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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 13921/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27352/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso , elettivamente domiciliato in Roma alla piazza della Libertà n. 10 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica accesso locali-art. 52 dPR n.per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 367 /20 21 depositata in data 8 / 04 /20 21 , non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del18 febbraio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La C ommissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze che ne aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamenton.

T8B010805268 emesso per Irpef, Iva e Irap dell'anno d'imposta 2011; in particolare il giudice dell'appello riteneva legittimo l'accesso della Guardia di finanza presso l’abitazione del ricorrente che coincideva con la sede legale della ditta individuale, evidenziando che il caso rientra va nella fattispecie di cui all’art. 52, primo comma, d.

P .

R . n. 633 del 1972 , nella quale , a differenzadi quella prevista dal secondo comma , l'autorizzazione del PMè sì necessaria ma non è subordina ta alla presenza di gravi indizi di violazione tributaria .

Inoltre , la CTR riteneva insussistente alcuna violazione della legge n. 212 del 2000 perché d agli atti emergeva chiaramente come il contribuente fosse stato messo in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.

2. Contro tale decisione propone ricorsoil contribuente sulla base di duemotivi, illustrati da una successiva memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p. c . , il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.52 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973, deducendo la illegittimità dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare e la inutilizzabilità dei documenti acquisiti con illegittimità derivata del l'impugnato accertamento; deduce infatti che per aversi uso promiscuo occorre che si tratti di locali destinati all’esercizio dell’attività di impresa mentre nel caso di specie si trattava di abitazione ove egli, titolare di ditta individualeed esercente l’attività di piastrellista e quindi operante in cantieri presso terzi, aveva solo indicato il proprio domicilio fiscale , pacifico essendo in fatto che la contabilità era detenuta da un commercialista; ciò premesso, assunto che si trattava di locali ad esclusivo uso abitativo, per l’autorizzazione all’accesso ai quali occorre che il decreto evidenzi i gravi indizi della violazione fiscale, deduce che la motivazione fornita nel decreto delProcuratore della Repubblica, che faceva rinvio alla nota della Guardia di Finanza, era del tutto insufficiente, in quanto faceva riferimento ad un progetto (Prometeo 2) finalizzato alla verifica delle condotte poste in essere nel settore degli interventi di riqualificazione energetica di cui alla leggen. 29 6 del 2006 nonchè all’esito di un’asserita omissione della dichiarazione IVA del tutto irrilevante come indizio di violazione fiscale in quanto il contribuente aveva optato per il regime dei cd. contribuenti minimi di cui all’art. 1, comma 100, della legge n. 244 del 2007.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art . 360 , primo comma,n. 4 c . p . c ., si deduce violazione dell'art . 132 , secondo comma, n . 4 c. p.c. ., e nullità della sentenza per radicale carenza di motivazione in punto di contestata violazione dei diritti di difesa del contribuente sanciti dalla leggen. 212 del 2000 .

2. I motivi posti a fondamento del ricorso e la rilevanza assunta dalle questioni sottese (Cass. n. 11910/2025) inducono questa Corte ad una loro valutazione all’esito di udienza pubblica.

P.Q.M rinvia a nuovo ruolo, rimettendo la causa alla udienza pubblica.

Dispone acquisirsi i fascicoli dei gradi di merito.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27352/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso , elettivamente domiciliato in Roma alla piazza della Libertà n. 10 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica accesso locali-art. 52 dPR n.per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 367 /20 21 depositata in data 8 / 04 /20 21 , non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del18 febbraio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La C ommissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze che ne aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamenton. T8B010805268 emesso per Irpef, Iva e Irap dell'anno d'imposta 2011; in particolare il giudice dell'appello riteneva legittimo l'accesso della Guardia di finanza presso l’abitazione del ricorrente che coincideva con la sede legale della ditta individuale, evidenziando che il caso rientra va nella fattispecie di cui all’art. 52, primo comma, d. P . R . n. 633 del 1972 , nella quale , a differenzadi quella prevista dal secondo comma , l'autorizzazione del PMè sì necessaria ma non è subordina ta alla presenza di gravi indizi di violazione tributaria . Inoltre , la CTR riteneva insussistente alcuna violazione della legge n. 212 del 2000 perché d agli atti emergeva chiaramente come il contribuente fosse stato messo in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa. 2. Contro tale decisione propone ricorsoil contribuente sulla base di duemotivi, illustrati da una successiva memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p. c . , il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.52 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973, deducendo la illegittimità dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare e la inutilizzabilità dei documenti acquisiti con illegittimità derivata del l'impugnato accertamento; deduce infatti che per aversi uso promiscuo occorre che si tratti di locali destinati all’esercizio dell’attività di impresa mentre nel caso di specie si trattava di abitazione ove egli, titolare di ditta individualeed esercente l’attività di piastrellista e quindi operante in cantieri presso terzi, aveva solo indicato il proprio domicilio fiscale , pacifico essendo in fatto che la contabilità era detenuta da un commercialista; ciò premesso, assunto che si trattava di locali ad esclusivo uso abitativo, per l’autorizzazione all’accesso ai quali occorre che il decreto evidenzi i gravi indizi della violazione fiscale, deduce che la motivazione fornita nel decreto delProcuratore della Repubblica, che faceva rinvio alla nota della Guardia di Finanza, era del tutto insufficiente, in quanto faceva riferimento ad un progetto (Prometeo 2) finalizzato alla verifica delle condotte poste in essere nel settore degli interventi di riqualificazione energetica di cui alla leggen. 29 6 del 2006 nonchè all’esito di un’asserita omissione della dichiarazione IVA del tutto irrilevante come indizio di violazione fiscale in quanto il contribuente aveva optato per il regime dei cd. contribuenti minimi di cui all’art. 1, comma 100, della legge n. 244 del 2007. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art . 360 , primo comma,n. 4 c . p . c ., si deduce violazione dell'art . 132 , secondo comma, n . 4 c. p.c. ., e nullità della sentenza per radicale carenza di motivazione in punto di contestata violazione dei diritti di difesa del contribuente sanciti dalla leggen. 212 del 2000 . 2. I motivi posti a fondamento del ricorso e la rilevanza assunta dalle questioni sottese (Cass. n. 11910/2025) inducono questa Corte ad una loro valutazione all’esito di udienza pubblica. P.Q.M rinvia a nuovo ruolo, rimettendo la causa alla udienza pubblica. Dispone acquisirsi i fascicoli dei gradi di merito. Così deci
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