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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 35280/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. uditi i Difensori: è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di AVELLINO, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese di cui chiede la liquidazione.

E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di AVELLINO, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

E' presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] MAURIELLO, che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Salerno il 18 ottobre 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputata, con la quale il 10 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Salerno ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio stradale e di lesioni stradali, fatti commessi il 21 settembre 2019, in conseguenza condannandola, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore delle parte civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con assegnazione alle stesse di somma a titolo di provvisionale. 2.1 fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito.

2.1. Il 21 settembre 2019, alle ore 05.45 del mattino, in una strada urbana di Salerno, con fondo stradale asciutto, illuminazione sufficiente e scarso traffico, si è verificato un incidente stradale con esito mortale. [OSCURATO:PERSONA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con a bordo cinque giovani, cioè [OSCURATO:PERSONA], figlia di Antonio, ed inoltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha urtato con la ruota anteriore sinistra contro un'isola spartitraffico e, dopo essersi ribaltata, è andata a collidere, a circa 70-80 chilometri all'ora, contro un muretto di cemento armato e, dopo ulteriori carambole, si è adagiata sul fianco sinistro.

Per effetto dei plurimi urti, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno riportato lesioni.

I cinque ragazzi rientravano a casa dopo una serata in discoteca.

Buona parte dell'istruttoria è stata dedicata ad individuare la persona alla guida dell'auto al momento dell'incidente: tenuto conto della proprietà del mezzo, del contenuto delle dichiarazioni spontanee rese la mattina dopo presso l'Ospedale da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ritenuti attendibili, e della compatibilità, riscontrata dal consulente del P.M., delle lesioni patite da [OSCURATO:PERSONA] con la collocazione dello stesso sul sedile anteriore destro, si è individuata, appunto, [OSCURATO:PERSONA], peraltro munita di patente "B", come conducente dell'automobile.

Ed è stato ritenuto irrilevante il rinvenimento, all'interno dell'abitacolo, sul pianale lato guida, di un paio di scarpe da donna che la Difesa dell'imputata ha ritenuto di ricondurre ad [OSCURATO:PERSONA], in quanto - hanno ritenuto i Giudici dì merito - per effetto degli urti e del ribaltamento non può dirsi con certezza che le scarpe fossero indossate dall'effettiva conducente dell'automobile.2.2.

All'imputata sono stati addebitati i seguenti profili di colpa: avere guidato in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285), come risultante dagli accertamenti tossicologici effettuati presso struttura pubblica dopo l'incidente; ed inoltre avere guidato a velocità eccessiva rispetto al concreto stato dei luoghi ed alla concreta situazione; non avere mantenuto il controllo del mezzo; avere imboccato una strada in cui vigeva il divieto di transito; avere trasportato sull'auto una persona in più di quanto consentito dal documento di omologazione del mezzo, come risultante dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, effettuata tramite prove documentali e testimoniali. 3.Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi con i quali, ripercorsi gli antefatti, denunzia violazione di legge (i primi quattro motivi), anche sotto il profilo di omissione di pronunzia (il secondo, il terzo e il quarto motivo) e vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica (il terzo, il quinto ed il sesto).

3.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 178, lett. a), 179 e 34 cod. proc. pen., per avere composto il Collegio di appello un magistrato che, avendo svolto in precedenza funzioni di Giudice per le indagini preliminari, ha emesso provvedimento di archiviazione in procedimento connesso e relativo al medesimo tema, ossia la identificazione del conducente alla guida dell'auto al momento dell'incidente mortale, così risultando incompatibile a celebrare il giudizio di cognizione di appello.

Si chiede, in subordine, alla Corte di legittimità di sollevare questione di legittimità costituzionale, apparendo la mancata previsione nell'art. 34 cod. proc. pen. della situazione descritta in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.

3.2. Tramite il secondo motivo lamenta omissione di motivazione in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (sommarie informazioni testimoniali del 21 settembre 2019) sul tema della individuazione del ruolo dell'imputata nell'automobile al momento dell'incidente, se cioè [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno alla guida del veicolo.

Si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] ha un precedente in giudicato per il reato di guida in stato di ebbrezza, fatto del 2017, che gli è stata revocata la patente, che ha reso dichiarazioni spontanee, che erroneamente non è stato sentito come indagato, che quella sera aveva ingerito alcool e che nel verbale del 21 settembre 2019 ha inizialmente dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto per poi dire, in un secondo momento, che alla guida vi era [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, le censure mosse al riguardo con l'appello non sarebbero state tenute in alcuna considerazione dai decidenti.3.3.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole di omissione di motivazione in relazione al contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (sommarie informazioni testimoniali del 21 settembre 2019) sul tema della individuazione del ruolo dell'imputata nell'automobile al momento dell'incidente, se cioè [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno alla guida del veicolo.

A proposito di [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia come lo stesso non sia stato sentito come indagato, come invece sarebbe stato doveroso, e come, in realtà, non abbia mai detto che alla guida vi era la Mauriello ma che a lei fu chiesto un passaggio siccome proprietaria del veicolo.

3.4. Oggetto del quarto motivo è ulteriore omissione di motivazione e, nel contempo, errore nella lettura dei motivi contenuti nell'atto di appello con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inversione dell'onere della prova ed erronea applicazione della legge penale.

La sentenza impugnata incapperebbe nel vizio di omissione di pronunzia rispetto al tema non già della affidabilità dei due ma della portata oggettiva della delazione di Gallo, che, come si è visto, prima ha dichiarato di non ricordare nulla e poi ha detto di ricordare l'accaduto, senza che di ciò sia stata fornita spiegazione.

Alla p. 10 della decisione, inoltre, vi sarebbe una illegittima inversione dell'onere della prova, essendosi gravata la Difesa dell'incombente di dimostrare l'estraneità della propria assistita.

3.5. Con il quinto motivo si denunzia manifesta illogicità della motivazione con riferimento al tema del rinvenimento di un paio di scarpe femminili all'interno dell'abitacolo, alla posizione delle stesse e alla attribuibilità di esse all'imputata o meno, anche con riferimento alle fotografie scattate sul luogo e al contenuto della memoria difensiva del 27 gennaio 2021; in particolare, le scarpe non sarebbero' state poste a disposizione delle parti e non sarebbero state sottoposte al contraddittorio processuale.

Non avere mai esaminato il reperto (le scarpe) ed affermare che la documentazione fotografica in atti circa il rinvenimento delle calzature femminili nell'abitacolo non è rilevante (pp. 10-11) costituirebbe affermazione illogica che priverebbe la Difesa della possibilità di interloquire.

3.6. Infine, con l'ultimo motivo si censura ulteriore vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, secondo la ricorrente, anche in riferimento al tema della valutazione della posizione di ciascuno degli occupanti all'interno dell'abitacolo, avuto riguardo al contenuto della relazione autoptica e della consulenza di parte dell'imputata, atti che potrebbero fornire informazioni sul tema, a differenza della relazione del medico di Pronto soccorso, non idonea - si ritiene - allo scopo.

La Corte di appello avrebbe - erroneamente ed illegittimamente - svalutato le osservazioni del consulente dell'imputata circa la collocazione delle lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] nella parte destra del corpo, possibile indice che fosse seduta a destra e non a sinistra, e circa la possibile compatibilità delle lesioni di [OSCURATO:PERSONA] con la posizione di guidatrice.

Tali criticità, in uno con la lacunosità delle indagini, non essendo stati escussi i soccorritori né svolte perizie medico legali su tutti gli occupanti il veicolo onde accertare la compatibilità, rispetto a ciascuno, con la posizione di guida, sarebbero in netto contrasto con l'affermata (alla p. 10 della sentenza di appello) convergenza delle emergenze processuali verso la responsabilità della ricorrente.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il Procuratore generale della S.C., nella requisitoria scritta in data 29 marzo 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], con memoria del 3 aprile 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; con vittoria di spese. 6.11 processo è stato rinviato dal 20 aprile al 25 maggio 2023 per adesione del Difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi del Foro. 7.In relazione all'udienza del 25 maggio 2023 il P.G. ha ulteriormente concluso (il 3 maggio 2023) per l'inammissibilità del ricorso, mentre le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie con cui hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'impugnazione, con vittoria di spese, di cui hanno chiesto la liquidazione, presentando la relativa nota.

Il 5 maggio è pervenuta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno copia della querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di lesioni stradali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Quanto al primo motivo (con il quale si lamenta la pretesa incompatibilità di uno dei componenti del Collegio di appello per avere svolto le funzioni di G.i.p. in un altro procedimento "collegato", segnalando, in subordine, eventuale V\-- questione di legittimità costituzionale), esso risulta aspecifico e non autosufficiente, non documentando né illustrando in alcun modo la circostanza.

In ogni caso, trascura il ricorrente il consolidato principio secondo cui «L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. proposta dall'imputato il quale, nel giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione)» (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852; nello stesso senso v. già Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, dep. 2000, D'Angeli, Rv. 215352; Sez. 1, n. 108 del 14/01/1993, Primerano, Rv. 193364).

Non risultando che la Difesa abbia proposto ricusazione del Magistrato - assertivamente - additato a suspectus, è destituita di fondamento di doglianza ed è irrilevante la questione posta in via subordinata, non avendo la parte previamente ricusato il Giudice che si presume incompatibile a giudicare.

3. Tutti gli ulteriori motivi di impugnazione pongono, sotto diversi, talora coincidenti, profili, il tema di chi fosse alla guida dell'auto.

Si tratta, a ben vedere, di questione di fatto (dalle decisive conseguenze) a proposito della quale le due sentenze, lette insieme, spiegano più che adeguatamente perché debba ritenersi che alla guida al momento dell'incidente vi fosse [OSCURATO:PERSONA], e non già altra persona. 3.1.In particolare, i decidenti, con motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua (pp. 7 e 10-13 della sentenza impugnata e pp. 4-6 di quella del Tribunale), hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni spontanee in tal senso rese la mattina immediatamente successiva all'incidente dai trasportati [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni che hanno ritenuto logicamente riscontrate dal rilievo circa la proprietà del mezzo (del padre della ricorrente), dall'essere l'imputata munita di idonea patente di tipo "B" e dalla compatibilità, accertata dal consulente del P.M., delle lesioni patite da [OSCURATO:PERSONA] con la collocazione dello stesso sul sedile anteriore destro, mentre si è - motivatamente - ritenuto irrilevante il rinvenimento, all'interno dell'abitacolo, sul pianale lato guida, di un paio di scarpe da donna che la Difesa dell'imputata ha tentato, senza riuscirvi, di ricondurre ad [OSCURATO:PERSONA].

Infondata è risultata la questione circa la lamentata lesione del diritto di difesa in ragione della mancata approfondita verifica in contraddittorio sulle scarpe femminili rinvenute nell'abitacolo, avendo la Corte di merito - non illogicamente (alle pp. 10-11) - escluso che la posizione in cui sono state trovate /L- possa avere un qualche rilievo, atteso il ribaltamento del veicolo e le sollecitazioni cui sono stati sottoposti sia le persone trasportate che gli oggetti all'interno dell'auto.

