CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -404 contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza n. 212/2022 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 28/04/2022 R.G.N. 1028/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25478/2022Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 16059/20261.La Corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame propostoda INPS ed ha confermato la sentenza di primo grado diaccoglimento della originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA] voltaad accertare la non debenza delle somme richieste dall’istitutoper l’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] per l’attività liberoprofessionale di avvocato svolta nell’anno 2009 in ragione dellaintervenuta prescrizione, decorrente dalla data di scadenza deltermine per il versamento contributivo e non dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi, come sostenutodall’ente.La Corte territoriale ha escluso che la dichiarazione redditualedel 29/9/2010, quale mera dichiarazione di scienza, possacostituire presupposto del credito costituendo, semmai, un attogiuridico successivo alla sua esigibilità, e determinativo dieffetto interruttivo della prescrizione e ricognitivo dell’esistenzadel credito medesimo. Quindi la richiesta di pagamento ricevutail 30/6/2015 non era tempestiva.La Corte di merito ha anche precisato che si tratterebbe di unadifficoltà di mero fatto per l’accertamento dei crediticontributivi: il termine di prescrizione matura con ilsopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti, e non rilevala incompletezza della dichiarazione dei redditi per omessacompilazione del quadro RR sotto il profilo non della efficaciainterruttiva quanto ai fini della configurazione di uncomportamento doloso del contribuente per avere occultato adINPS un reddito superiore a quello imponibile; invero, ilcomportamento doloso opera come causa di sospensione deltermine di prescrizione ex 2941 n.8 c.c. solo quando la condottaNumero registro generale 25478/2022comporti per il creditore una impossibilità ad agire non una meraN umero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 16059/2026difficoltà di accertamento, come impedimento non sormontabiDleat a pubblicazione 25/05/2026con gli ordinari controlli. Quindi la mancata denuncia del redditonon equivale a doloso occultamento, né impedimento assolutoad effettuare controlli che INPS può attivare anche rivolgendosiad Agenzia Entrate; ha ribadito inoltre la fondatezza dellaeccezione di prescrizione non trovando applicazione la prorogadel termine al 6/7/2010 ex DPCM 10/6/10, valida per i soggettiche esercitano attività economiche per i quali sono statielaborati studi di settore.2. Avverso tale sentenza ricorre INPS affidandosi ad un unicomotivo; la parte privata non si è costituita.3. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.L’Istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.1 n.3c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., e2941 c.c. art. 2 co.26-31 della L. n. 335/1995, art. 18 d.lgs.241/97, art. 17 DPCM 10/6/2010, per avere la corte di meritodichiarato prescritto il credito avendo il contribuente ricevuto larichiesta di pagamento oltre la scadenza di cinque anni daltermine dal 16/6/2010; ed invece il DPCM 10/6/2010 haprevisto lo slittamento in favore di tutti i contribuenti cheesercitano attività economiche per le quali sono stati elaboratigli studi di settore; al riguardo, cita Cass. 4899/21 e altre del2022.Il controricorrente, al quale è stato correttamente indicato ilricorso, non si costituisce.2. Il ricorso è fondato. Numero registro generale 25478/2022Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 16059/20263. Occorre preliminarmente ribadire la natura normativa delData pubblicazione 25/05/2026DPCM di proroga del termine del versamento contributivo, comeaffermato altre volte da questa Corte (si vedano a titoloesemplificativo ord. n. 17970/2022 punto 18, e n.24047/2022):l’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997, demanda a undecreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità dimodificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuentirelativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto,tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, deisostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenzeorganizzative dell’amministrazione. Nel caso in esame viene inrilievo il D.P.C.M. 10 giugno 2010 che ha differito al 6 luglio2010, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare ilpagamento dei contributi per il 2009.Quanto, poi, alla latitudine soggettiva del differimento deitermini per gli adempimenti di versamento, di esso beneficianotutti i contribuenti che esercitano attività economiche per lequali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltantocoloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi sianofiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regimed'imposizione (Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi).Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento diun'attività economica riconducibile tra quelle per le quali sianostati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva delsingolo professionista di effettiva sottoposizione al regimefiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studimedesimi (Cass. n. 24668 del 2022; Cass. n. 32682 del 2022,punto 4.4. cit.; Cass. n. 10286 del 2023, punto 11; e di recente,Cass. 24584/2024). Nel caso specifico, la richiesta diNumero registro generale 25478/2022pagamento notificata il 30/6/2015 non è tardiva rispetto allaN umero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 16059/2026originaria decorrenza del 16/6/2010 essendo stato differito Dialt a pubblicazione 25/05/2026termine alla data del 6/7/2010.La prescrizione non è, allora, decorsa alla data di notificadell’avviso di pagamento, né a tal fine rileva la circostanzadell’adempimento tributario e della valenza interruttiva o menodella dichiarazione reddituale, dato cronologicamente posteriorealla insorgenza del termine di maturazione del diritto apretenderne il pagamento alla scadenza normativamenteprevista.Ne consegue che, in accoglimento del motivo di ricorso, vacassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di meritoche non si è attenuta alla citata disposizione normativa edall’orientamento di legittimità in materia. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, ancheper le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diSalerno, in diversa composizione.Roma, 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito