. 33 di tale regolamento, è pacifico che tali disposizioni non riguardano le ricorrenti, in quanto esse non hanno
né lo statuto di produttore o importatore di articoli né quello di fornitore di un articolo, come definiti all’art. 3, punti 4,
11 e 33, dello stesso regolamento. Gli obblighi di cui all’art. 7, n. 2, e all’art. 33 del detto regolamento possono quindi
espressamente riguardare direttamente solo i clienti delle ricorrenti laddove essi siano produttori o importatori di articoli
o fornitori di un articolo. Vero è che il diciottesimo ‘considerando’ e l’art. 1 del regolamento n. 1907/2006 sottolineano
che la responsabilità della gestione dei rischi connessi alle sostanze incombe ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori
a valle delle sostanze. Tuttavia, il regolamento n. 1907/2006 stabilisce un sistema dettagliato di obblighi che non può essere
esteso invocando le considerazioni generali contenute nelle dette disposizioni.
41
In quarto luogo, con riferimento all’argomento delle ricorrenti secondo il quale la decisione impugnata le riguarderebbe direttamente,
in quanto inciderebbe sulla loro situazione materiale, occorre rilevare che il solo fatto che un atto possa influire sulla
situazione materiale di un ricorrente non è sufficiente a far ritenere che lo riguardi direttamente. Solo l’esistenza di circostanze
specifiche può legittimare ad agire in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE chi pretenda che l’atto si ripercuota sulla
sua posizione nel mercato (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 459, punto 7, e ordinanza del Tribunale 18 febbraio 1998, causa T‑189/97, Comité d’entreprise de la Société française
de production e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑335, punto 48). Nella fattispecie, poiché le ricorrenti si sono limitate a sostenere
che i loro clienti sarebbero restii a continuare ad acquistare prodotti che figurano nell’elenco delle sostanze candidate,
esse non hanno stabilito l’esistenza di tali circostanze specifiche.
42
Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la decisione impugnata non produce effetti diretti sulla situazione giuridica
delle ricorrenti. Poiché il primo criterio dell’incidenza diretta non è soddisfatto, le ricorrenti non sono direttamente interessate
dalla decisione impugnata.
43
Di conseguenza, il presente motivo di irricevibilità deve essere accolto e il ricorso deve essere dichiarato irricevibile
senza che occorra esaminare l’altro motivo di irricevibilità sollevato dall’ECHA.
Sulle spese
44
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Peraltro, ai sensi del n. 4 di detto articolo, le istituzioni intervenute nel procedimento sopportano le proprie
spese.
45
Le ricorrenti, rimaste soccombenti, vanno condannate a sopportare le loro spese nonché quelle sostenute dall’ECHA, conformemente
alle conclusioni di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SA e la AB [OSCURATO:PERSONA] sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea
per le sostanze chimiche (ECHA).
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 21 settembre 2011
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
A. Dittrich
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Lingua processuale: l'inglese.