3.2. A ciò si aggiunga che il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo sono in buona parte costruiti in fatto e si limitano tutti a reiterare doglianze già svolte con l'atto di appello ed alle quali la sentenza impugnata ha già fornito risposta che risulta non illogica né incongrua. 4.Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], spese che, viste le memorie depositata ed esaminate le tariffe professionali in vigore, vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio soste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. uditi i Difensori: è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di AVELLINO, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese di cui chiede la liquidazione. E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di AVELLINO, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese delle quali chiede la liquidazione. E' presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] MAURIELLO, che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Salerno il 18 ottobre 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputata, con la quale il 10 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Salerno ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio stradale e di lesioni stradali, fatti commessi il 21 settembre 2019, in conseguenza condannandola, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore delle parte civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con assegnazione alle stesse di somma a titolo di provvisionale. 2.1 fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito. 2.1. Il 21 settembre 2019, alle ore 05.45 del mattino, in una strada urbana di Salerno, con fondo stradale asciutto, illuminazione sufficiente e scarso traffico, si è verificato un incidente stradale con esito mortale. [OSCURATO:PERSONA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con a bordo cinque giovani, cioè [OSCURATO:PERSONA], figlia di Antonio, ed inoltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha urtato con la ruota anteriore sinistra contro un'isola spartitraffico e, dopo essersi ribaltata, è andata a collidere, a circa 70-80 chilometri all'ora, contro un muretto di cemento armato e, dopo ulteriori carambole, si è adagiata sul fianco sinistro. Per effetto dei plurimi urti, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno riportato lesioni. I cinque ragazzi rientravano a casa dopo una serata in discoteca. Buona parte dell'istruttoria è stata dedicata ad individuare la persona alla guida dell'auto al momento dell'incidente: tenuto conto della proprietà del mezzo, del contenuto delle dichiarazioni spontanee rese la mattina dopo presso l'Ospedale da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ritenuti attendibili, e della compatibilità, riscontrata dal consulente del P.M., delle lesioni patite da [OSCURATO:PERSONA] con la collocazione dello stesso sul sedile anteriore destro, si è individuata, appunto, [OSCURATO:PERSONA], peraltro munita di patente "B", come conducente dell'automobile. Ed è stato ritenuto irrilevante il rinvenimento, all'interno dell'abitacolo, sul pianale lato guida, di un paio di scarpe da donna che la Difesa dell'imputata ha ritenuto di ricondurre ad [OSCURATO:PERSONA], in quanto - hanno ritenuto i Giudici dì merito - per effetto degli urti e del ribaltamento non può dirsi con certezza che le scarpe fossero indossate dall'effettiva conducente dell'automobile.2.2. All'imputata sono stati addebitati i seguenti profili di colpa: avere guidato in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), come risultante dagli accertamenti tossicologici effettuati presso struttura pubblica dopo l'incidente; ed inoltre avere guidato a velocità eccessiva rispetto al concreto stato dei luoghi ed alla concreta situazione; non avere mantenuto il controllo del mezzo; avere imboccato una strada in cui vigeva il divieto di transito; avere trasportato sull'auto una persona in più di quanto consentito dal documento di omologazione del mezzo, come risultante dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, effettuata tramite prove documentali e testimoniali. 3.Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi con i quali, ripercorsi gli antefatti, denunzia violazione di legge (i primi quattro motivi), anche sotto il profilo di omissione di pronunzia (il secondo, il terzo e il quarto motivo) e vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica (il terzo, il quinto ed il sesto). 3.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 178, lett. a), 179 e 34 cod. proc. pen., per avere composto il Collegio di appello un magistrato che, avendo svolto in precedenza funzioni di Giudice per le indagini preliminari, ha emesso provvedimento di archiviazione in procedimento connesso e relativo al medesimo tema, ossia la identificazione del conducente alla guida dell'auto al momento dell'incidente mortale, così risultando incompatibile a celebrare il giudizio di cognizione di appello. Si chiede, in subordine, alla Corte di legittimità di sollevare questione di legittimità costituzionale, apparendo la mancata previsione nell'art. 34 cod. proc. pen. della situazione descritta in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. 3.2. Tramite il secondo motivo lamenta omissione di motivazione in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (sommarie informazioni testimoniali del 21 settembre 2019) sul tema della individuazione del ruolo dell'imputata nell'automobile al momento dell'incidente, se cioè [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno alla guida del veicolo. Si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] ha un precedente in giudicato per il reato di guida in stato di ebbrezza, fatto del 2017, che gli è stata revocata la patente, che ha reso dichiarazioni spontanee, che erroneamente non è stato sentito come indagato, che quella sera aveva ingerito alcool e che nel verbale del 21 settembre 2019 ha inizialmente dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto per poi dire, in un secondo momento, che alla guida vi era [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, le censure mosse al riguardo con l'appello non sarebbero state tenute in alcuna considerazione dai decidenti.3.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole di omissione di motivazione in relazione al contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (sommarie informazioni testimoniali del 21 settembre 2019) sul tema della individuazione del ruolo dell'imputata nell'automobile al momento dell'incidente, se cioè [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno alla guida del veicolo. A proposito di [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia come lo stesso non sia stato sentito come indagato, come invece sarebbe stato doveroso, e come, in realtà, non abbia mai detto che alla guida vi era la Mauriello ma che a lei fu chiesto un passaggio siccome proprietaria del veicolo. 3.4. Oggetto del quarto motivo è ulteriore omissione di motivazione e, nel contempo, errore nella lettura dei motivi contenuti nell'atto di appello con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inversione dell'onere della prova ed erronea applicazione della legge penale. La sentenza impugnata incapperebbe nel vizio di omissione di pronunzia rispetto al tema non già della affidabilità dei due ma della portata oggettiva della delazione di Gallo, che, come si è visto, prima ha dichiarato di non ricordare nulla e poi ha detto di ricordare l'accaduto, senza che di ciò sia stata fornita spiegazione. Alla p. 10 della decisione, inoltre, vi sarebbe una illegittima inversione dell'onere della prova, essendosi gravata la Difesa dell'incombente di dimostrare l'estraneità della propria assistita. 3.5. Con il quinto motivo si denunzia manifesta illogicità della motivazione con riferimento al tema del rinvenimento di un paio di scarpe femminili all'interno dell'abitacolo, alla posizione delle stesse e alla attribuibilità di esse all'imputata o meno, anche con riferimento alle fotografie scattate sul luogo e al contenuto della memoria difensiva del 27 gennaio 2021; in particolare, le scarpe non sarebbero' state poste a disposizione delle parti e non sarebbero state sottoposte al contraddittorio processuale. Non avere mai esaminato il reperto (le scarpe) ed affermare che la documentazione fotografica in atti circa il rinvenimento delle calzature femminili nell'abitacolo non è rilevante (pp. 10-11) costituirebbe affermazione illogica che priverebbe la Difesa della possibilità di interloquire. 3.6. Infine, con l'ultimo motivo si censura ulteriore vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, secondo la ricorrente, anche in riferimento al tema della valutazione della posizione di ciascuno degli occupanti all'interno dell'abitacolo, avuto riguardo al contenuto della relazione autoptica e della consulenza di parte dell'imputata, atti che potrebbero fornire informazioni sul tema, a differenza della relazione del medico di Pronto soccorso, non idonea - si ritiene - allo scopo. La Corte di appello avrebbe - erroneamente ed illegittimamente - svalutato le osservazioni del consulente dell'imputata circa la collocazione delle lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] nella parte destra del corpo, possibile indice che fosse seduta a destra e non a sinistra, e circa la possibile compatibilità delle lesioni di [OSCURATO:PERSONA] con la posizione di guidatrice. Tali criticità, in uno con la lacunosità delle indagini, non essendo stati escussi i soccorritori né svolte perizie medico legali su tutti gli occupanti il veicolo onde accertare la compatibilità, rispetto a ciascuno, con la posizione di guida, sarebbero in netto contrasto con l'affermata (alla p. 10 della sentenza di appello) convergenza delle emergenze processuali verso la responsabilità della ricorrente. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il Procuratore generale della S.C., nella requisitoria scritta in data 29 marzo 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], con memoria del 3 aprile 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; con vittoria di spese. 6.11 processo è stato rinviato dal 20 aprile al 25 maggio 2023 per adesione del Difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi del Foro. 7.In relazione all'udienza del 25 maggio 2023 il P.G. ha ulteriormente concluso (il 3 maggio 2023) per l'inammissibilità del ricorso, mentre le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie con cui hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'impugnazione, con vittoria di spese, di cui hanno chiesto la liquidazione, presentando la relativa nota. Il 5 maggio è pervenuta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno copia della querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di lesioni stradali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Quanto al primo motivo (con il quale si lamenta la pretesa incompatibilità di uno dei componenti del Collegio di appello per avere svolto le funzioni di G.i.p. in un altro procedimento "collegato", segnalando, in subordine, eventuale V\-- questione di legittimità costituzionale), esso risulta aspecifico e non autosufficiente, non documentando né illustrando in alcun modo la circostanza. In ogni caso, trascura il ricorrente il consolidato principio secondo cui «L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. proposta dall'imputato il quale, nel giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione)» (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852; nello stesso senso v. già Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, dep. 2000, D'Angeli, Rv. 215352; Sez. 1, n. 108 del 14/01/1993, Primerano, Rv. 193364). Non risultando che la Difesa abbia proposto ricusazione del Magistrato - assertivamente - additato a suspectus, è destituita di fondamento di doglianza ed è irrilevante la questione posta in via subordinata, non avendo la parte previamente ricusato il Giudice che si presume incompatibile a giudicare. 3. Tutti gli ulteriori motivi di impugnazione pongono, sotto diversi, talora coincidenti, profili, il tema di chi fosse alla guida dell'auto. Si tratta, a ben vedere, di questione di fatto (dalle decisive conseguenze) a proposito della quale le due sentenze, lette insieme, spiegano più che adeguatamente perché debba ritenersi che alla guida al momento dell'incidente vi fosse [OSCURATO:PERSONA], e non già altra persona. 3.1.In particolare, i decidenti, con motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua (pp. 7 e 10-13 della sentenza impugnata e pp. 4-6 di quella del Tribunale), hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni spontanee in tal senso rese la mattina immediatamente successiva all'incidente dai trasportati [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni che hanno ritenuto logicamente riscontrate dal rilievo circa la proprietà del mezzo (del padre della ricorrente), dall'essere l'imputata munita di idonea patente di tipo "B" e dalla compatibilità, accertata dal consulente del P.M., delle lesioni patite da [OSCURATO:PERSONA] con la collocazione dello stesso sul sedile anteriore destro, mentre si è - motivatamente - ritenuto irrilevante il rinvenimento, all'interno dell'abitacolo, sul pianale lato guida, di un paio di scarpe da donna che la Difesa dell'imputata ha tentato, senza riuscirvi, di ricondurre ad [OSCURATO:PERSONA]. Infondata è risultata la questione circa la lamentata lesione del diritto di difesa in ragione della mancata approfondita verifica in contraddittorio sulle scarpe femminili rinvenute nell'abitacolo, avendo la Corte di merito - non illogicamente (alle pp. 10-11) - escluso che la posizione in cui sono state trovate /L- possa avere un qualche rilievo, atteso il ribaltamento del veicolo e le sollecitazioni cui sono stati sottoposti sia le persone trasportate che gli oggetti all'interno dell'auto. 3.2. A ciò si aggiunga che il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo sono in buona parte costruiti in fatto e si limitano tutti a reiterare doglianze già svolte con l'atto di appello ed alle quali la sentenza impugnata ha già fornito risposta che risulta non illogica né incongrua. 4.Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], spese che, viste le memorie depositata ed esaminate le tariffe professionali in vigore, vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio soste
Sentenza Cassazione n. 35280/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris