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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 1967

Cassazione n. 21699/2026

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ui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 30SIP nato il 28/08/1953 eie,04.2-/A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dichiararsi inammissibili i restanti ricorsi; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si associato alle conclusioni del PG depositando conclusioni scritte e nota spese; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Ancona; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 2/7/2021 il Tribunale di Ancona dichiarò: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] iosip responsabili dei reati loro ascritti ai capi A), escluse le aggravanti di cui all'articolo 416 comma 5 c.p. e 3 e 4 legge 146/2006, da B43) a B70), da C1) a C64), da D1) a D70), da El) a E4), da Fl) a F7) e, riuniti fatti in continuazione, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie; la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - da qui in poi MIT- responsabile dell'illecito amministrativo di cui al capo G) e la condannò alla sanzione pecuniaria di 300 quote pari ad euro 258,00 ciascuna per complessivi euro 77.400,00.

Furono, inoltre, disposte, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la "confisca del profitto di reato ai cui ai capi da B43) a B70), anche per equivalente, fino a concorrenza di C 84.181.415,70" e, nei confronti della S.p.A., ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/2001, la confisca del profitto del reato, anche per equivalente, sino alla concorrenza di C 167.884.853,00.

Gli imputati, in solido, furono anche condannati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di lite.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancora, in "parziale riforma della sentenza appellata", con riferimento agli imputati, ha dichiarato "non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi A), B), C) (fino a C43) e D) per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione" e, per l' effetto, ha rideterminato le pene in anni tre e mesi dieci di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi due di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in anni tre e mesi dieci di reclusione per [OSCURATO:PERSONA].

Ha, inoltre, disposto la revoca della confisca per equivalente del profitto del reato di cui ai capi da B43) a B70) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e confermato "la confisca diretta della somma di euro 96.000,00 (novantaseimila) in giudiziale sequestro".

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e la curatela fallimentare di MIT.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, hanno proposto i seguenti motivi: 23.1 Con il primo motivo, si denuncia l'illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato.

Assume la difesa che la Corte territoriale, pur riconoscendo l'esistenza di comportamenti degli imputati oggettivamente incompatibili con il programma fraudolento loro attribuito, li aveva liquidati come irrilevanti perché "tardivi".

La difesa contesta questa svalutazione, sostenendo che la "tardività" non annulla il valore probatorio di tali condotte, le quali, al contrario, avrebbero dovuto essere interpretate come indicatori di una progressiva presa di coscienza della situazione e del tentativo di porvi rimedio, elementi che minano la certezza della sussistenza del dolo "oltre ogni ragionevole dubbio".

Si deduce al riguardo che: vi era stata una costante implementazione dei sistemi di controllo: su impulso di [OSCURATO:PERSONA], infatti, MIT aveva adottato misure di controllo sempre più stringenti per monitorare le spedizioni.

E, difatti: dal 2012 [OSCURATO:PERSONA] fu incaricato di scortare fisicamente i camion fino al confine nazionale; dal 2013 tale attività fu estesa fino al confine dell'Unione Europea; dal 2014 furono introdotti sistemi di tracciamento GPS sui mezzi e fu imposto l'obbligo di trasmettere fotografie che documentassero l'effettivo passaggio della merce attraverso la dogana extraeuropea.

La difesa richiama, quindi, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] durante l'interrogatorio di garanzia, definite coerenti e attendibili, e un'ordinanza del Tribunale della Libertà di Ancona che, pur confermando una misura cautelare, aveva messo in luce come dalle intercettazioni "non emergeva effettivamente con chiarezza la malafede del [OSCURATO:PERSONA]".

La critica mossa alla sentenza è che, di fronte a questo quadro probatorio complesso, la Corte d'appello avrebbe optato per una semplificazione illogica, ignorando elementi, ritenuti veridici, che avrebbero dovuto, quantomeno, ingenerare un dubbio ragionevole sulla piena e costante partecipazione dolosa degli imputati al presunto schema illecito 3.2 Con il secondo motivo, si lamenta la mancanza di motivazione con riferimento a una serie di intercettazioni telefoniche che si assume essere state immotivatamente trascurate dalla Corte territoriale.

La difesa sostiene che la Corte d'appello ha ignorato una "corposa serie di conversazioni telefoniche intercettate" che erano state specificamente indicate nell'atto di appello come prova della buona fede e dell'assenza di dolo.

Tali conversazioni riguardavano, tra l'altro, la collaborazione con l'Organismo di Vigilanza e l'implementazione di controlli interni.

L'omessa analisi di questo materiale probatorio invaliderebbe, per la difesa, la motivazione. 3Le conversazioni, di cui i ricorsi riportano ampi stralci, sono state raggruppate per le aree tematiche di seguito sintetizzate: a) la collaborazione con l'Organismo di Vigilanza: a seguito di notizie su sequestri di sigarette di un'altra marca (Yesmoke), [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe mostrato proattivo e preoccupato per la legalità e l'immagine aziendale.

In una telefonata con Palmerini, presidente del predetto organismo, del 25 gennaio 2013, affermò: "Noi non siamo sui camion, non è... cioè noi facciamo tutto quello che possiamo fare, quindi questo è un lavoro preziosissimo, perché mi consente di poter fare dei monitoraggi continui".

Inoltre, propose di sospendere le esportazioni dirette per tutelare la società, dimostrando un atteggiamento non collusivo; b) l'implementazione di controlli e selezione dei partner commerciali: le intercettazioni mostrerebbero la ferma volontà di [OSCURATO:PERSONA] di operare solo con soggetti affidabili e nel pieno rispetto delle normative.

In una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] rifiutò una proposta commerciale affermando: "...non c'ha la licenza, non c'hanno niente [...] bisogna mettere dei paletti, bisogna lavorare in maniera molto, molto.., precisa, con tutte quante le autorizzazioni".

La reazione di [OSCURATO:PERSONA] alla notizia di una richiesta di pagamento di 1,6 milioni di euro da parte dell'AAMS è, poi, per la difesa, particolarmente significativa.

In una telefonata del 27 maggio 2014, il ricorrente ordinò perentoriamente a [OSCURATO:PERSONA] di far rientrare immediatamente un camion: "Adesso chiami Josip e gli dici che l'AAMS ci ha scritto chiedendoci un milione e sei, quindi può fare quello che gli pare... devono prendere e farlo rientrare. ...

Immediatamente deve rientrare.

Non me ne frega un cazzo!". c) il monitoraggio effettivo dei trasporti: le conversazioni con il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] proverebbero, per la difesa, che i controlli non erano di facciata.

In una telefonata del 10 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] conferma di aver seguito un camion e di averne documentato il passaggio: "Come no! L'ho fatta mentre stava entrando! ...

Poi se una volta entrato... non è che ci scappi eh, è entrato!".

In un'altra occasione, di fronte a un problema, [OSCURATO:PERSONA] istruì [OSCURATO:PERSONA] di non abbandonare il carico e di allertare la polizia se necessario, comportamento, per la difesa, incompatibile con un'intenzione fraudolenta; d) la gestione di una sanzione fiscale in Lituania: a seguito dell'irrogazione di una sanzione milionaria per una presunta frode, [OSCURATO:PERSONA] non cercò di occultare il problema, ma si attivò per fare chiarezza e per implementare i sistemi di sicurezza.

In una conversazione del 18 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] ribadì la sua intenzione di impedire ogni possibile "furbata" o "paraculata" del sistema logistico. 3.3 Con il terzo motivo, si denuncia la nullità degli atti successivi all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., a causa del mancato rilascio di una copia integrale delle registrazioni audio delle intercettazioni telefoniche.

La difesa deduce che nonostante reiterate richieste 4formali, alla difesa è stata negata la possibilità di ottenere una copia digitale di tutte le conversazioni intercettate, venendo invece offerta la sola possibilità di un ascolto presso gli uffici della Procura, modalità ritenuta materialmente impraticabile data l'enorme mole di registrazioni.

Tale diniego avrebbe impedito alla difesa di esercitare pienamente il proprio diritto, precludendo la possibilità di svolgere un'autonoma attività investigativa e di ricercare elementi a discarico in conversazioni che l'accusa aveva ritenuto non rilevanti e quindi non trascritto.

A sostegno della tesi si richiama una sentenza di questa Corte (Sez. 5, n. 38409 del 12 aprile 2017), che avrebbe stabilito che il diniego di rilasciare copia integrale delle registrazioni, quando richiesto, integra una nullità a regime intermedio per violazione del diritto di difesa.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola nei seguenti motivi. 4.1 Con il primo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in relazione al ruolo svolto nella vicenda e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

La difesa sostiene che la Corte d'appello ha omesso di considerare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale mero intermediario ("broker") nei rapporti commerciali tra la società venditrice, ossia MIT, e gli acquirenti.

L'attività dell'imputato, regolarmente contrattualizzata, si sarebbe, infatti, limitata all'intermediazione per cessioni di merci pagate anticipatamente e regolarmente fatturate.

Il ricorso evidenzia due profili critici: sotto il profilo della illogicità della motivazione, si deduce che per configurare il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sanzionato dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, è necessario il fine di consentire a terzi l'evasione.

La Corte non avrebbe spiegato come [OSCURATO:PERSONA], soggetto esterno a M.I.T., avrebbe potuto contribuire all'utilizzo di tali fatture nelle scritture contabili della società emittente.

Inoltre, le fatture in questione documentavano cessioni in esenzione IVA, per cui erano strutturalmente inidonee a consentire un'evasione IVA da parte degli acquirenti, i quali non avrebbero potuto detrarsi un'imposta mai addebitata.

L'eventuale evasione avrebbe richiesto l'emissione di "altre" fatture da parte di "altri" soggetti, un meccanismo che la sentenza non chiarisce né attribuisce in modo specifico; in punto di diritto, con riferimento alla violazione del principio di correlazione, si rileva che se la condanna si fonda sull'evasione IVA conseguita da "terzi acquirenti", questi non avrebbero potuto utilizzare le fatture emesse da MIT, che documentavano transazioni commerciali esenti da IVA.

Di conseguenza, i fatti posti a fondamento della decisione sarebbero diversi da quelli contestati nell'imputazione, che si riferiva specificamente alle fatture MIT.

Ciò integra una 5 hU-violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, vizio che determina la nullità della decisione. 4.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, anche in relazione agli artt. 2 e 9 dello stesso decreto.

La difesa argomenta che la dinamica criminosa delineata nel capo E prevede un collegamento funzionale tra l'emissione della fattura falsa (art. 8) e la sua successiva utilizzazione per evadere le imposte (art. 2).

Emergerebbero, quindi, due incongruenze giuridiche: le fatture emesse da MIT, essendo esenti da IVA, erano per definizione inidonee a realizzare l'evasione contestata; ammesso che un'evasione si sia verificata, questa sarebbe avvenuta tramite "altre" fatture emesse da "altri" soggetti.

In tale scenario, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] imporrebbe l'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 74/2000 in quanto il ricorrente avrebbe concorso con gli altri soggetti che avevano utilizzato le fatture per evadere le imposte. 4.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 526 c.p.p. per essere la decisione fondata sulla deposizione del teste Cantalamessa, un operante di polizia giudiziaria.

La difesa sostiene che tale testimonianza è stata un "veicolo anomalo" per introdurre nel dibattimento elementi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero non utilizzabili in sede dibattimentale o che avrebbero richiesto la deposizione orale delle persone direttamente a conoscenza dei fatti aventi rilevanza probatoria.

Il teste, in altri termini, non avrebbe riferito su fatti da lui direttamente percepiti, ma si sarebbe limitato a "raccontare" l'intera attività investigativa, esprimendo opinioni e commenti personali.

Questa modalità integrerebbe la violazione dell'art. 526 c.p.p. denunciata.

Poiché la sentenza impugnata si basa in modo preponderante su tale testimonianza, la sua inutilizzabilità travolgerebbe l'intero impianto motivazionale, imponendone l'annullamento. 4.4 Con il quarto motivo, si denunciano il vizio di motivazione e il travisamento delle prove in relazione al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione per delinquere e nella commissione dei reati fine di cui alla lett.

E. La sentenza afferma che l'imputato avrebbe gestito tutto il commercio con i paesi dell' Est ma non considera che la gestione delle spedizioni come broker non implica automaticamente una responsabilità per gli obblighi fiscali del cedente.

Inoltre, la Corte d'appello non avrebbe fornito la prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a una struttura criminale stabile e organizzata, distinta dalla [OSCURATO:SOCIETA] motivazione si limiterebbe a sovrapporre i ruoli aziendali a quelli criminali, senza dimostrare l'esistenza di un'autonoma associazione e senza distinguere tra lacondotta di partecipazione associativa e un mero concorso di persone nel reato continuato o, al più, un concorso esterno nell'associazione. 4.5 Con il quinto motivo, si denunciano la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 nonché il vizio di motivazione in relazione all'evasione IVA dei terzi reali acquirenti.

Si deduce che se il reato contestato avesse mirato a consentire l'evasione IVA a "terzi reali acquirenti", l'operazione criminosa non avrebbe potuto basarsi sulle fatture MIT (prive di IVA).

L'unica ricostruzione logica implicherebbe che acquirenti finali ignoti abbiano rivenduto la merce applicando l'IVA e omettendo di versarla.

La condanna, quindi, presupporrebbe: l'utilizzo di fatture diverse da quelle contestate emesse da soggetti sconosciuti che, pur non avendo pagato VIVA, avevano poi venduto il tabacco a prezzo maggiorato di IVA, poi non versata all'Erario; l'identificazione dei "venditori finali" coinvolti e l'individuazione del luogo della cessione finale.

Si argomenta, quindi, che le fatture sfruttabili ai fini dell'evasione IVA potevano essere solo quelle utilizzate da "un acquirente finale" interessato ad abbattere VIVA, ma in questo caso risulterebbe integrato il diverso reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000), non contestato e comunque non cumulabile con l'art.8 per quanto previsto dall'art. 9 d.lgs. 7/2000.

Si aggiunge che la punibilità dei reati fiscali presupporrebbe un danno all'Erario italiano.

Poiché non è stato accertato il luogo della presunta evasione, non vi è prova che il Fisco danneggiato sia quello italiano.

In assenza di tale presupposto, il reato non sarebbe punibile secondo la legge italiana. 4.6 Con il sesto motivo, si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla "destinazione e commercializzazione della merce dall'imputato né venduta né acquistata, avendo lo stesso agito sempre e solo in qualità di broker".

Si lamenta, in particolare, che la Corte d'appello avrebbe addebitato all'imputato l'onere di documentare la legittima giacenza della merce in depositi fiscali.

La difesa evidenzia come sia irragionevole pretendere che [OSCURATO:PERSONA], quale mero intermediario e non proprietario della merce, potesse conoscere e documentare i percorsi del prodotto dopo la vendita da parte di MIT a soggetti terzi, a fronte di una contestazione che non precisava i luoghi e l'epoca delle cessioni della merce né l'identità dei venditori finali e degli acquirenti finali.

Ribaltare l'onere della prova sull'imputato in un contesto di totale incertezza su luoghi, tempi e soggetti dell'asserito illecito costituirebbe, per la difesa, una manifesta illogicità. 2_,4.7 L'ultimo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla "corruzione dei doganieri" e alla "consulenza del prof. [OSCURATO:PERSONA]".

Il motivo attacca il fulcro della tesi accusatoria: la presunta corruzione di funzionari doganali che avrebbero attestato fittiziamente l'uscita della merce dal territorio UE.

Il ricorso afferma che tale ipotesi è rimasta una mera congettura, priva di qualsiasi riscontro probatorio.

Anzi, la difesa evidenzia come i documenti acquisiti tramite rogatorie internazionali (relative a procedimenti in Romania e Bulgaria) dimostrino l'archiviazione delle indagini per corruzione a carico di funzionari doganali.

La Corte avrebbe, inoltre, travisato le risultanze in ordine alla procedura elettronica di "appurannento" delle esportazioni ignorando quanto, a proposito, esposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiarito la piena validità legale e probatoria dei flussi informatici che attestavano la regolarità delle esportazioni, a fronte della irrilevanza dei documenti cartacei di accompagnamento.

La Corte, pur non potendo negare la validità del dato digitale, avrebbe illogicamente preteso dalla difesa una "ricostruzione alternativa", invertendo l'onere della prova e violando i principi fondamentali del processo penale.

5. Anche il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato ricorso avverso la sentenza deducendo i seguenti motivi. 5.1 Con il primo motivo, si denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione della sussistenza del reato di associazione per delinquere ascritto al capo A) e del conseguente illecito amministrativo dell'ente di cui al capo G), in luogo di una fattispecie di concorso di persone in una pluralità di fatti di contrabbando uniti dal vincolo della continuazione".

La difesa lamenta che la Corte d'appello ha erroneamente qualificato i fatti come reato associativo anziché come un più semplice concorso di persone nel reato continuato di contrabbando e sottolinea che tale diversa qualificazione aveva costituito oggetto del gravame.

La Corte territoriale, però, aveva eluso le censure difensive espresse con il primo motivo sostenendo che era generico, in quanto si sarebbe esaurito nell'elencazione degli orientamenti dì legittimità senza alcun confronto con le emergenze processuali.

Si riporta, quindi, il motivo di appello per segnalare che la risposta della Corte territoriale era apparente in quanto il gravame era specifico avendo dedotto che: il ragionamento percorso dal giudice di prime cure era non condivisibile in quanto aveva tratto la prova dell'accordo associativo dai reati scopo; nessun elemento di prova era stato riportato in relazione all'elemento organizzativo strutturale del sodalizio criminale; non assumeva rilevanza la "continuità, frequenza ed intensità dei rapporti tra i soggetti imputati, in quanto, operanti nello stesso contesto d'impresa o conoscenti e legati da rapportiprofessionali"; la stessa ipotesi accusatoria era contraddittoria in quanto aveva "individuato nell'unitario disegno asseritamente perseguito dal sodalizio criminoso, volto a trarre profitto dal contrabbando di tabacco lavorato nazionale (cfr. capo A), il filo che inscrive in un medesimo disegno criminoso i reati contestati". 5.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 416 c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla "sussistenza dei requisiti costitutivi dell'associazione per delinquere comune, con riferimento, in particolare, al c.d. elemento organizzativo, nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto la coincidenza dell'associazione criminale con la struttura organizzativa d'impresa lecita di M.I.T.".

Il motivo, strettamente connesso al precedente, deduce che la Corte di appello, dapprima, aveva riconosciuto che MIT non era "né impresa schermo, né mero strumento dell'associazione" per, però, subito dopo, sostenere che "le strutture societarie di pertinenza dei sodali siano state all'uopo sfruttate e le risorse asservite agli scopi dell'associazione", così finendo per far coincidere la struttura organizzativa dell'associazione criminosa con quella aziendale.

La difesa sottolinea che i ruoli e le funzioni attribuiti ai singoli imputati nell'ambito del presunto schema criminoso non erano altro che le loro legittime mansioni aziendali.

Si aggiunge che la Corte territoriale aveva sopperito alla mancanza di elementi in ordine agli elementi costitutivi dell'associazione utilizzando argomenti che "attengono alla colpa d'organizzazione".

A sostegno di questa tesi, il ricorso cita un precedente giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. 6, n. 18055/2018), secondo cui, per affermare la responsabilità dell'ente per un reato associativo, è necessario ricostruire la struttura illecita senza trarre elementi di prova da fatti e circostanze che attengono alla lecita operatività dell'ente stesso.

In altre parole, non si può dedurre l'esistenza di un'associazione per delinquere semplicemente osservando il funzionamento dell'associazione d'impresa.

La Corte d'appello, secondo la difesa, sarebbe incorsa proprio in questo errore logico-giuridico, omettendo di fornire la prova di un patto criminale distinto e ulteriore rispetto all'ordinaria attività societaria. 5.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 2, 5, 6 e 24-ter d.lgs. 231/2001 e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della colpa di organizzazione per inidoneità del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001, adottato da MIT al momento al fatto, a prevenire l'illecito amministrativo di cui all'art. 24-ter d.lgs. cit. ascritto al capo G) dell'imputazione".

La difesa contesta la valutazione in termini di inidoneità del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) adottato dalla società, evidenziando che la Corte territoriale aveva giudicato il MOG inefficace a prevenire il reato di contrabbando, 9senza considerare, però, che, all'epoca dei fatti contestati (2011-2014), il contrabbando non era incluso nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, essendo stato introdotto solo successivamente, nel 2020, con l'art. 25- sexiesdecies.

In virtù del principio di legalità e di irretroattività che governa la materia, la valutazione sull'idoneità del MOG e sulla sussistenza della colpa di organizzazione avrebbe dovuto essere condotta esclusivamente in relazione alla capacità del modello di prevenire il reato effettivamente contestato come presupposto della responsabilità dell'ente, ovvero l'associazione per delinquere (art. 24-ter d.lgs. 231/2001), senza che gli scopi dell'associazione criminosa possano assumere rilevanza, non essendo consentito di dilatare l'area della responsabilità dell'ente oltre i limiti fissati dal legislatore, (si cita a sostegno Sez. 6, n. 3635 del 2013).

La Corte d'appello, invece, soffermandosi sulle anomalie e sul carattere fittizio di ogni singola spedizione, ha erroneamente parametrato il proprio giudizio sulla prevenzione dei reati-fine (contrabbando), che all'epoca non potevano fondare la responsabilità della società.

Questo vizio metodologico, secondo la difesa, inficia radicalmente la conclusione sulla colpa organizzativa dell'ente, poiché la società non poteva essere tenuta ad adottare presidi specifici per un reato non previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa, Si aggiunge, richiamando Sez. 6, n. 23401 dell'11/11/2021 e Sez. 4, n. 21704 del 28/3/2023, che: la Corte territoriale non aveva dimostrato che l'illecito contestato era stato determinato dall'inosservanza di una determinata regola cautelare; non era stata valutata l'idoneità delle misure adottate dalla società, quali la "segregazioni delle funzioni" e la previsione di "presidi di controllo", a evitare il rischio di integrazione del reato associativo, essendo stato il giudizio di efficacia delle misure parannetrato ai reati fine; non si era considerato che le procedure adottate avevano permesso all'Organismo di Vigilanza di cogliere e segnalare al Consiglio di amministrazione alcune anomalie che avevano dato "avvio all'implementazione del MOG, nonché delle procedure che lo compongono"; "la [OSCURATO:SOCIETA]. era dotata di procedure volte ad evitare fenomeni commerciali fraudolenti in esenzione di accise ed IVA ben prima che tali delitti entrassero a far parte dei reati presupposto ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies d.lgs. n. 231/ 2001 (introdotto solo nel 2020 con il d.lgs. n. 75)". 5.4 Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 125 c.p.p. e il vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni, riguardo alla confisca del profitto del reato associativo applicata, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231/2001, a MIT.

La Corte di appello ha disatteso i motivi di gravame del [OSCURATO:PERSONA] relativi alla confisca richiamando "quanto già detto a proposito delle analoghe doglianze10 -7"sollevate nell'appello [OSCURATO:SOCIETA]".

In realtà, secondo la difesa, l'appello del [OSCURATO:PERSONA] proponeva, in ordine alla confisca, tre motivi di gravame, relativi: 1) all'inesistenza di un autonomo profitto confiscabile del delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. (motivo 5); 2) alla sua erronea sovrapposizione al profitto dei reati di contrabbando (motivo 6); 3) alla errata quantificazione dello stesso, dovendosi eventualmente ammettere la confisca della sola parte di profitto effettivamente incamerata dalla MIT, al netto dei costi di produzione effettivamente sostenuti (motivo 7).

Tali motivi, secondo il ricorrente, non trovavano risposta nella sentenza. 5.5 Con il quinto motivo, si denuncia l' "inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 19 e 24-ter D.Igs. n. 231/2001, in relazione all'art. 416 c.p., con riguardo all'individuazione di un profitto del delitto di associazione per delinquere, autonomo da quello dei reati scopo del sodalizio criminale, nonché contraddittorietà o comunque manifesta illogicità della motivazione sul punto".

Si osserva che la Corte di appello ha identificato il profitto del delitto associativo "nel corrispettivo reale ricevuto per l'immissione in commercio dei tabacchi lavorati mai usciti dall'Unione europea, non senza aver chiarito il fatto che, dopo la commissione dei reati di cui al capo B) (evasione accise e IVA), era obiettivo dell'associazione appunto l'immissione in consumo dei tabacchi, cosa che avrebbe fatto conseguire un profitto del tutto distinto dal risparmio d'imposta".

La conclusione risulta conforme all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, si cita Sez. 3, n. 8785 del 4/3/2020, che, però, viene contestato dalla difesa, richiamando un opposto orientamento ermeneutico, che assumetfatto di associarsi è improduttivo di ricchezze illecite.

Si osserva, richiamando Sez. 1, n. 7860 del 2015, che i vantaggi patrimoniali sono prodotti dai reati scopo, per cui, nell'orientamento prevalente, non è configurabile fra l'associazione e il profitto il nesso di pertinenzialità che, per Sez.

Unite n. 13783/2025, costituisce il primario criterio selettivo di ciò che può essere confiscato.

Si aggiunge che la conclusione cui perviene la Corte distrettuale confligge con i principi espressi da Sez.

Unite Iavarazzo (n. 25191/2014), che ha escluso che possa configurarsi un nesso di pertinenzialità fra il profitto prodotto dai reati scopo e il reato di cui all'art. 416 c.p., e da Sez. 2, n. 5730/2020 che ha ritenuto il partecipe dell'associazione responsabile del concorso nel riciclaggio dei reati scopo.

Si chiede, inoltre, che la questione sia rimessa alle Sezioni unite. 5.6 Con il sesto motivo, si denuncia "l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 2, 19 e 24-ter d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 416 c.p., con riguardo all'individuazione e alla quantificazione del profitto del delitto di associazione per delinquere, quale reato presupposto della 11responsabilità da reato dell'ente, da sottoporre a confisca, nonché contraddittorietà della motivazione sul punto risultante dal testo della sentenza impugnata".

Si assume che la Corte territoriale "riconosce il profitto proprio dell'associazione per delinquere nel profitto tratto dall'operazione di successiva immissione in consumo dei tabacchi lavorati, asseritamente mai usciti dal territorio dell'Unione Europea" così creando una distinzione fra "il profitto delle condotte di contrabbando, identificato nel solo risparmio d'imposta, dal profitto qt*/ dell'associazione, che coinciderebbe con /corrispettivo reale ricevuto per la successiva vendita dei tabacchi, attività a cui sarebbe stata preordinata l'associazione criminale asseritamente costituita in seno alla M.I.T.".

Si assume, altresì, che l'operazione di contrabbando "si conclude quando il prodotto inizia a circolare sul mercato e, dunque, il reato può dirsi consumato solo al momento di immissione in consumo del prodotto stesso", per cui il profitto derivante dalla vendita del tabacco va imputato al reato di contrabbando non al reato associativo.

Si contesta, ancora, il quantum del profitto confiscabile lamentando che la sentenza non determina l'ammontare del vantaggio economico percepito di MIT e non si era tenuto conto dei costi leciti, ovvero quelli sostenuti per la produzione delle sigarette.

6. Con memoria trasmessa il 12/3/2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che: l'inidoneità del modello organizzativo era stata rapportata dalla Corte territoriale al reato di contrabbando, introdotto però come reato presupposto dell'illecito ed d.lgs. 231/2001 sono nel 2020, per effetto del d.lgs. n. 75; il giudizio di idoneità del modello organizzativo doveva essere sviluppato collocandosi al momento in cui il reato era stato commesso.

Si sottolinea, ancora, che il modello organizzativo adottato era stato via via implementato introducendo ulteriori cautele e che la sentenza non individua la regola cautelare che si assume violata nella costruzione dell'assetto di prevenzione del rischio reato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano inammissibili per le ragioni di seguito esposte.

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, denuncia una illogicità della motivazione sostenendo che la sussistenza del dolo richiesto dalle norme incriminatrici era stato desunto attraverso un ragionamento probatorio che aveva sostanzialmente ignorato le misure adottate da MIT per verificare l'effettiva fuoriuscita del tabacco venduto dall'area comunitaria, ritenute dai ricorrenti come incompatibili con la conclusione cui pervengono le sentenze. 12Le censure difensive non si confrontano, però, con l'articolata motivazione che sorregge la condanna. 1.1 I giudici di appello hanno, in primo luogo, osservato che gli acquirenti del tabacco "non erano operatori autorizzati nell'ambito del monopolio fiscale del tle" né avrebbero potuto figurare "come esportatori ai fini delle pratiche doganali", non essendo autorizzati a operare nel territorio dell'Unione.

MIT, quindi, per effetto della clausola ex works inserita nei contratti, perdeva il possesso della merce al momento in cui il veicolo che li trasportava usciva dallo stabilimento di Chiaravalle ma restava garante del pagamento dell'accisa sino a quando l'ufficio doganale di uscita non avesse comunicato, tramite il sistema doganale AIDA, all'ufficio di esportazione che il tabacco lavorato, sottoposto sino al quel momento al regime di sospensione dai tributi, avevaRtelasciato il territorio comunitario.

In considerazione degli obblighi assunti, quindi, MIT avrebbe dovuto selezionare accuratamente gli operatori extracomunitari con cui stipulare i contratti di promozione e vendita e verificare scrupolosamente che le società acquirenti adempissero gli obblighi assunti, primo fra tutti l'ambito territoriale di esecuzione del contratto.

I giudici di merito hanno, quindi, opportunamente sottolineato, acquirente per acquirente, gli allarmanti dati che erano emersi dai superficiali controlli preliminari che Sicignano effettuava sugli operatori segnalati da [OSCURATO:PERSONA], verifiche, condotte tramite le piattaforme Cribis o [OSCURATO:PERSONA], che permettevano di accertare solamente "l'esistenza della società", il "suo ambito operativo" e "banca tramite cui operava".

La sentenza impugnata rivela, in proposito, che: le prime indagini sulla società di [OSCURATO:PERSONA], la Forexbot, risalgono al 2013 (secondo il teste Valli) o, secondo Sicignano, addirittura nel 2014, in ogni caso, certamente dopo almeno due anni dall'instaurazione del rapporto di collaborazione; i controlli preliminari avevano rivelato che [OSCURATO:PERSONA] aveva quale oggetto sociale il commercio di cereali, sementi e animali, non aveva recapiti nei documenti di registrazione, non risultava essere intestataria di utenze telefoniche e la lettera di richiesta informazioni era rimasta senza risposta; [OSCURATO:PERSONA] risultava cancellata il 28/11/2011, e ciononostante era subentrata a [OSCURATO:PERSONA], su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], nel contratto di fornitura e promozione, in relazione a una fornitura del febbraio 2012; [OSCURATO:PERSONA] era irreperibile ai recapiti telefonici e all'indirizzo e-mail conosciuti; [OSCURATO:PERSONA] era stata registrato il 23/8/2011, operava nel settore dei servizi finanziari e aveva un capitale sociale di 193,00 euro; Ligero risultava registrata il 1/10/2023, aveva un capitale sociale di C 260,00 ed era rimasto ignoto l'oggetto sociale; 13Help L D operava nel settore delle costruzioni; la società [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita il mese precedente alla stipula del contratto, avvenuta il 18/10/2014, e aveva un capitale sociale di 5,40 euro, non risultava reperibile all'indirizzo indicato tanto che lo stesso Sicignano, all'esito del controllo preliminare, nonostante la sua indulgenza, non poté fare a meno di manifestare le sue perplessità. 1.2 Non maggiore attenzione MIT prestava alle anomalie e agli inadempimenti che connotarono la fase esecutiva dei contratti.

E, difatti, ogni qual volta Sicignano o altri dipendenti di MIT avevano segnalato una qualche criticità, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attivavano [OSCURATO:PERSONA] e, insieme, trovavano soluzioni, talvolta rabberciate, che, comunque, sopivano i dubbi all'interno di MIT evitando che fossero disposte verifiche sugli acquirenti esteri.

A mero titolo esemplificativo, fra le tante circostanze valorizzate dai giudici di merito, si segnalano: la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., interpellata, all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dalla società Italrevi, revisore dei conti MIT, aveva comunicato non soltanto che non esisteva il credito di C 21.000,00 risultante dalla contabilità di MIT ma che non aveva mai avuto alcun rapporto con la S.p.A.; l'allarmante risposta, portata a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ebbe quale unica conseguenza che i due ricorrenti investirono della questione [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli l'invio di "un foglio di carta" da sottoporre ai revisori, spiegando che l'esigenza non era derivata da una loro iniziativa; "foglio" che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inviato il mese seguente e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ritenuto sofficiente nonostante la difformità "stilistiche e grafiche" che presentava rispetto alla prima comunicazione e le discrasie esistenti fra le firme [OSCURATO:PERSONA] apposte sulle due missive; le forniture spedite a [OSCURATO:PERSONA] erano state saldata da una società rumena, TIX Comert, che aveva la medesima sede della Zolyx, società che avrebbe pagato il carico di tabacco lavorato destinato a [OSCURATO:PERSONA]; gli importi dei pagamenti relativi alle spedizioni effettuate a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non corrispondono a quelli inseriti nelle fatture, risultando, ad esempio, che Zolyx aveva effettuato un bonifico di C 137.500,00 a fronte di un valore della merce acquistata da [OSCURATO:PERSONA] pari a C 111.650,00; la società [OSCURATO:PERSONA] era subentrata a [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto con MIT benché la polizia polacca avesse segnalato, in relazione alla "spedizione n. 1080 del 18/1/2012", che, al controllo alla frontiera di Korczowa, il veicolo utilizzato trasportava 243 cartoni di tabacco lavorato anziché i 1243 indicati nei documenti doganali; una delle cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] (viaggio 9) era stata saldata da Zolyx mediante un bonifico di C 137.500,00 fronte di una fattura di C 111.650,00 e, in un'altra occasione, (viaggio 14), il tabacco risultava essere uscito 44_, 14dal territorio comunitario alla dogana di [OSCURATO:PERSONA], in Romania, lo stesso giorno della partenza da Chiaravalle; la società EER [OSCURATO:PERSONA] L.L.C. con sede a Dubai aveva saldato forniture effettuate sia a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che della [OSCURATO:PERSONA], circostanza che aveva allarmato finanche Sicignano che aveva manifestato le sue perplessità a [OSCURATO:PERSONA] rilevando non erano chiari i rapporti della società pagatrice e la [OSCURATO:PERSONA]; i dubbi di Sicignano allarmarono [OSCURATO:PERSONA] inducendolo a contattare [OSCURATO:PERSONA] ma non allo scopo di verificare la destinazione del tabacco ma nel senso opposto, cioè per chiedere un'integrazione documentale che potesse acquietare Sicignano concordando con il sodale la versione da adottare; due trasporti diretti allo stabilimento doganale MK [OSCURATO:PERSONA], ubicato a Goteborg, a circa 1830 Km dal confine italiano, risultavano dai documenti doganali essere arrivati a destinazione dopo appena 20 ore dal superamento del confine di Stato a Ferretti; nel caso di una spedizione effettuata in favore di Ligero, il 28/7/2014 (viaggio n. 64), la società acquirente, il 31/7/2014, tramite [OSCURATO:PERSONA], aveva comunicato di aver aveva ricevuto l'intero carico ordinato benché il 30/7/2014 la Guardia di Finanza di Teano avesse sequestrato una parte significativa della merce; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati informati del sequestro e ciononostante non si allarmarono quando [OSCURATO:PERSONA] trasmise loro il "receipt of the goods"; il 17/11/2014 Avertura cominicò, anche, a [OSCURATO:PERSONA] e a Sicignano che la lettera di sospensione dei rapporti inviata a Ligero non era stata recapitata al destinatario perché sconosciuto; nei pochi casi in cui MIT aveva ricevuto la copia del documento di accompagnamento attestante la ricezione della merce da parte del destinatario, la copia firmata dall'acquirente non era quella che quest'ultimo avrebbe dovuto ricevere con i prodotti ma quella del mittente, che [OSCURATO:PERSONA] inviava a [OSCURATO:PERSONA] al momento della partenza del veicolo da Chiaravalle. / D( quadro generale che si ricava da tali dati e che, come osservato dal Tribunale, l'intera gestione del "pacchetto clienti" era anomala.

E difatti: MIT non aveva contatti diretti con gli acquirenti o con i vettori; le società acquirenti si avvicendavano "con tempi e modalità convulse" senza che intervenissero fra le parti comunicazioni relative allo scioglimento del rapporto o, anche, solo indagini per comprendere la perdita del cliente; in alcune occasioni il nuovo cliente subentrava in crediti vantati dal precedente. 1.3 La sentenza di primo grado, infine, non si sottrae al confronto con l'argomento difensivo incentrato sull'implementazione dei controlli ma lo confuta rappresentando le misure enfatizzate dalla difesa come ulteriori artifici, adottati per eludere le indagini della Guardia di Finanza che avevano lambito MIT, tant'è che non avevano minimamente inciso sui traffici dell'associazione delinquenziale.l, 15Si legge a pag. 215 della sentenza di primo grado che, a partire dal viaggio 64, relativo alla spedizione di tabacco alla Ligero in data 21/7/2014, a bordo dell'auto utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] e dal collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per seguire il veicolo che trasportava il tabacco, era stato installato un dispositivo GPS i cui dati erano elaborati da una ditta specializzata, la [OSCURATO:PERSONA].

A pag. 223 della sentenza di primo grado, si legge che alle 18,48 del 16/10/2014, orario in cui il camion che trasportava il tabacco lavorato venduto da MIT a Help risultava, dai documenti doganali, aver superato il confine rumeno di Siret, la vettura di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovava a 255 km di distanza.

L'omesso controllo, però, non solo non venne comunicato da [OSCURATO:PERSONA] a MIT ma non fu neppure rilevato da coloro che avrebbero dovuto analizzare i dati trasmessi dal GPS.

A pag. 223, ancora, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato che gli autisti del camion che scortava avrebbero varcato il confine utilizzando la dogana di Albita e le ragioni per cui doveva ritenersi che il veicolo fosse sempre rimasto nel territorio comunitario.

A pag. 225 si ricostruisce la spedizione effettuata in 23/10/2014, che rivela che la merce partita da Chiaravalle il 23/10/2014 e destinata ad Albita, al confine fra Romania e Moldavia, era stato controllato il 29/11/2014 alla frontiera di Zahony e, benché i sigilli doganali fossero intatti, sul veicolo si trovavano 916 cartoni di sigarette marca Brass non dichiarate mentre mancava gran parte del carico spedito da MIT.

Si è, quindi, in presenza di molteplici elementi che convergono, come efficacemente sintetizzato dal Tribunale, nel dimostrare che "i rapporti contrattuali del presente processo sono riconducibili ad unità e vedono, in realtà la presenza solo di due centri di interesse: la MIT, da una parte, e l'organizzazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] o da lui celata, dall'altro [con la logica conseguenza della ] totale indifferenza, da parte di tutti i soggetti, al mutamento delle controparti contrattuali, alla loro conoscenza, alla loro solvibilità". 1.1 È, questo, l'apparato argomentativo la cui tenuta logica il primo motivo tenta di scardinare rappresentando, come indici della buona fede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i controlli, affidati a [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito, anche a [OSCURATO:PERSONA], disposti dopo che MIT era stata lambita dalle indagini della Guardia di Finanza e a seguito delle sollecitazioni di Palmerini, presidente dell'organismo di vigilanza.

L'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], però,nella ricostruzione dei giudici di merito, ebbe quale unico effetto quello di dare ulteriore copertura all'attività dell'associazione a delinquere.

E, difatti, i carichi di tabacco lavorato destinati alle ditte individuate da [OSCURATO:PERSONA] continuarono a partire da Chiaravalle senza mai varcare le frontiere dell'unione per raggiungere i depositi cui erano dirette. 161.fLe censure veicolate dal motivo in valutazione sono quindi, in primo luogo generiche, in quanto prive di un reale confronto con il ragionamento probatorio complessivo dei giudici di merito.

Come il giudice di merito non può limitarsi ad una considerazione atomistica e parcellizzata delle prove, dovendo invece prima valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa per poi procedere al loro esame globale, selezionando quelli rilevanti, volto ad accertare se il fatto criminoso possa essere attribuito all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale (ex plurimis, Sez. 1, n. 20416 del 20/04/2016; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017), il ricorrente non può, per converso, limitarsi a censurare l'intrinseca validità probante del singolo elemento istruttorio isolatamente considerato, qualora quest'ultimo sia parte di un complesso quadro accusatorio che, integralmente valutato, conduca inevitabilmente alla pronuncia di colpevolezza, stante l'assenza di ipotesi alternative dotate di un maggiore grado di certezza probatoria.

Enfatizzare i controlli affidati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ignorando che tale misura era stata disposta dopo che MIT era stata interessata dalle indagini della Guardia di Finanza e che aveva attestato la regolarità di spedizioni che non avevano comportato il trasporto del tabacco lavorato fuori dal territorio dell'Unione, come osservato dai giudici di merito, attribuisce all'elemento un significato dimostrativo che la complessiva motivazione della Corte territoriale non giustifica.

Il motivo, inoltre, attenendo al valore dimostrativo dell'elemento probatorio e al suo peso nel ragionamento inferenziale dei giudici di merito postula valutazioni che esulano dei limiti del controllo di legittimità.

Devono, pertanto, essere richiamati gli incontrastati orientamenti di questa Carter da !unge) tempo consolidati (Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 - 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01).

Va, infatti, ancora una volta chiarito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della 17decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria a essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo del provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio.

Esula dai poteri della Cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794)

2. Generici e comunque estrani al perimetro del controllo di legittimità risultano il secondo e il quarto motivo, che denunciano il travisamento della prova per omissione, lamentando che la motivazione non prende in consideraziont molteplici telefonate, che erano state segnalate con il gravame, le cui trascrizioni costituiscono le ultime 91 pagine dei ricorsi.

Va ricordato che vertendosi in tema di deduzione di travisamento per omissione, il ricorrente, a pena d'inammissibilità, deve non solo dimostrare l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante ma anche indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

Tale requisito è stato anche più recentemente richiamato, ai fini dell'osservanza del principio di specificità, in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti: "è necessario che il ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). 182.1 Ebbene, i ricorsi si limitano a richiamare gli stralci di ventuno telefonate afferenti alla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con l'organismo di vigilanza, all'implementazione dei controlli, al monitoraggio dei trasporti e alla sanzione fiscale per í trasporti in Lituani, che, si assume, militerebbero contro l'ipotesi accusatoria.

Sennonché tali profili sono esaminati dai giudici di merito che pervengono a conclusione opposte a quelle prospettate nei ricorsi, rilevando che i controlli erano inadeguati, il monitoraggio apparente e la collaborazione con l'organismo di vigilanza di facciata.

I ricorsi, inoltre, non individuano, nel coacervo di intercettazioni richiamate, quali sarebbero gli elementi di prova disarticolanti del ragionamento probatorio in quanto trascurati o travisati, cosicché i motivi in esame sono affetti da genericità. 2.2 Va, anche, ricordato, in punto di diritto, che è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento consentendo così l'individuazione dell'iter logico che ha condotto alla soluzione adottata con la conseguenza che non ha rilevo, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a deduzioni difensive prospettate con il gravame, qualora si tratti di argomento disatteso dalla motivazione complessivamente considerata deduzione complessivamente relativa, o la mancata analisi di determinati elementi probatori. è stato precisato, sotto quest'ultimo profilo, rilevato che "un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite.

Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili.

Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argornentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 1 del 11.11.1998 n. 13528)" (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 (dep. 2015), Bianchetti).

La medesima sentenza afferma il principio, del tutto pacifico nel panorama giurisprudenziale di legittimità, secondo cui "in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; né l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5 6/5/1999 n. 7588)". 192.3 In definitiva, quindi, i ricorsi, tramite le oltre novanta pagine di trascrizioni riprodotte persegue una nuova e più favorevole valutazione di una parte del materiale intercettativo, nelle intenzioni della difesa da condursi scindendolo dal restante materiale probatorio.

Tale pretesa, però, si pone al di fuori dell'orizzonte del giudice di legittimità e condanna i motivi all'inammissibilità.

3. Manifestamente infondato risulta il terzo motivo di impugnazione.

La motivazione, alle pagg. 91 e 92, dimostra che la Corte territoriale ha correttamente compreso la questione sollevata dalla difesa in ordine alle copie fonetica di tutte le intercettazioni e non soltanto di quelle trasmesse al GIP a sostegno della richiesta di misure cautelari.

I ricorsi, inoltre, non contestano che l'istanza del 24/6/2016 spiegava che l'esigenza di rilascio di copia integrale dei supporti digitali e magnetici trovava causa nell'esigenza di controllare, ascoltando l'intercettazione, la corrispondenza con il materiale cartaceo processuale.

Sulla questione la risposta data alle censure difensive dalla Corte territoriale è ancipite. 3.1 Un primo argomento, non condivisibile, assume che, a tutto voler concedere, sarebbe ravvisabile una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., che avrebbe dovuto essere eccepita all'udienza preliminare.

Le nullità a regime intermedio, però, insorte prima del giudizio, possono essere dedotte fino alla sentenza di primo grado, risultando applicabile la previsione dell'art. 180 c.p.p. e non quella dell'art. 181 comma 2 c.p.p. 3.2 Risulta, invece, corretto il secondo argomento che fonda il rigetto dell'eccezione.

La più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che "in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 02, relativa ad una fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva.

In senso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725 - 02)" (Sez. 3, n. 33651 dell'8/7/2022, Cicala).

Tale decisione si pone in linea con una precedente che aveva rilevato che la questione della mancata consegna di copia delle registrazioni, non costituendo una causa di inutilizzabilità della prova, potrebbe integrare una causa di nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di difesa con la conseguenza 20che grava sulla parte che la eccepisca "una puntuale deduzione quanto alle conseguenze concrete della mancanza di disponibilità delle registrazioni", conseguenze che non possono esaurirsi nell'esigenza di controllo sull'operato dell'accusa, la cui tutela è assicurata dal diritto di ascolto (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 02). 3.2.1 Venendo al caso in esame, la sintesi della Corte di appello dà atto, e sul punto non vi è alcuna effettiva contestazione delle difese, che fu data piena disponibilità, oltre che per l'ascolto delle conversazioni, anche per il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni.

Le richieste di copie, invece, secondo la sentenza impugnata furono presentate con riferimento alla generalità delle intercettazioni o a un numero assai elevato e legata all'esigenza di un controllo dell'operato del PM e della PG, essendo finalizzata a verificare la corrispondenza fra le registrazioni e il materiale cartaceo.

A ciò si aggiunga che le registrazioni furono poste a disposizioni delle difese il 5/11/2015 e che sino al 8/11/2016, data dell'ultima istanza, non risulta che le difese avessero chiesto di poter procedere all'ascolto delle intercettazioni o di ottenere copia di specifiche intercettazioni, benché, come si desume dalla prima istanza, la cernita delle telefonate di interesse potesse giovarsi della sintesi della polizia giudiziaria.

I ricorsi, inoltre, assumono che le registrazioni avrebbero richiesto "centinaia di ore di ascolto" ma non forniscono alcun dato specifico al riguardo né chiariscono se tale stima sia relativa alle sole intercettazioni che non avevano costituito oggetto della richiesta di misure cautelari, risultando dal provvedimento del 20/10/2016 che, con l'esecuzione delle ordinanze applicative delle misure cautelari, erano state messi a disposizione delle difese i file audio trasmesse al GIP unitamente alla richiesta, file di cui, però, come sottolineato dalla sentenza impugnata, le difese non avevano richiesto il rilascio di copia.

Da una parte, quindi, le istanze difensive rigettate avevano a oggetto tutte le intercettazioni o una parte considerevole delle medesime senza l'indicazione di uno specifico interesse che potesse giustificare la divulgazione di conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, così da non consentire di individuare la lesione del diritto di difesa prospettata con l'eccezione.

Dall'altra, l'eccezione è generica in quanto non specifica la ragione per la quale non fu possibile, tramite l'ascolto delle intercettazioni non utilizzate per le misure cautelari, circoscrivere l'ambito di interesse così da limitare la richiesta del rilascio di duplicati dei file audio.

La prospettata compronnissione delle garanzie difensive risulta, pertanto, indinnostrata, così comportando l'inammissibilità del motivo.

4. Inammissibili in quanto manifestamente infondati o non proposti con il gravame risultano i motivi di impugnazione proposti da [OSCURATO:PERSONA]. 214.1 II primo motivo denuncia, in primo luogo, la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza.

Va ricordato che la violazione dell'art. 522 c.p.p., non riguardando l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del difensore quando ne è obbligatoria la presenza, costituisce una causa di nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all'art. 180 c.p.p. che, ove si assuma commessa dal giudice di primo grado e non eccepita in sede di appello, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 2, n. 11125 del 23/6/1992 Rv. 192555; Sez. 4, n. 14180 del 29/11/2005, Rv. 233952; Sez. 6, n. 10094 del 22/272005, rv. 231833; Sez. 6, n. 12620 del 25/3/2010, Rv. 246740)" ( Sez. 3, n. 45012 del 23/9/2014, Saidi).

Orbene, dalla sintesi dei motivi di appello riportata in sentenza non risulta che la questione sia stata sollevata con il gravame.

Il quinto motivo del gravame, infatti, nella sintesi riportata dalla Corte territoriale, fa sì cenno alla posizione di broker di [OSCURATO:PERSONA], fondante l'eccezione di nullità, ma al solo fine di dimostrare che non avrebbe conseguito alcun interesse dall'attività illecita contestata.

Tale sintesi non è contestata dal ricorrente, come sarebbe stato suo onere fare se avesse ritenuto che il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata era incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066 - 01; Sez. 2, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01).

La sostanziale sovrapponibilità delle ricostruzioni recepite dai giudici di merito consente di concludere che la violazione denunciata, se avvenuta, sia da addebitare in primo luogo al Tribunale, sarebbe stato, quindi, onere del difensore, sollevare la questione con l'appello.

Da tali premesse discende che le censura in scrutinio è stata tardivamente sollevate, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013 ), Bonaffini, Rv. 256631 - 01; Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01). 4.1.1 Venendo agli ulteriori argomenti proposti con il motivo, anche della questione prospettante l'inidoneità delle fatture emesse da MIT ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 non vi è traccia nella sintesi dei motivi di appello.

La censura difensiva, oltre che tardiva, risulta anche priva del necessario confronto con la motivazione contestata.

L 22Nella ricostruzione dei giudici di merito le fatture incriminate erano strumentali a consentire alla filiera di distribuzione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] di poter disporre del tabacco lavorato della MIT evadendo le accise e le imposte indirette.

Con tale ricostruzione il ricorso non si confronta, assumendo la difesa che le fatture, in quanto esenti IVA, non "avrebbero potuto essere utilizzate per le finalità di evasione di IVA, posto che gli acquirenti della merce mai avrebbero potuto servirsi di tali fatture per abbattere il proprio debito IVA, simulando pagamenti di IVA esclusi in radice".

Non è questa la chiave di lettura adottata dall'imputazione e dai giudici di merito, in quanto attraverso le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti il tabacco usciva dallo stabilimento di Chiaravalle usufruendo di un regime, quello delle esportazioni, incompatibile con la commercializzazione nel territorio dell'Unione, così da sollevare tutta la filiera di distribuzione dagli oneri del pagamento delle accise e dell'IVA.

Le fatture incriminate, quindi, consentivano di applicare il regime previsto per le operazioni extracomunitarie, eludendo la previsione dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1995, per cui procuravano un vantaggio immediato e diretto all'acquirente, consistente nella disponibilità del tabacco lavorato irregolarmente svincolato, che prescindeva dalla disponibilità delle "fatture con IVA maggiorata" cui fa riferimento il ricorso.

Il motivo non coglie, quindi, che la falsa fatturazione, secondo il maccanismo fraudolento contestato e ritenuto, non aveva lo scopo di documentare "un costo inesistente o un'esistente esborso di IVA", così che "i fantomatici acquirenti che avrebbero ricevuto la merce senza IVA. ..avrebbero potuta rivenderla con VIVA, così lucrando l'imposta" ma quello di consentire l'illecito svincolo dei tabacchi prelevati dallo stabilimento di Chiaravalle, così da consentirne la commercializzazione nel territorio dell'Unione evadendo l'accisa e le imposte indirette.

Questa è la ricostruzione che fonda la condanna e, con tale ipotesi ricostruttiva e con la motivazione che la sorregge, il motivo in esame, come i successivi, non si confronta. 4.1.2 Il motivo, ancora, assegna a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di intermediario fra MIT e gli acquirenti.

Non è questo il ruolo che le sentenze di merito attribuiscono al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] è "il fulcro dell'intera attività criminosa" (pag. 243 della sentenza di primo grado), costituendo l'anello di congiunzione fra il segmento dell'organizzazione che produceva il tabacco lavorato e la struttura che si occupava della commercializzazione dei prodotti MIT nel territorio dell'Unione. 4.2 Tardivo e generico, per le ragioni già esposte, risulta anche il secondo motivo, anche questo incentrato sulla inidoneità delle fatture MIT a consentire all'utilizzatore di abbattere fittiziamente l'attivo di un soggetto fiscale non 23confrontandosi, come già detto, con la ricostruzione contestata, che collega le fatture con la possibilità di disporre nel territorio dell'Unione dei prodotti MIT evadendo sia le imposte indirette che l'accisa sui tabacchi lavorati. 4.3 Il terzo motivo, prospettante l'inutilizzabilità della deposizione di Cantalamessa quale veicolo di introduzione di dati e informazioni tratti dal fascicolo del pubblico ministero che non avrebbero potuto essere acquisiti nel corso del dibattimento è generico non precisando le informazioni illegittimamente acquisite e le norme che sarebbero state violate.

Va ricordato che nulla preclude che l'agente di polizia giudiziaria sia chiamato a ricostruire oralmente lo sviluppo delle indagini, risultando l'utilizzabilità delle informazioni regolate dai divieti di cui all'art.195 comma 4 c.p.p. e, "negli altri casi", dalle disposizioni di cui ai primi tre commi del medesimo articolo. 4.4 Manifestamente infondato risulta il quarto motivo, attingendo il medesimo singoli passaggi motivazionale della sentenza impugnata senza confrontarsi con un ragionamento probatorio che pone [OSCURATO:PERSONA] al centro di un'organizzazione delinquenziale composta, da una parte, dal nucleo degli intranei al MIT che operavano per consentire che ingenti quantitativi di tabacco lavorato potessero lasciare il deposito di Chiaravalle in regime di sospensione benché destinati al mercato comunitario, e, dall'altra, dalla struttura organizzativa, che disponeva di veicoli, personale e basi logistiche in grado di ricevere e piazzare sul mercato tonnellate di tabacco lavorato fraudolentemente sottratto al regime impositivo previsto per il settore. 4.5 II quinto motivo risulta inammissibile per le considerazioni già esposte, risultando gli argomenti proposti non dedotti con il gravame e comunque generici, in quanto privi di un effettivo confronto con la motivazione contestata, che individua lo scopo di evasione nella sottrazione del regime impositivo previsto per la commercializzazione del tabacco lavorato nel territorio comunitario e non nell'utilizzazione di "fatture con IVA maggiorata". 4.6 in sesto e settimo motivo risultano improntati alla medesima strategia difensiva, contestando singoli passaggi del ragionamento probatorio, peraltro del tutto marginali, risultando il giudizio di falsità dei documenti doganali di uscita fondato non su generiche notizie circa la corruzione di pubblici ufficiali stranieri, ma su dati di fatto specifici e verificati che, però, I motivo ignora.

Il Tribunale, per ciascuno delle spedizioni incriminate, ha indicato gli elementi probatori che dimostravano che il tabacco lavorato non era mai uscito dal territorio dell'unione per cui le attestazioni dell'ufficio doganale di uscita erano non veridiche.

In tale trama argomentativa, talvolta, si fa riferimento a rogatorie che davano atto che erano in corso indagini sulla polizia di frontiera, ma l'informazione 24non ha alcun peso nella ricostruzione del percorso seguito dai veicoli che trasportavano il tabacco venduto da MIT.

Tale imponente compensio probatorio è semplicemente ignorato dal ricorso così condannando i motivi all'inammissibilità

5. Venendo al ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., i primi due motivi denunciano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo. 5.1 II Tribunale aveva desunto la sussistenza del vincolo associativo dal "costante rapporto fra gli imputati" che, nei rispettivi ruoli, avevano "regolarmente portata avanti l'attività dell'associazione consistente nell'immissione del mercato parallelo di tabacchi di un quantitativo assai consistente di tabacchi lavorati, con conseguente commissione dei reati fine".

Vengono, quindi, segnalati, sotto tale profilo, in "numero di spedizioni interessate dall'attività di sviamento", l'arco temporale nel quale si collocano, il costante sforzo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per superare le criticità che potevano disvelare l'attività illecita del sodalizio.

In relazione all'indeterminatezza del programma criminoso si sottolinea che le 71 spedizioni sono state eseguite utilizzando sempre il medesimo schema operativo con riferimento all'individuazione degli apparenti clienti, alla gestione dei contratti, all'esecuzione dei rapporti e al subentro di terzi pagatori, senza necessità di dover definire l'impresa delittuosa programma, se non quando erano insorte difficoltà impreviste che avevano richiesto l'adozione di misure per farvi fronte.

In relazione al requisito dell'organizzazione, il Tribunale ricostruisce una struttura composta da varie articolazioni operanti in diversi paesi.

Oltre alle ditte acquirenti, spesso società di comodo, l'associazione si serviva di realtà imprenditoriali effettivamente operanti che gli associati, ognuno dei quali svolgeva uno specifico ruolo, erano in grado di sfruttare e asservire agli scopi del sodalizio: MIT assicurava la produzione dei tabacchi lavorati e gli adempimenti necessari per consentire al tabacco di essere trasportato in regime di sospensione dai tributi; le ditte di autotrasporto, trasferivano i prodotti prelevato a Chiaravalle negli stati dove sarebbe avvenuta l'immissione nel mercato parallelo; la commercializzazione delle sigarette, inoltre, non sarebbe potuta avvenire senza una rete di distribuzione, dotata di locali di deposito e di personale, in grado di smerciare in poco tempo tonnellate di tabacco lavorato.

Tale struttura operativa era gestita da [OSCURATO:PERSONA], cui faceva capo anche il ramo della consorterie solo lambito delle indagini, essendo rimasti ignoti le modalità di realizzazione dei falsi e di "appuramento delle bollette doganali" così come la rete di distribuzione del tabacco.

Tale ricostruzione è, sia pure sinteticamente, richiamata dalla Corte territoriale, che quindi fornisce una risposta, sia pure in larga misura tratta dalla 25sentenza appellata, in relazione alla sussistenza dell'associazione a delinquere, costituente il reato presupposto della responsabilità dell'ente. 5.1.1 Tale apparato argomentativo consente già di respingere il primo motivo del ricorso.

Giova ricordare, che, in presenza di una doppia conforme in tema di affermazione di responsabilità, va ritenuta la validità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Valerio, Rv. n. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep. 2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 5.2 Generico risulta il secondo motivo, che addebita ai giudici di merito di non "aver individuato una struttura organizzativa criminale ...[anche] embrionale, autonoma rispetto all'organizzazione imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA].".

La deduzione difensiva non si confronta con la ricostruzione dei giudici di merito che individuano una struttura associativa articolata in più rami, ognuno dei quali deputato alla gestione di un particolare segmento dell'attività delittuosa, la cui attuazione era permessa dalla capacità di avvalersi di strutture aziendali lecite, il cui ciclo produttivo veniva asservito agli scopi della compagine criminosa.

Conseguentemente, prive di aderenza alle conclusioni dei giudici di merito sono le affermazioni della ricorrente secondo cui: l'organizzazione illecita risulta appiattita su quella lecita; i sodali intranei a MIT operavano conformemente ai contratti di lavoro; la frequente interlocuzione derivava dall'inserimento nella medesima struttura imprenditoriale.

La vendita a società di comodo in regime di sospensione delle accise e di non imponibilità ai fini IVA di ingenti quantitativi di tabacco lavorato non rientrava fra le mansioni attribuite dai contratti di lavoro così come i contatti fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 26De [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] valorizzati dai giudici di merito sono quelli relativi alle fraudolente vendite delle sigarette alle società interposte non certamente funzionali al raggiungimento degli scopi leciti della [OSCURATO:SOCIETA]., inoltre, operava solo un segmento dell'organizzazione illecita, quella che riforniva la rete di distribuzione gestita da [OSCURATO:PERSONA], che era in grado di smerciare in maniera continuativa sul mercato comunitario tonnellate di tabacco lavorato eludendo i sistemi di controllo previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Il ricorso ancora propone temi relativi agli schemi contrattuali adottati da MIT e alle competenze riservate a Valli e a Sicignano per contestare il ruolo di dominus dell'attività commerciale di M.I.T. assegnato dai giudici di merito a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

L'argomento difensivo, però, ignora quanto al riguardo osservato dalla Corte d'appello, sia pure nella parte relativa all'appello di [OSCURATO:SOCIETA]., ossia che: i dossier sottoposti a Valli avevano quale fonte "il flusso informativo proveniente da [OSCURATO:PERSONA]"; Valli si limitava a "prendere atto del dossier, delle informazioni di Sicignano e firmava in contratti"; i controlli svolti da Sicignano attraverso il sistema Cribis erano "gravemente deficitari"; le segnalazioni e le richieste di chiarimenti relative alle società proposte da [OSCURATO:PERSONA] erano da Sicignano inoltrate a [OSCURATO:PERSONA] o a [OSCURATO:PERSONA] che, a loro volta, le trasmettevano a [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di intervenire; Sicignano s'interessò a [OSCURATO:PERSONA] solo nel 2013/2014, quando erano iniziate le verifiche da parte della Guardia di Finanza, e la sua indagine si limitò nel chiedere informazioni a [OSCURATO:PERSONA]; Avertura, direttore dello stabilimento, e Giardinieri, responsabile dei magazzini e del controllo fattori produttivi, avevano quali interlocutori per le spedizione dei tabacchi all'estero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Plurime e convergenti sono, pertanto, le prove che fondano la conclusione della Corte d'appello in ordine al "ruolo direttivo svolto [da [OSCURATO:PERSONA] ]" e alla posizione gerarchicamente sovraordinata occupata con riferFmento sia alla parte produttiva che commerciale. 5.3 Venendo al terzo motivo, il ricorrente addebita, in primo luogo, alla Corte d'appello di aver valutato l'idoneità del modello organizzativo della società rispetto al rischio di contrabbando senza considerare che, all'epoca dei fatti, tale reato non era compreso nel catalogo dei reati presupposto.

Il motivo ignora, però, quanto si legge a pag. 138 della sentenza di appello che rileva come il modello organizzativo adottato il 27/7/2009 si limitava a "richiamare sostanzialmente il corpus normativo previsto dal d.l.vo 231/2001...facendo riferimento, tra l'altro, alle fattispecie di ricettazione, riciclaggio...nonché all'associazione a delinquere e all'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.., senza indicare se e quale area (funzione legale, funzione business, funzione affari istituzionali, marketing) potesse essere 27a rischio in relazione a tali reati, con un unico accenno al reato di cui all'art. 291 quater d.P.R. 43/1973" in relazione al quale era previsto che "i componenti della società potrebbero costituire o comunque far parte di associazioni finalizzate al contrabbando in Italia di tabacchi lavorati prodotti all'estero e sottratti al pagamento dei diritti che sarebbero dovuti secondo la legge italiana".

Neppure un cenno, sottolinea opportunamente la Corte d'appello, vi era nel modello organizzativo al contrabbando dei tabacchi prodotti all'interno dello stabilimento.

L'insufficiente analisi delle dinamiche criminose tipiche del settore merceologico di riferimento connota anche il modello organizzativo adottato il 31/3/2014.

La sentenza di primo grado precisa, infatti, che anche il modello organizzativo revisionato faceva riferimento all'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti lavorati esteri senza considerare che ben più concreto pericolo riguardava i prodotti della manifattura di Chiaravalle, la cui immissione nel mercato unionale parallelo non avrebbe potuto prescindere dall'esistenza di "una struttura organizzata composta da un gruppo di soggetti concordi nel commettere una serie di reati". 5.3.1 La sentenza impugnata, inoltre, non si limita a segnalare l'insufficiente indagine operata dal modello organizzativo in ordine alle attività di impresa esposte alla commissione del reato associativo ma esamina le singole spedizioni incriminate per rimarcare, dettagliatamente, secondo canoni epistemico-valutativi riconducibili alla c.d. prognosi postuma, in che misura la mancanza di presidi di controllo aveva permesso all'associazione di operare, sottraendo al regime delle accise e dell'IVA ingenti quantitativi di tabacco lavorato prodotto da MIT.

Il tema della colpa di organizzazione, peraltro, aveva già costituito oggetto delle riflessioni del Tribunale che aveva segnalato, per ognuna delle indicazioni positivizzate al comma 2 dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2001, le carenze dei modelli organizzativi che la S.p.A. aveva adottato nel corso del tempo, sottolineando: il ruolo di unico "referente operativo" assunto da [OSCURATO:PERSONA] e la possibilità del medesimo di condizionare "il flusso informativo ascendente"; il sistema di reperimento degli acquirenti, che affidava a [OSCURATO:PERSONA] "esclusiva di tutti i contatti con i clienti"; gli schemi contrattuali adottati, che, per effetto dell'inserimento della clausola ex work, facevano perdere alla S.p.A. il possesso dei tabacchi già all'uscita dello stabilimento di Chiaravalle in favore di soggetti che non erano autorizzati a operare in Italia in regime di sospensione delle accise e dell'IVA; la possibilità che terzi si sostituissero alla società acquirente nei pagamenti, senza necessità di dimostrare il rapporto sottostante.

Seguendo il solco tracciato dal Tribunale, la Corte distrettuale, attraverso l'analisi delle criticità e delle anomalie che avevano caratterizzato le operazioni commerciali prese in considerazione, non si è, quindi, mossa nella "prospettiva 28della prevenzione dei reati di contrabbando", come lamenta il motivo del ricorso in valutazione, ma ha valutato gli elementi probatori valorizzati sotto il profilo del reato associativo al fine di sottolineare l'inadeguatezza di modelli organizzativi che avevano permesso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di gestire, sottostando solo a superficiali controlli documentali, il settore commerciale della S.p.A. e a [OSCURATO:PERSONA] di curare, per conto di MIT, ogni compito "in tema di identificazione del cliente, gestione dei contratti e dei pagamenti, subentro di società terze nei pagamenti, affidamento di ogni spedizione", così impedendo alla S.p.A. di esercitare un concreto controllo sulla destinazione dei prodotti esportati.

Entrambi i giudici di merito, inoltre, si sono soffermati sull'implementazione dei sistemi di controllo adottata con l'integrazione del modello organizzativo intervenuta nel marzo del 2014, giungendo alla conclusione che le misure adottate, peraltro dopo tre anni dall'inizio della collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] e dopo "l'inizio di una verifica della Guardia di Finanza presso MIT nel luglio 2013", non avevano risolto le criticità relative ai rapporti fra MIT e le società estere acquirenti, alla mancanza di controlli sostanziali sull'operato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, in definitiva, alla possibilità per i vertici del settore commerciale di garantire il pieno controllo della manifattura determinandone le scelte industriali e commerciali.

Con tale sforzo argomentativo, però, il ricorso non si confronta, continuando a individuare quali "procedure adottate da MIT in un'ottica di prevenzione del reato di associazione per delinquere" misure, come la segregazione delle funzioni, i report di Sicignano, il monitoraggio dei camion affidato a [OSCURATO:PERSONA] e all'uomo di [OSCURATO:PERSONA], la cui idoneità a minimizzare il rischio di commissione del reato associativo è stata dai giudici di merito esclusa con motivazione priva di profili di illogicità, tanto meno manifesta. 5.4 Venendo al quarto motivo, si lamenta che la Corte d'appello non aveva dato risposta ai motivi di gravame che avevano contestato la confisca disposta ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/2001.

La Corte d'appello, sul punto, rimanda a "quanto già detto a proposito di analoghe doglianze sollevate nell'appello [OSCURATO:SOCIETA]".

Il motivo sintetizza i motivi di gravame proposti dal fallimento, prospetta poi che non erano sovrapponibili a quelli della società in bonis, non precisando, però, gli elementi di differenziazione, per poi concludere che non avevano ricevuto risposta mediante il rinvio operato dalla Corte territoriale, senza però chiarire quali degli argomenti del fallimento erano stati ignorati.

Sennonché il punto della sentenza relativo al quarto motivo dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. afferisce all'individuazione del profitto confiscabile, alla necessità che sia in rapporto di causalità diretta con il reato associativo e ai 29parametri per determinarlo, ossia ai temi che, secondo il motivo del ricorso in valutazione, erano stati sollevati dal fallimento con l'appello.

Il motivo risulta, quindi, generico non specificando i motivi di gravame che non troverebbero risposta, neppure implicita, nell'apparato argomentativo dei giudici di merito. 5.5 Venendo all'idoneità del delitto di cui all'art. 416 c.p. a generare un profitto autonomamente rispetto ai reati fine, costituente il tema dedotto con il quinto motivo, la Corte d'appello si muove nel solco della giurisprudenza assolutamente prevalente - per cui non si ritiene che vi sia ragione per rimettere la questione alle Sezioni unite- secondo cui il profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere è autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine ed è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, dai quali il reato associativo è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzativa e da un comune progetto delinquenziale (Sez. 2, n. 9206 del 10/2/2026, Giuli; Sez. 6, n. 29960 del 06/07/2022, Piscitelli, Rv. 283881 - 02; Sez. 3, n. 46162 del 14/10/2015, [OSCURATO:SOCIETA].).

Nell'ambito del predetto orientamento merita di essere menzionata Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, Lauricella, Rv. 270705 - 01 che, dopo aver dato conto sia dell'arresto che esclude tout court la possibilità di enucleare un profitto direttamente ed immediatamente derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia di quello opposto, ha sottolineato come il contrasto sia insorto "in relazione a fattispecie nelle quali si discuteva di confisca in danno di persone fisiche, e riguardano unicamente il profitto in ipotesi conseguito dai partecipanti all'associazione".

Ha, quindi, osservato che, "con riferimento alla responsabilità degli enti, la configurabilità di un profitto conseguente alla commissione del reato di associazione per delinquere trova una ineludibile conferma testuale nell'art. 24- ter d.

Igs. n. 231 del 2001, a norma del quale nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del profitto del reato di cui all'art. 416 c.p. commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso: detta disposizione, ove si accedesse all'orientamento che esclude tout court la possibilità di enucleare un profitto direttamente ed immediatamente derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., prevederebbe un illecito da reato in nessun caso sanzionabile, per l'impossibilità della confisca del profitto del reato stabilita in generale dall'art. 19 dello stesso decreto, in difetto sempre e comunque di un profitto confiscabile.

Una tale opzione interpretativa, che si risolverebbe — di fatto — nel ritenere che la previsione di cui all'art. 24-ter sia priva di effettiva portata innovativa, non è, peraltro, consentita". 305.5.1 La conclusione appena esposta non trova ostacolo nei principi enunciati dalla sentenza Massini (Sez.

U., n. 13783 del 26/9/2024 (dep. 2025, Rv. 287756- 02), richiamata dal ricorso, che richiedere che il profitto, per rilevare ai fini della disciplina della confisca, debba presentare il requisito della pertinenzialità, inteso nel senso che "il mutamento materiale attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, la trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica" deve derivare dal reato che lo presuppone.

Requisito la cui sussistenza, come condivisibilnnente rileva Sez. 5, n. 27569 dell'8/4/2025, Piazzetta, non è esclusa "in presenza di una concausa, ossia di un'altra causa del conseguimento del profitto, in particolare di un altro reato, purché non venga meno a cagione di quest'ultimo la derivazione causale rispetto al primo, ossia anche in presenza di concause parimenti determinanti.

In tale ipotesi, difatti, secondo i princìpi generali cui si uniforma il nostro sistema (e che trovano espressione, anzitutto, negli art. 40 e 41 cod. pen. in ordine agli elementi costitutivi del reato), quel che occorre verificare è che il nesso causale tra il reato (presupposto dell'illecito dell'ente), in relazione al quale disporre la confisca, e il profitto non sia escluso dal ricorrere di un'altra causa".

Alla luce di tali coordinate interpretative, la Corte d'appello, richiamando la sentenza di primo grado, individua il profitto conseguito dall'associazione nel "corrispettivo reale ricevuto per l'immissione in commercio dei tabacchi lavorati nel circuito parallelo europeo".

Sussiste, quindi, nella ricostruzione dei giudici di merito, un congruo e logico rapporto di derivazione tra l'incremento patrimoniale e la struttura associativa, che, attraverso i reati di contrabbando e i falsi, aveva permesso di disporre del tabacco lavorato sottratto al pagamento dell'accisa e dell'IVA.

I reati fine, quindi, per i quali non è possibile la confisca, pur concorrendo nella produzione del profitto, non interrompono il rapporto di derivazione fra il reato associativo, per il quale è consentita l'ablazione, e l'incremento patrimoniale conseguito dall'associazione delinquenziale. 5.6 Tale conclusione è attaccata, anche, dal sesto motivo che, nella prima parte, denuncia l'illogicità della scissione operata dai giudici di merito fra il profitto dei reati di contrabbando, individuato dallo svincolo irregolare delle sigarette, comportante la disponibilità in area comunitaria del tabacco lavorato ormai sottratto dal "pagamento dei diritti di Monopolio", e quello dell'associazione, individuato dal prezzo incamerato dalla vendita sul mercato parallelo.

Si sostiene, infatti, che anche in relazione al contrabbando il profitto deriva dalla vendita del tabacco e non già dalla sola sottrazione al regime di fiscalità sul medesimo gravante. e2L__ 31Tale censura, però, per quanto esposto al punto precedente, per risulta decisiva, non interrompendo il reato di contrabbando il rapporto di derivazione fra associazione e prezzo incamerato.

L'argomento difensivo, inoltre, non risulta neppure condivisibile non tenendo conto dal dato normativo valorizzato dai giudici di merito, equiparando l'art. 2 del digs. 504 del 1995, ai fini dell'esigibilità dell'accisa, l'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato allo svincolo irregolare di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo.

È, quindi, con l'appuramento delle bollette doganali o con la falsa chiusura del DAA che i reati di contrabbando giungono a consumazione.

Il profitto dell'associazione, invece, è costituito dal ricavato tratto dalla vendita del tabacco lavorato la cui disponibilità era stata acquisita tramite i reati di contrabbando e i falsi in quanto, come osservato dai giudici di merito, tale attività, benché non disvelata dalle indagini, doveva necessariamente rientrare nell'oggetto sociale della consorteria, risultando le ditte acquirenti società di comodo la cui funzione si esauriva nella fase relativa all'illegale svincolo del tabacco lavorato. 5.6.1 In relazione all'entità della confisca, la quantificazione del profitto confiscabile è stata dal Tribunale e della Corte territoriale determinata considerando l'ammontare dell'accisa e dell'IVA evasa e il prezzo incamerato dal MIT, così pervenendo al valore di C 167.884.853,00.

Il ricorrente, in primo luogo, contestata tale importo, sostenendo che si sarebbe dovuto considerare solo la parte dei profitti percepiti dagli intranei.

L'argomento, però, finisce per confondere gli intranei associati con la S.p.A. e a determinare il profitto da confiscare non con il provento dell'associazione a delinquere ma con la parte di quel profitto attribuito agli associati che erano dipendenti di MIT.

Tale impostazione non trova alcuna giustificazione nel dato normativo e nel panorama giurisprudenziale. 5.6.2 Viene, quindi, richiamata la Sez.

U. n. 26654 del 27/3/2008, [OSCURATO:PERSONA], per lamentare che dal profitto confiscabile non erano stati scomputati i costi sostenuti da MIT per la produzione del tabacco lavorato.

Il motivo, tuttavia, non risulta essere stato dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello e ciò ne determina l'inammissibilità, ex art. 609 comma 2 c.p.p., in forza del principio secondo cui non sono proponibili in sede di legittimità questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01 ; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368 - 01).

Va, comunque, in punto di diritto, osservato che la sentenza richiamata dal ricorso rifugge da concetti di matrice aziendalistica quale l'utile netto che esclude 32• dal profitto i costi sostenuti per l'esecuzione del contratto, individuando il profitto confiscabile nel complesso dei vantaggi economici casualmente derivanti dal reato, che subisce un ridimensionamento solo nel caso in cui possa operarsi una distinzione fra reato e rapporto negoziale, ponendosi in tali casi "l'esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile)".

Si legge nella sentenza: "È di agevole intuizione, infatti, la diversità strutturale tra l'impresa criminale -la cui attività economica si polarizza esclusivamente sul crimine (si pensi ad una società che opera nel solo traffico di droga)- e quella che opera lecitamente e soltanto in via episodica deborda nella commissione di un delitto.

Deve, inoltre, considerarsi che un comportamento sanzionato penalmente, dal quale derivi l'instaurazione di un rapporto contrattuale, può avere riflessi diversi sul medesimo.

Più nel dettaglio, nel caso in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione, è evidente che si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (c.d.

"reato contratto") e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca.

Se invece il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (c.d.

"reato in contratto"), è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché assolutamente lecito e valido inter partes è il contratto (eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente".

Nel caso di specie, però, l'argomento difensivo deve fare i conti con la causale dei contratti di compravendita con le società di comodo che determinarono la circolazione nel territorio dell'Unione di tabacco lavorato sottratto al regime impositivo cui era soggetto.

Tale risultato, tuttavia, assumeva rilevanza penale ai sensi dell'art. 73

I. n. 907 del 1942, all'epoca vigente, che prevedeva che "commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae in qualsiasi modo tabacchi al pagamento del diritto di monopolio ovvero del prezzo dovuto all'amministrazione dei monopoli".

Vi è, quindi, un'immediata relazione fra il contratto e gli effetti illeciti dal medesimo discendenti. 33In ogni caso, anche a voler ritenere che si ricada nel caso di specie in una ipotesi riconducibile alla categoria del reato in contratto, non per questo, comunque, l'argomento difensivo supererebbe il vaglio di ammissibilità, risultando del tutto generica l'indicazione dei costi vivi che sarebbero stati sostenuti per la produzione delle sigarette oggetto delle illecite spedizioni.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi sia stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

L'esito del giudizio comporta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la parte civile risulta costituita, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla predetta parte che si liquidano come in dispositivo, nei limiti di quanto richiesto.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 30SIP nato il 28/08/1953 eie,04.2-/A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dichiararsi inammissibili i restanti ricorsi; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si associato alle conclusioni del PG depositando conclusioni scritte e nota spese; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Ancona; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2/7/2021 il Tribunale di Ancona dichiarò: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] iosip responsabili dei reati loro ascritti ai capi A), escluse le aggravanti di cui all'articolo 416 comma 5 c.p. e 3 e 4 legge 146/2006, da B43) a B70), da C1) a C64), da D1) a D70), da El) a E4), da Fl) a F7) e, riuniti fatti in continuazione, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie; la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - da qui in poi MIT- responsabile dell'illecito amministrativo di cui al capo G) e la condannò alla sanzione pecuniaria di 300 quote pari ad euro 258,00 ciascuna per complessivi euro 77.400,00. Furono, inoltre, disposte, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la "confisca del profitto di reato ai cui ai capi da B43) a B70), anche per equivalente, fino a concorrenza di C 84.181.415,70" e, nei confronti della S.p.A., ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/2001, la confisca del profitto del reato, anche per equivalente, sino alla concorrenza di C 167.884.853,00. Gli imputati, in solido, furono anche condannati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di lite. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancora, in "parziale riforma della sentenza appellata", con riferimento agli imputati, ha dichiarato "non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi A), B), C) (fino a C43) e D) per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione" e, per l' effetto, ha rideterminato le pene in anni tre e mesi dieci di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi due di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in anni tre e mesi dieci di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]. Ha, inoltre, disposto la revoca della confisca per equivalente del profitto del reato di cui ai capi da B43) a B70) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e confermato "la confisca diretta della somma di euro 96.000,00 (novantaseimila) in giudiziale sequestro". 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e la curatela fallimentare di MIT. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, hanno proposto i seguenti motivi: 23.1 Con il primo motivo, si denuncia l'illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Assume la difesa che la Corte territoriale, pur riconoscendo l'esistenza di comportamenti degli imputati oggettivamente incompatibili con il programma fraudolento loro attribuito, li aveva liquidati come irrilevanti perché "tardivi". La difesa contesta questa svalutazione, sostenendo che la "tardività" non annulla il valore probatorio di tali condotte, le quali, al contrario, avrebbero dovuto essere interpretate come indicatori di una progressiva presa di coscienza della situazione e del tentativo di porvi rimedio, elementi che minano la certezza della sussistenza del dolo "oltre ogni ragionevole dubbio". Si deduce al riguardo che: vi era stata una costante implementazione dei sistemi di controllo: su impulso di [OSCURATO:PERSONA], infatti, MIT aveva adottato misure di controllo sempre più stringenti per monitorare le spedizioni. E, difatti: dal 2012 [OSCURATO:PERSONA] fu incaricato di scortare fisicamente i camion fino al confine nazionale; dal 2013 tale attività fu estesa fino al confine dell'Unione Europea; dal 2014 furono introdotti sistemi di tracciamento GPS sui mezzi e fu imposto l'obbligo di trasmettere fotografie che documentassero l'effettivo passaggio della merce attraverso la dogana extraeuropea. La difesa richiama, quindi, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] durante l'interrogatorio di garanzia, definite coerenti e attendibili, e un'ordinanza del Tribunale della Libertà di Ancona che, pur confermando una misura cautelare, aveva messo in luce come dalle intercettazioni "non emergeva effettivamente con chiarezza la malafede del [OSCURATO:PERSONA]". La critica mossa alla sentenza è che, di fronte a questo quadro probatorio complesso, la Corte d'appello avrebbe optato per una semplificazione illogica, ignorando elementi, ritenuti veridici, che avrebbero dovuto, quantomeno, ingenerare un dubbio ragionevole sulla piena e costante partecipazione dolosa degli imputati al presunto schema illecito 3.2 Con il secondo motivo, si lamenta la mancanza di motivazione con riferimento a una serie di intercettazioni telefoniche che si assume essere state immotivatamente trascurate dalla Corte territoriale. La difesa sostiene che la Corte d'appello ha ignorato una "corposa serie di conversazioni telefoniche intercettate" che erano state specificamente indicate nell'atto di appello come prova della buona fede e dell'assenza di dolo. Tali conversazioni riguardavano, tra l'altro, la collaborazione con l'Organismo di Vigilanza e l'implementazione di controlli interni. L'omessa analisi di questo materiale probatorio invaliderebbe, per la difesa, la motivazione. 3Le conversazioni, di cui i ricorsi riportano ampi stralci, sono state raggruppate per le aree tematiche di seguito sintetizzate: a) la collaborazione con l'Organismo di Vigilanza: a seguito di notizie su sequestri di sigarette di un'altra marca (Yesmoke), [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe mostrato proattivo e preoccupato per la legalità e l'immagine aziendale. In una telefonata con Palmerini, presidente del predetto organismo, del 25 gennaio 2013, affermò: "Noi non siamo sui camion, non è... cioè noi facciamo tutto quello che possiamo fare, quindi questo è un lavoro preziosissimo, perché mi consente di poter fare dei monitoraggi continui". Inoltre, propose di sospendere le esportazioni dirette per tutelare la società, dimostrando un atteggiamento non collusivo; b) l'implementazione di controlli e selezione dei partner commerciali: le intercettazioni mostrerebbero la ferma volontà di [OSCURATO:PERSONA] di operare solo con soggetti affidabili e nel pieno rispetto delle normative. In una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] rifiutò una proposta commerciale affermando: "...non c'ha la licenza, non c'hanno niente [...] bisogna mettere dei paletti, bisogna lavorare in maniera molto, molto.., precisa, con tutte quante le autorizzazioni". La reazione di [OSCURATO:PERSONA] alla notizia di una richiesta di pagamento di 1,6 milioni di euro da parte dell'AAMS è, poi, per la difesa, particolarmente significativa. In una telefonata del 27 maggio 2014, il ricorrente ordinò perentoriamente a [OSCURATO:PERSONA] di far rientrare immediatamente un camion: "Adesso chiami Josip e gli dici che l'AAMS ci ha scritto chiedendoci un milione e sei, quindi può fare quello che gli pare... devono prendere e farlo rientrare. ... Immediatamente deve rientrare. Non me ne frega un cazzo!". c) il monitoraggio effettivo dei trasporti: le conversazioni con il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] proverebbero, per la difesa, che i controlli non erano di facciata. In una telefonata del 10 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] conferma di aver seguito un camion e di averne documentato il passaggio: "Come no! L'ho fatta mentre stava entrando! ... Poi se una volta entrato... non è che ci scappi eh, è entrato!". In un'altra occasione, di fronte a un problema, [OSCURATO:PERSONA] istruì [OSCURATO:PERSONA] di non abbandonare il carico e di allertare la polizia se necessario, comportamento, per la difesa, incompatibile con un'intenzione fraudolenta; d) la gestione di una sanzione fiscale in Lituania: a seguito dell'irrogazione di una sanzione milionaria per una presunta frode, [OSCURATO:PERSONA] non cercò di occultare il problema, ma si attivò per fare chiarezza e per implementare i sistemi di sicurezza. In una conversazione del 18 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] ribadì la sua intenzione di impedire ogni possibile "furbata" o "paraculata" del sistema logistico. 3.3 Con il terzo motivo, si denuncia la nullità degli atti successivi all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., a causa del mancato rilascio di una copia integrale delle registrazioni audio delle intercettazioni telefoniche. La difesa deduce che nonostante reiterate richieste 4formali, alla difesa è stata negata la possibilità di ottenere una copia digitale di tutte le conversazioni intercettate, venendo invece offerta la sola possibilità di un ascolto presso gli uffici della Procura, modalità ritenuta materialmente impraticabile data l'enorme mole di registrazioni. Tale diniego avrebbe impedito alla difesa di esercitare pienamente il proprio diritto, precludendo la possibilità di svolgere un'autonoma attività investigativa e di ricercare elementi a discarico in conversazioni che l'accusa aveva ritenuto non rilevanti e quindi non trascritto. A sostegno della tesi si richiama una sentenza di questa Corte (Sez. 5, n. 38409 del 12 aprile 2017), che avrebbe stabilito che il diniego di rilasciare copia integrale delle registrazioni, quando richiesto, integra una nullità a regime intermedio per violazione del diritto di difesa. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola nei seguenti motivi. 4.1 Con il primo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in relazione al ruolo svolto nella vicenda e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La difesa sostiene che la Corte d'appello ha omesso di considerare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale mero intermediario ("broker") nei rapporti commerciali tra la società venditrice, ossia MIT, e gli acquirenti. L'attività dell'imputato, regolarmente contrattualizzata, si sarebbe, infatti, limitata all'intermediazione per cessioni di merci pagate anticipatamente e regolarmente fatturate. Il ricorso evidenzia due profili critici: sotto il profilo della illogicità della motivazione, si deduce che per configurare il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sanzionato dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, è necessario il fine di consentire a terzi l'evasione. La Corte non avrebbe spiegato come [OSCURATO:PERSONA], soggetto esterno a M.I.T., avrebbe potuto contribuire all'utilizzo di tali fatture nelle scritture contabili della società emittente. Inoltre, le fatture in questione documentavano cessioni in esenzione IVA, per cui erano strutturalmente inidonee a consentire un'evasione IVA da parte degli acquirenti, i quali non avrebbero potuto detrarsi un'imposta mai addebitata. L'eventuale evasione avrebbe richiesto l'emissione di "altre" fatture da parte di "altri" soggetti, un meccanismo che la sentenza non chiarisce né attribuisce in modo specifico; in punto di diritto, con riferimento alla violazione del principio di correlazione, si rileva che se la condanna si fonda sull'evasione IVA conseguita da "terzi acquirenti", questi non avrebbero potuto utilizzare le fatture emesse da MIT, che documentavano transazioni commerciali esenti da IVA. Di conseguenza, i fatti posti a fondamento della decisione sarebbero diversi da quelli contestati nell'imputazione, che si riferiva specificamente alle fatture MIT. Ciò integra una 5 hU-violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, vizio che determina la nullità della decisione. 4.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, anche in relazione agli artt. 2 e 9 dello stesso decreto. La difesa argomenta che la dinamica criminosa delineata nel capo E prevede un collegamento funzionale tra l'emissione della fattura falsa (art. 8) e la sua successiva utilizzazione per evadere le imposte (art. 2). Emergerebbero, quindi, due incongruenze giuridiche: le fatture emesse da MIT, essendo esenti da IVA, erano per definizione inidonee a realizzare l'evasione contestata; ammesso che un'evasione si sia verificata, questa sarebbe avvenuta tramite "altre" fatture emesse da "altri" soggetti. In tale scenario, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] imporrebbe l'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 74/2000 in quanto il ricorrente avrebbe concorso con gli altri soggetti che avevano utilizzato le fatture per evadere le imposte. 4.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 526 c.p.p. per essere la decisione fondata sulla deposizione del teste Cantalamessa, un operante di polizia giudiziaria. La difesa sostiene che tale testimonianza è stata un "veicolo anomalo" per introdurre nel dibattimento elementi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero non utilizzabili in sede dibattimentale o che avrebbero richiesto la deposizione orale delle persone direttamente a conoscenza dei fatti aventi rilevanza probatoria. Il teste, in altri termini, non avrebbe riferito su fatti da lui direttamente percepiti, ma si sarebbe limitato a "raccontare" l'intera attività investigativa, esprimendo opinioni e commenti personali. Questa modalità integrerebbe la violazione dell'art. 526 c.p.p. denunciata. Poiché la sentenza impugnata si basa in modo preponderante su tale testimonianza, la sua inutilizzabilità travolgerebbe l'intero impianto motivazionale, imponendone l'annullamento. 4.4 Con il quarto motivo, si denunciano il vizio di motivazione e il travisamento delle prove in relazione al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione per delinquere e nella commissione dei reati fine di cui alla lett. E. La sentenza afferma che l'imputato avrebbe gestito tutto il commercio con i paesi dell' Est ma non considera che la gestione delle spedizioni come broker non implica automaticamente una responsabilità per gli obblighi fiscali del cedente. Inoltre, la Corte d'appello non avrebbe fornito la prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a una struttura criminale stabile e organizzata, distinta dalla [OSCURATO:SOCIETA] motivazione si limiterebbe a sovrapporre i ruoli aziendali a quelli criminali, senza dimostrare l'esistenza di un'autonoma associazione e senza distinguere tra lacondotta di partecipazione associativa e un mero concorso di persone nel reato continuato o, al più, un concorso esterno nell'associazione. 4.5 Con il quinto motivo, si denunciano la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 nonché il vizio di motivazione in relazione all'evasione IVA dei terzi reali acquirenti. Si deduce che se il reato contestato avesse mirato a consentire l'evasione IVA a "terzi reali acquirenti", l'operazione criminosa non avrebbe potuto basarsi sulle fatture MIT (prive di IVA). L'unica ricostruzione logica implicherebbe che acquirenti finali ignoti abbiano rivenduto la merce applicando l'IVA e omettendo di versarla. La condanna, quindi, presupporrebbe: l'utilizzo di fatture diverse da quelle contestate emesse da soggetti sconosciuti che, pur non avendo pagato VIVA, avevano poi venduto il tabacco a prezzo maggiorato di IVA, poi non versata all'Erario; l'identificazione dei "venditori finali" coinvolti e l'individuazione del luogo della cessione finale. Si argomenta, quindi, che le fatture sfruttabili ai fini dell'evasione IVA potevano essere solo quelle utilizzate da "un acquirente finale" interessato ad abbattere VIVA, ma in questo caso risulterebbe integrato il diverso reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000), non contestato e comunque non cumulabile con l'art.8 per quanto previsto dall'art. 9 d.lgs. 7/2000. Si aggiunge che la punibilità dei reati fiscali presupporrebbe un danno all'Erario italiano. Poiché non è stato accertato il luogo della presunta evasione, non vi è prova che il Fisco danneggiato sia quello italiano. In assenza di tale presupposto, il reato non sarebbe punibile secondo la legge italiana. 4.6 Con il sesto motivo, si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla "destinazione e commercializzazione della merce dall'imputato né venduta né acquistata, avendo lo stesso agito sempre e solo in qualità di broker". Si lamenta, in particolare, che la Corte d'appello avrebbe addebitato all'imputato l'onere di documentare la legittima giacenza della merce in depositi fiscali. La difesa evidenzia come sia irragionevole pretendere che [OSCURATO:PERSONA], quale mero intermediario e non proprietario della merce, potesse conoscere e documentare i percorsi del prodotto dopo la vendita da parte di MIT a soggetti terzi, a fronte di una contestazione che non precisava i luoghi e l'epoca delle cessioni della merce né l'identità dei venditori finali e degli acquirenti finali. Ribaltare l'onere della prova sull'imputato in un contesto di totale incertezza su luoghi, tempi e soggetti dell'asserito illecito costituirebbe, per la difesa, una manifesta illogicità. 2_,4.7 L'ultimo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla "corruzione dei doganieri" e alla "consulenza del prof. [OSCURATO:PERSONA]". Il motivo attacca il fulcro della tesi accusatoria: la presunta corruzione di funzionari doganali che avrebbero attestato fittiziamente l'uscita della merce dal territorio UE. Il ricorso afferma che tale ipotesi è rimasta una mera congettura, priva di qualsiasi riscontro probatorio. Anzi, la difesa evidenzia come i documenti acquisiti tramite rogatorie internazionali (relative a procedimenti in Romania e Bulgaria) dimostrino l'archiviazione delle indagini per corruzione a carico di funzionari doganali. La Corte avrebbe, inoltre, travisato le risultanze in ordine alla procedura elettronica di "appurannento" delle esportazioni ignorando quanto, a proposito, esposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiarito la piena validità legale e probatoria dei flussi informatici che attestavano la regolarità delle esportazioni, a fronte della irrilevanza dei documenti cartacei di accompagnamento. La Corte, pur non potendo negare la validità del dato digitale, avrebbe illogicamente preteso dalla difesa una "ricostruzione alternativa", invertendo l'onere della prova e violando i principi fondamentali del processo penale. 5. Anche il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato ricorso avverso la sentenza deducendo i seguenti motivi. 5.1 Con il primo motivo, si denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione della sussistenza del reato di associazione per delinquere ascritto al capo A) e del conseguente illecito amministrativo dell'ente di cui al capo G), in luogo di una fattispecie di concorso di persone in una pluralità di fatti di contrabbando uniti dal vincolo della continuazione". La difesa lamenta che la Corte d'appello ha erroneamente qualificato i fatti come reato associativo anziché come un più semplice concorso di persone nel reato continuato di contrabbando e sottolinea che tale diversa qualificazione aveva costituito oggetto del gravame. La Corte territoriale, però, aveva eluso le censure difensive espresse con il primo motivo sostenendo che era generico, in quanto si sarebbe esaurito nell'elencazione degli orientamenti dì legittimità senza alcun confronto con le emergenze processuali. Si riporta, quindi, il motivo di appello per segnalare che la risposta della Corte territoriale era apparente in quanto il gravame era specifico avendo dedotto che: il ragionamento percorso dal giudice di prime cure era non condivisibile in quanto aveva tratto la prova dell'accordo associativo dai reati scopo; nessun elemento di prova era stato riportato in relazione all'elemento organizzativo strutturale del sodalizio criminale; non assumeva rilevanza la "continuità, frequenza ed intensità dei rapporti tra i soggetti imputati, in quanto, operanti nello stesso contesto d'impresa o conoscenti e legati da rapportiprofessionali"; la stessa ipotesi accusatoria era contraddittoria in quanto aveva "individuato nell'unitario disegno asseritamente perseguito dal sodalizio criminoso, volto a trarre profitto dal contrabbando di tabacco lavorato nazionale (cfr. capo A), il filo che inscrive in un medesimo disegno criminoso i reati contestati". 5.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 416 c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla "sussistenza dei requisiti costitutivi dell'associazione per delinquere comune, con riferimento, in particolare, al c.d. elemento organizzativo, nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto la coincidenza dell'associazione criminale con la struttura organizzativa d'impresa lecita di M.I.T.". Il motivo, strettamente connesso al precedente, deduce che la Corte di appello, dapprima, aveva riconosciuto che MIT non era "né impresa schermo, né mero strumento dell'associazione" per, però, subito dopo, sostenere che "le strutture societarie di pertinenza dei sodali siano state all'uopo sfruttate e le risorse asservite agli scopi dell'associazione", così finendo per far coincidere la struttura organizzativa dell'associazione criminosa con quella aziendale. La difesa sottolinea che i ruoli e le funzioni attribuiti ai singoli imputati nell'ambito del presunto schema criminoso non erano altro che le loro legittime mansioni aziendali. Si aggiunge che la Corte territoriale aveva sopperito alla mancanza di elementi in ordine agli elementi costitutivi dell'associazione utilizzando argomenti che "attengono alla colpa d'organizzazione". A sostegno di questa tesi, il ricorso cita un precedente giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. 6, n. 18055/2018), secondo cui, per affermare la responsabilità dell'ente per un reato associativo, è necessario ricostruire la struttura illecita senza trarre elementi di prova da fatti e circostanze che attengono alla lecita operatività dell'ente stesso. In altre parole, non si può dedurre l'esistenza di un'associazione per delinquere semplicemente osservando il funzionamento dell'associazione d'impresa. La Corte d'appello, secondo la difesa, sarebbe incorsa proprio in questo errore logico-giuridico, omettendo di fornire la prova di un patto criminale distinto e ulteriore rispetto all'ordinaria attività societaria. 5.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 2, 5, 6 e 24-ter d.lgs. 231/2001 e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della colpa di organizzazione per inidoneità del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001, adottato da MIT al momento al fatto, a prevenire l'illecito amministrativo di cui all'art. 24-ter d.lgs. cit. ascritto al capo G) dell'imputazione". La difesa contesta la valutazione in termini di inidoneità del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) adottato dalla società, evidenziando che la Corte territoriale aveva giudicato il MOG inefficace a prevenire il reato di contrabbando, 9senza considerare, però, che, all'epoca dei fatti contestati (2011-2014), il contrabbando non era incluso nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, essendo stato introdotto solo successivamente, nel 2020, con l'art. 25- sexiesdecies. In virtù del principio di legalità e di irretroattività che governa la materia, la valutazione sull'idoneità del MOG e sulla sussistenza della colpa di organizzazione avrebbe dovuto essere condotta esclusivamente in relazione alla capacità del modello di prevenire il reato effettivamente contestato come presupposto della responsabilità dell'ente, ovvero l'associazione per delinquere (art. 24-ter d.lgs. 231/2001), senza che gli scopi dell'associazione criminosa possano assumere rilevanza, non essendo consentito di dilatare l'area della responsabilità dell'ente oltre i limiti fissati dal legislatore, (si cita a sostegno Sez. 6, n. 3635 del 2013). La Corte d'appello, invece, soffermandosi sulle anomalie e sul carattere fittizio di ogni singola spedizione, ha erroneamente parametrato il proprio giudizio sulla prevenzione dei reati-fine (contrabbando), che all'epoca non potevano fondare la responsabilità della società. Questo vizio metodologico, secondo la difesa, inficia radicalmente la conclusione sulla colpa organizzativa dell'ente, poiché la società non poteva essere tenuta ad adottare presidi specifici per un reato non previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa, Si aggiunge, richiamando Sez. 6, n. 23401 dell'11/11/2021 e Sez. 4, n. 21704 del 28/3/2023, che: la Corte territoriale non aveva dimostrato che l'illecito contestato era stato determinato dall'inosservanza di una determinata regola cautelare; non era stata valutata l'idoneità delle misure adottate dalla società, quali la "segregazioni delle funzioni" e la previsione di "presidi di controllo", a evitare il rischio di integrazione del reato associativo, essendo stato il giudizio di efficacia delle misure parannetrato ai reati fine; non si era considerato che le procedure adottate avevano permesso all'Organismo di Vigilanza di cogliere e segnalare al Consiglio di amministrazione alcune anomalie che avevano dato "avvio all'implementazione del MOG, nonché delle procedure che lo compongono"; "la [OSCURATO:SOCIETA]. era dotata di procedure volte ad evitare fenomeni commerciali fraudolenti in esenzione di accise ed IVA ben prima che tali delitti entrassero a far parte dei reati presupposto ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies d.lgs. n. 231/ 2001 (introdotto solo nel 2020 con il d.lgs. n. 75)". 5.4 Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 125 c.p.p. e il vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni, riguardo alla confisca del profitto del reato associativo applicata, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231/2001, a MIT. La Corte di appello ha disatteso i motivi di gravame del [OSCURATO:PERSONA] relativi alla confisca richiamando "quanto già detto a proposito delle analoghe doglianze10 -7"sollevate nell'appello [OSCURATO:SOCIETA]". In realtà, secondo la difesa, l'appello del [OSCURATO:PERSONA] proponeva, in ordine alla confisca, tre motivi di gravame, relativi: 1) all'inesistenza di un autonomo profitto confiscabile del delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. (motivo 5); 2) alla sua erronea sovrapposizione al profitto dei reati di contrabbando (motivo 6); 3) alla errata quantificazione dello stesso, dovendosi eventualmente ammettere la confisca della sola parte di profitto effettivamente incamerata dalla MIT, al netto dei costi di produzione effettivamente sostenuti (motivo 7). Tali motivi, secondo il ricorrente, non trovavano risposta nella sentenza. 5.5 Con il quinto motivo, si denuncia l' "inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 19 e 24-ter D.Igs. n. 231/2001, in relazione all'art. 416 c.p., con riguardo all'individuazione di un profitto del delitto di associazione per delinquere, autonomo da quello dei reati scopo del sodalizio criminale, nonché contraddittorietà o comunque manifesta illogicità della motivazione sul punto". Si osserva che la Corte di appello ha identificato il profitto del delitto associativo "nel corrispettivo reale ricevuto per l'immissione in commercio dei tabacchi lavorati mai usciti dall'Unione europea, non senza aver chiarito il fatto che, dopo la commissione dei reati di cui al capo B) (evasione accise e IVA), era obiettivo dell'associazione appunto l'immissione in consumo dei tabacchi, cosa che avrebbe fatto conseguire un profitto del tutto distinto dal risparmio d'imposta". La conclusione risulta conforme all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, si cita Sez. 3, n. 8785 del 4/3/2020, che, però, viene contestato dalla difesa, richiamando un opposto orientamento ermeneutico, che assumetfatto di associarsi è improduttivo di ricchezze illecite. Si osserva, richiamando Sez. 1, n. 7860 del 2015, che i vantaggi patrimoniali sono prodotti dai reati scopo, per cui, nell'orientamento prevalente, non è configurabile fra l'associazione e il profitto il nesso di pertinenzialità che, per Sez. Unite n. 13783/2025, costituisce il primario criterio selettivo di ciò che può essere confiscato. Si aggiunge che la conclusione cui perviene la Corte distrettuale confligge con i principi espressi da Sez. Unite Iavarazzo (n. 25191/2014), che ha escluso che possa configurarsi un nesso di pertinenzialità fra il profitto prodotto dai reati scopo e il reato di cui all'art. 416 c.p., e da Sez. 2, n. 5730/2020 che ha ritenuto il partecipe dell'associazione responsabile del concorso nel riciclaggio dei reati scopo. Si chiede, inoltre, che la questione sia rimessa alle Sezioni unite. 5.6 Con il sesto motivo, si denuncia "l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 2, 19 e 24-ter d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 416 c.p., con riguardo all'individuazione e alla quantificazione del profitto del delitto di associazione per delinquere, quale reato presupposto della 11responsabilità da reato dell'ente, da sottoporre a confisca, nonché contraddittorietà della motivazione sul punto risultante dal testo della sentenza impugnata". Si assume che la Corte territoriale "riconosce il profitto proprio dell'associazione per delinquere nel profitto tratto dall'operazione di successiva immissione in consumo dei tabacchi lavorati, asseritamente mai usciti dal territorio dell'Unione Europea" così creando una distinzione fra "il profitto delle condotte di contrabbando, identificato nel solo risparmio d'imposta, dal profitto qt*/ dell'associazione, che coinciderebbe con /corrispettivo reale ricevuto per la successiva vendita dei tabacchi, attività a cui sarebbe stata preordinata l'associazione criminale asseritamente costituita in seno alla M.I.T.". Si assume, altresì, che l'operazione di contrabbando "si conclude quando il prodotto inizia a circolare sul mercato e, dunque, il reato può dirsi consumato solo al momento di immissione in consumo del prodotto stesso", per cui il profitto derivante dalla vendita del tabacco va imputato al reato di contrabbando non al reato associativo. Si contesta, ancora, il quantum del profitto confiscabile lamentando che la sentenza non determina l'ammontare del vantaggio economico percepito di MIT e non si era tenuto conto dei costi leciti, ovvero quelli sostenuti per la produzione delle sigarette. 6. Con memoria trasmessa il 12/3/2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che: l'inidoneità del modello organizzativo era stata rapportata dalla Corte territoriale al reato di contrabbando, introdotto però come reato presupposto dell'illecito ed d.lgs. 231/2001 sono nel 2020, per effetto del d.lgs. n. 75; il giudizio di idoneità del modello organizzativo doveva essere sviluppato collocandosi al momento in cui il reato era stato commesso. Si sottolinea, ancora, che il modello organizzativo adottato era stato via via implementato introducendo ulteriori cautele e che la sentenza non individua la regola cautelare che si assume violata nella costruzione dell'assetto di prevenzione del rischio reato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano inammissibili per le ragioni di seguito esposte. 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, denuncia una illogicità della motivazione sostenendo che la sussistenza del dolo richiesto dalle norme incriminatrici era stato desunto attraverso un ragionamento probatorio che aveva sostanzialmente ignorato le misure adottate da MIT per verificare l'effettiva fuoriuscita del tabacco venduto dall'area comunitaria, ritenute dai ricorrenti come incompatibili con la conclusione cui pervengono le sentenze. 12Le censure difensive non si confrontano, però, con l'articolata motivazione che sorregge la condanna. 1.1 I giudici di appello hanno, in primo luogo, osservato che gli acquirenti del tabacco "non erano operatori autorizzati nell'ambito del monopolio fiscale del tle" né avrebbero potuto figurare "come esportatori ai fini delle pratiche doganali", non essendo autorizzati a operare nel territorio dell'Unione. MIT, quindi, per effetto della clausola ex works inserita nei contratti, perdeva il possesso della merce al momento in cui il veicolo che li trasportava usciva dallo stabilimento di Chiaravalle ma restava garante del pagamento dell'accisa sino a quando l'ufficio doganale di uscita non avesse comunicato, tramite il sistema doganale AIDA, all'ufficio di esportazione che il tabacco lavorato, sottoposto sino al quel momento al regime di sospensione dai tributi, avevaRtelasciato il territorio comunitario. In considerazione degli obblighi assunti, quindi, MIT avrebbe dovuto selezionare accuratamente gli operatori extracomunitari con cui stipulare i contratti di promozione e vendita e verificare scrupolosamente che le società acquirenti adempissero gli obblighi assunti, primo fra tutti l'ambito territoriale di esecuzione del contratto. I giudici di merito hanno, quindi, opportunamente sottolineato, acquirente per acquirente, gli allarmanti dati che erano emersi dai superficiali controlli preliminari che Sicignano effettuava sugli operatori segnalati da [OSCURATO:PERSONA], verifiche, condotte tramite le piattaforme Cribis o [OSCURATO:PERSONA], che permettevano di accertare solamente "l'esistenza della società", il "suo ambito operativo" e "banca tramite cui operava". La sentenza impugnata rivela, in proposito, che: le prime indagini sulla società di [OSCURATO:PERSONA], la Forexbot, risalgono al 2013 (secondo il teste Valli) o, secondo Sicignano, addirittura nel 2014, in ogni caso, certamente dopo almeno due anni dall'instaurazione del rapporto di collaborazione; i controlli preliminari avevano rivelato che [OSCURATO:PERSONA] aveva quale oggetto sociale il commercio di cereali, sementi e animali, non aveva recapiti nei documenti di registrazione, non risultava essere intestataria di utenze telefoniche e la lettera di richiesta informazioni era rimasta senza risposta; [OSCURATO:PERSONA] risultava cancellata il 28/11/2011, e ciononostante era subentrata a [OSCURATO:PERSONA], su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], nel contratto di fornitura e promozione, in relazione a una fornitura del febbraio 2012; [OSCURATO:PERSONA] era irreperibile ai recapiti telefonici e all'indirizzo e-mail conosciuti; [OSCURATO:PERSONA] era stata registrato il 23/8/2011, operava nel settore dei servizi finanziari e aveva un capitale sociale di 193,00 euro; Ligero risultava registrata il 1/10/2023, aveva un capitale sociale di C 260,00 ed era rimasto ignoto l'oggetto sociale; 13Help L D operava nel settore delle costruzioni; la società [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita il mese precedente alla stipula del contratto, avvenuta il 18/10/2014, e aveva un capitale sociale di 5,40 euro, non risultava reperibile all'indirizzo indicato tanto che lo stesso Sicignano, all'esito del controllo preliminare, nonostante la sua indulgenza, non poté fare a meno di manifestare le sue perplessità. 1.2 Non maggiore attenzione MIT prestava alle anomalie e agli inadempimenti che connotarono la fase esecutiva dei contratti. E, difatti, ogni qual volta Sicignano o altri dipendenti di MIT avevano segnalato una qualche criticità, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attivavano [OSCURATO:PERSONA] e, insieme, trovavano soluzioni, talvolta rabberciate, che, comunque, sopivano i dubbi all'interno di MIT evitando che fossero disposte verifiche sugli acquirenti esteri. A mero titolo esemplificativo, fra le tante circostanze valorizzate dai giudici di merito, si segnalano: la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., interpellata, all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dalla società Italrevi, revisore dei conti MIT, aveva comunicato non soltanto che non esisteva il credito di C 21.000,00 risultante dalla contabilità di MIT ma che non aveva mai avuto alcun rapporto con la S.p.A.; l'allarmante risposta, portata a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ebbe quale unica conseguenza che i due ricorrenti investirono della questione [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli l'invio di "un foglio di carta" da sottoporre ai revisori, spiegando che l'esigenza non era derivata da una loro iniziativa; "foglio" che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inviato il mese seguente e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ritenuto sofficiente nonostante la difformità "stilistiche e grafiche" che presentava rispetto alla prima comunicazione e le discrasie esistenti fra le firme [OSCURATO:PERSONA] apposte sulle due missive; le forniture spedite a [OSCURATO:PERSONA] erano state saldata da una società rumena, TIX Comert, che aveva la medesima sede della Zolyx, società che avrebbe pagato il carico di tabacco lavorato destinato a [OSCURATO:PERSONA]; gli importi dei pagamenti relativi alle spedizioni effettuate a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non corrispondono a quelli inseriti nelle fatture, risultando, ad esempio, che Zolyx aveva effettuato un bonifico di C 137.500,00 a fronte di un valore della merce acquistata da [OSCURATO:PERSONA] pari a C 111.650,00; la società [OSCURATO:PERSONA] era subentrata a [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto con MIT benché la polizia polacca avesse segnalato, in relazione alla "spedizione n. 1080 del 18/1/2012", che, al controllo alla frontiera di Korczowa, il veicolo utilizzato trasportava 243 cartoni di tabacco lavorato anziché i 1243 indicati nei documenti doganali; una delle cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] (viaggio 9) era stata saldata da Zolyx mediante un bonifico di C 137.500,00 fronte di una fattura di C 111.650,00 e, in un'altra occasione, (viaggio 14), il tabacco risultava essere uscito 44_, 14dal territorio comunitario alla dogana di [OSCURATO:PERSONA], in Romania, lo stesso giorno della partenza da Chiaravalle; la società EER [OSCURATO:PERSONA] L.L.C. con sede a Dubai aveva saldato forniture effettuate sia a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che della [OSCURATO:PERSONA], circostanza che aveva allarmato finanche Sicignano che aveva manifestato le sue perplessità a [OSCURATO:PERSONA] rilevando non erano chiari i rapporti della società pagatrice e la [OSCURATO:PERSONA]; i dubbi di Sicignano allarmarono [OSCURATO:PERSONA] inducendolo a contattare [OSCURATO:PERSONA] ma non allo scopo di verificare la destinazione del tabacco ma nel senso opposto, cioè per chiedere un'integrazione documentale che potesse acquietare Sicignano concordando con il sodale la versione da adottare; due trasporti diretti allo stabilimento doganale MK [OSCURATO:PERSONA], ubicato a Goteborg, a circa 1830 Km dal confine italiano, risultavano dai documenti doganali essere arrivati a destinazione dopo appena 20 ore dal superamento del confine di Stato a Ferretti; nel caso di una spedizione effettuata in favore di Ligero, il 28/7/2014 (viaggio n. 64), la società acquirente, il 31/7/2014, tramite [OSCURATO:PERSONA], aveva comunicato di aver aveva ricevuto l'intero carico ordinato benché il 30/7/2014 la Guardia di Finanza di Teano avesse sequestrato una parte significativa della merce; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati informati del sequestro e ciononostante non si allarmarono quando [OSCURATO:PERSONA] trasmise loro il "receipt of the goods"; il 17/11/2014 Avertura cominicò, anche, a [OSCURATO:PERSONA] e a Sicignano che la lettera di sospensione dei rapporti inviata a Ligero non era stata recapitata al destinatario perché sconosciuto; nei pochi casi in cui MIT aveva ricevuto la copia del documento di accompagnamento attestante la ricezione della merce da parte del destinatario, la copia firmata dall'acquirente non era quella che quest'ultimo avrebbe dovuto ricevere con i prodotti ma quella del mittente, che [OSCURATO:PERSONA] inviava a [OSCURATO:PERSONA] al momento della partenza del veicolo da Chiaravalle. / D( quadro generale che si ricava da tali dati e che, come osservato dal Tribunale, l'intera gestione del "pacchetto clienti" era anomala. E difatti: MIT non aveva contatti diretti con gli acquirenti o con i vettori; le società acquirenti si avvicendavano "con tempi e modalità convulse" senza che intervenissero fra le parti comunicazioni relative allo scioglimento del rapporto o, anche, solo indagini per comprendere la perdita del cliente; in alcune occasioni il nuovo cliente subentrava in crediti vantati dal precedente. 1.3 La sentenza di primo grado, infine, non si sottrae al confronto con l'argomento difensivo incentrato sull'implementazione dei controlli ma lo confuta rappresentando le misure enfatizzate dalla difesa come ulteriori artifici, adottati per eludere le indagini della Guardia di Finanza che avevano lambito MIT, tant'è che non avevano minimamente inciso sui traffici dell'associazione delinquenziale.l, 15Si legge a pag. 215 della sentenza di primo grado che, a partire dal viaggio 64, relativo alla spedizione di tabacco alla Ligero in data 21/7/2014, a bordo dell'auto utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] e dal collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per seguire il veicolo che trasportava il tabacco, era stato installato un dispositivo GPS i cui dati erano elaborati da una ditta specializzata, la [OSCURATO:PERSONA]. A pag. 223 della sentenza di primo grado, si legge che alle 18,48 del 16/10/2014, orario in cui il camion che trasportava il tabacco lavorato venduto da MIT a Help risultava, dai documenti doganali, aver superato il confine rumeno di Siret, la vettura di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovava a 255 km di distanza. L'omesso controllo, però, non solo non venne comunicato da [OSCURATO:PERSONA] a MIT ma non fu neppure rilevato da coloro che avrebbero dovuto analizzare i dati trasmessi dal GPS. A pag. 223, ancora, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato che gli autisti del camion che scortava avrebbero varcato il confine utilizzando la dogana di Albita e le ragioni per cui doveva ritenersi che il veicolo fosse sempre rimasto nel territorio comunitario. A pag. 225 si ricostruisce la spedizione effettuata in 23/10/2014, che rivela che la merce partita da Chiaravalle il 23/10/2014 e destinata ad Albita, al confine fra Romania e Moldavia, era stato controllato il 29/11/2014 alla frontiera di Zahony e, benché i sigilli doganali fossero intatti, sul veicolo si trovavano 916 cartoni di sigarette marca Brass non dichiarate mentre mancava gran parte del carico spedito da MIT. Si è, quindi, in presenza di molteplici elementi che convergono, come efficacemente sintetizzato dal Tribunale, nel dimostrare che "i rapporti contrattuali del presente processo sono riconducibili ad unità e vedono, in realtà la presenza solo di due centri di interesse: la MIT, da una parte, e l'organizzazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] o da lui celata, dall'altro [con la logica conseguenza della ] totale indifferenza, da parte di tutti i soggetti, al mutamento delle controparti contrattuali, alla loro conoscenza, alla loro solvibilità". 1.1 È, questo, l'apparato argomentativo la cui tenuta logica il primo motivo tenta di scardinare rappresentando, come indici della buona fede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i controlli, affidati a [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito, anche a [OSCURATO:PERSONA], disposti dopo che MIT era stata lambita dalle indagini della Guardia di Finanza e a seguito delle sollecitazioni di Palmerini, presidente dell'organismo di vigilanza. L'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], però,nella ricostruzione dei giudici di merito, ebbe quale unico effetto quello di dare ulteriore copertura all'attività dell'associazione a delinquere. E, difatti, i carichi di tabacco lavorato destinati alle ditte individuate da [OSCURATO:PERSONA] continuarono a partire da Chiaravalle senza mai varcare le frontiere dell'unione per raggiungere i depositi cui erano dirette. 161.fLe censure veicolate dal motivo in valutazione sono quindi, in primo luogo generiche, in quanto prive di un reale confronto con il ragionamento probatorio complessivo dei giudici di merito. Come il giudice di merito non può limitarsi ad una considerazione atomistica e parcellizzata delle prove, dovendo invece prima valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa per poi procedere al loro esame globale, selezionando quelli rilevanti, volto ad accertare se il fatto criminoso possa essere attribuito all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale (ex plurimis, Sez. 1, n. 20416 del 20/04/2016; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017), il ricorrente non può, per converso, limitarsi a censurare l'intrinseca validità probante del singolo elemento istruttorio isolatamente considerato, qualora quest'ultimo sia parte di un complesso quadro accusatorio che, integralmente valutato, conduca inevitabilmente alla pronuncia di colpevolezza, stante l'assenza di ipotesi alternative dotate di un maggiore grado di certezza probatoria. Enfatizzare i controlli affidati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ignorando che tale misura era stata disposta dopo che MIT era stata interessata dalle indagini della Guardia di Finanza e che aveva attestato la regolarità di spedizioni che non avevano comportato il trasporto del tabacco lavorato fuori dal territorio dell'Unione, come osservato dai giudici di merito, attribuisce all'elemento un significato dimostrativo che la complessiva motivazione della Corte territoriale non giustifica. Il motivo, inoltre, attenendo al valore dimostrativo dell'elemento probatorio e al suo peso nel ragionamento inferenziale dei giudici di merito postula valutazioni che esulano dei limiti del controllo di legittimità. Devono, pertanto, essere richiamati gli incontrastati orientamenti di questa Carter da !unge) tempo consolidati (Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 - 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01). Va, infatti, ancora una volta chiarito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della 17decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria a essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo del provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio. Esula dai poteri della Cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794) 2. Generici e comunque estrani al perimetro del controllo di legittimità risultano il secondo e il quarto motivo, che denunciano il travisamento della prova per omissione, lamentando che la motivazione non prende in consideraziont molteplici telefonate, che erano state segnalate con il gravame, le cui trascrizioni costituiscono le ultime 91 pagine dei ricorsi. Va ricordato che vertendosi in tema di deduzione di travisamento per omissione, il ricorrente, a pena d'inammissibilità, deve non solo dimostrare l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante ma anche indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Tale requisito è stato anche più recentemente richiamato, ai fini dell'osservanza del principio di specificità, in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti: "è necessario che il ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). 182.1 Ebbene, i ricorsi si limitano a richiamare gli stralci di ventuno telefonate afferenti alla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con l'organismo di vigilanza, all'implementazione dei controlli, al monitoraggio dei trasporti e alla sanzione fiscale per í trasporti in Lituani, che, si assume, militerebbero contro l'ipotesi accusatoria. Sennonché tali profili sono esaminati dai giudici di merito che pervengono a conclusione opposte a quelle prospettate nei ricorsi, rilevando che i controlli erano inadeguati, il monitoraggio apparente e la collaborazione con l'organismo di vigilanza di facciata. I ricorsi, inoltre, non individuano, nel coacervo di intercettazioni richiamate, quali sarebbero gli elementi di prova disarticolanti del ragionamento probatorio in quanto trascurati o travisati, cosicché i motivi in esame sono affetti da genericità. 2.2 Va, anche, ricordato, in punto di diritto, che è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento consentendo così l'individuazione dell'iter logico che ha condotto alla soluzione adottata con la conseguenza che non ha rilevo, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a deduzioni difensive prospettate con il gravame, qualora si tratti di argomento disatteso dalla motivazione complessivamente considerata deduzione complessivamente relativa, o la mancata analisi di determinati elementi probatori. è stato precisato, sotto quest'ultimo profilo, rilevato che "un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argornentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 1 del 11.11.1998 n. 13528)" (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 (dep. 2015), Bianchetti). La medesima sentenza afferma il principio, del tutto pacifico nel panorama giurisprudenziale di legittimità, secondo cui "in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; né l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5 6/5/1999 n. 7588)". 192.3 In definitiva, quindi, i ricorsi, tramite le oltre novanta pagine di trascrizioni riprodotte persegue una nuova e più favorevole valutazione di una parte del materiale intercettativo, nelle intenzioni della difesa da condursi scindendolo dal restante materiale probatorio. Tale pretesa, però, si pone al di fuori dell'orizzonte del giudice di legittimità e condanna i motivi all'inammissibilità. 3. Manifestamente infondato risulta il terzo motivo di impugnazione. La motivazione, alle pagg. 91 e 92, dimostra che la Corte territoriale ha correttamente compreso la questione sollevata dalla difesa in ordine alle copie fonetica di tutte le intercettazioni e non soltanto di quelle trasmesse al GIP a sostegno della richiesta di misure cautelari. I ricorsi, inoltre, non contestano che l'istanza del 24/6/2016 spiegava che l'esigenza di rilascio di copia integrale dei supporti digitali e magnetici trovava causa nell'esigenza di controllare, ascoltando l'intercettazione, la corrispondenza con il materiale cartaceo processuale. Sulla questione la risposta data alle censure difensive dalla Corte territoriale è ancipite. 3.1 Un primo argomento, non condivisibile, assume che, a tutto voler concedere, sarebbe ravvisabile una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., che avrebbe dovuto essere eccepita all'udienza preliminare. Le nullità a regime intermedio, però, insorte prima del giudizio, possono essere dedotte fino alla sentenza di primo grado, risultando applicabile la previsione dell'art. 180 c.p.p. e non quella dell'art. 181 comma 2 c.p.p. 3.2 Risulta, invece, corretto il secondo argomento che fonda il rigetto dell'eccezione. La più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che "in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 02, relativa ad una fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva. In senso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725 - 02)" (Sez. 3, n. 33651 dell'8/7/2022, Cicala). Tale decisione si pone in linea con una precedente che aveva rilevato che la questione della mancata consegna di copia delle registrazioni, non costituendo una causa di inutilizzabilità della prova, potrebbe integrare una causa di nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di difesa con la conseguenza 20che grava sulla parte che la eccepisca "una puntuale deduzione quanto alle conseguenze concrete della mancanza di disponibilità delle registrazioni", conseguenze che non possono esaurirsi nell'esigenza di controllo sull'operato dell'accusa, la cui tutela è assicurata dal diritto di ascolto (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 02). 3.2.1 Venendo al caso in esame, la sintesi della Corte di appello dà atto, e sul punto non vi è alcuna effettiva contestazione delle difese, che fu data piena disponibilità, oltre che per l'ascolto delle conversazioni, anche per il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni. Le richieste di copie, invece, secondo la sentenza impugnata furono presentate con riferimento alla generalità delle intercettazioni o a un numero assai elevato e legata all'esigenza di un controllo dell'operato del PM e della PG, essendo finalizzata a verificare la corrispondenza fra le registrazioni e il materiale cartaceo. A ciò si aggiunga che le registrazioni furono poste a disposizioni delle difese il 5/11/2015 e che sino al 8/11/2016, data dell'ultima istanza, non risulta che le difese avessero chiesto di poter procedere all'ascolto delle intercettazioni o di ottenere copia di specifiche intercettazioni, benché, come si desume dalla prima istanza, la cernita delle telefonate di interesse potesse giovarsi della sintesi della polizia giudiziaria. I ricorsi, inoltre, assumono che le registrazioni avrebbero richiesto "centinaia di ore di ascolto" ma non forniscono alcun dato specifico al riguardo né chiariscono se tale stima sia relativa alle sole intercettazioni che non avevano costituito oggetto della richiesta di misure cautelari, risultando dal provvedimento del 20/10/2016 che, con l'esecuzione delle ordinanze applicative delle misure cautelari, erano state messi a disposizione delle difese i file audio trasmesse al GIP unitamente alla richiesta, file di cui, però, come sottolineato dalla sentenza impugnata, le difese non avevano richiesto il rilascio di copia. Da una parte, quindi, le istanze difensive rigettate avevano a oggetto tutte le intercettazioni o una parte considerevole delle medesime senza l'indicazione di uno specifico interesse che potesse giustificare la divulgazione di conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, così da non consentire di individuare la lesione del diritto di difesa prospettata con l'eccezione. Dall'altra, l'eccezione è generica in quanto non specifica la ragione per la quale non fu possibile, tramite l'ascolto delle intercettazioni non utilizzate per le misure cautelari, circoscrivere l'ambito di interesse così da limitare la richiesta del rilascio di duplicati dei file audio. La prospettata compronnissione delle garanzie difensive risulta, pertanto, indinnostrata, così comportando l'inammissibilità del motivo. 4. Inammissibili in quanto manifestamente infondati o non proposti con il gravame risultano i motivi di impugnazione proposti da [OSCURATO:PERSONA]. 214.1 II primo motivo denuncia, in primo luogo, la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza. Va ricordato che la violazione dell'art. 522 c.p.p., non riguardando l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del difensore quando ne è obbligatoria la presenza, costituisce una causa di nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all'art. 180 c.p.p. che, ove si assuma commessa dal giudice di primo grado e non eccepita in sede di appello, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 2, n. 11125 del 23/6/1992 Rv. 192555; Sez. 4, n. 14180 del 29/11/2005, Rv. 233952; Sez. 6, n. 10094 del 22/272005, rv. 231833; Sez. 6, n. 12620 del 25/3/2010, Rv. 246740)" ( Sez. 3, n. 45012 del 23/9/2014, Saidi). Orbene, dalla sintesi dei motivi di appello riportata in sentenza non risulta che la questione sia stata sollevata con il gravame. Il quinto motivo del gravame, infatti, nella sintesi riportata dalla Corte territoriale, fa sì cenno alla posizione di broker di [OSCURATO:PERSONA], fondante l'eccezione di nullità, ma al solo fine di dimostrare che non avrebbe conseguito alcun interesse dall'attività illecita contestata. Tale sintesi non è contestata dal ricorrente, come sarebbe stato suo onere fare se avesse ritenuto che il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata era incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066 - 01; Sez. 2, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01). La sostanziale sovrapponibilità delle ricostruzioni recepite dai giudici di merito consente di concludere che la violazione denunciata, se avvenuta, sia da addebitare in primo luogo al Tribunale, sarebbe stato, quindi, onere del difensore, sollevare la questione con l'appello. Da tali premesse discende che le censura in scrutinio è stata tardivamente sollevate, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013 ), Bonaffini, Rv. 256631 - 01; Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01). 4.1.1 Venendo agli ulteriori argomenti proposti con il motivo, anche della questione prospettante l'inidoneità delle fatture emesse da MIT ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 non vi è traccia nella sintesi dei motivi di appello. La censura difensiva, oltre che tardiva, risulta anche priva del necessario confronto con la motivazione contestata. L 22Nella ricostruzione dei giudici di merito le fatture incriminate erano strumentali a consentire alla filiera di distribuzione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] di poter disporre del tabacco lavorato della MIT evadendo le accise e le imposte indirette. Con tale ricostruzione il ricorso non si confronta, assumendo la difesa che le fatture, in quanto esenti IVA, non "avrebbero potuto essere utilizzate per le finalità di evasione di IVA, posto che gli acquirenti della merce mai avrebbero potuto servirsi di tali fatture per abbattere il proprio debito IVA, simulando pagamenti di IVA esclusi in radice". Non è questa la chiave di lettura adottata dall'imputazione e dai giudici di merito, in quanto attraverso le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti il tabacco usciva dallo stabilimento di Chiaravalle usufruendo di un regime, quello delle esportazioni, incompatibile con la commercializzazione nel territorio dell'Unione, così da sollevare tutta la filiera di distribuzione dagli oneri del pagamento delle accise e dell'IVA. Le fatture incriminate, quindi, consentivano di applicare il regime previsto per le operazioni extracomunitarie, eludendo la previsione dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1995, per cui procuravano un vantaggio immediato e diretto all'acquirente, consistente nella disponibilità del tabacco lavorato irregolarmente svincolato, che prescindeva dalla disponibilità delle "fatture con IVA maggiorata" cui fa riferimento il ricorso. Il motivo non coglie, quindi, che la falsa fatturazione, secondo il maccanismo fraudolento contestato e ritenuto, non aveva lo scopo di documentare "un costo inesistente o un'esistente esborso di IVA", così che "i fantomatici acquirenti che avrebbero ricevuto la merce senza IVA. ..avrebbero potuta rivenderla con VIVA, così lucrando l'imposta" ma quello di consentire l'illecito svincolo dei tabacchi prelevati dallo stabilimento di Chiaravalle, così da consentirne la commercializzazione nel territorio dell'Unione evadendo l'accisa e le imposte indirette. Questa è la ricostruzione che fonda la condanna e, con tale ipotesi ricostruttiva e con la motivazione che la sorregge, il motivo in esame, come i successivi, non si confronta. 4.1.2 Il motivo, ancora, assegna a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di intermediario fra MIT e gli acquirenti. Non è questo il ruolo che le sentenze di merito attribuiscono al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] è "il fulcro dell'intera attività criminosa" (pag. 243 della sentenza di primo grado), costituendo l'anello di congiunzione fra il segmento dell'organizzazione che produceva il tabacco lavorato e la struttura che si occupava della commercializzazione dei prodotti MIT nel territorio dell'Unione. 4.2 Tardivo e generico, per le ragioni già esposte, risulta anche il secondo motivo, anche questo incentrato sulla inidoneità delle fatture MIT a consentire all'utilizzatore di abbattere fittiziamente l'attivo di un soggetto fiscale non 23confrontandosi, come già detto, con la ricostruzione contestata, che collega le fatture con la possibilità di disporre nel territorio dell'Unione dei prodotti MIT evadendo sia le imposte indirette che l'accisa sui tabacchi lavorati. 4.3 Il terzo motivo, prospettante l'inutilizzabilità della deposizione di Cantalamessa quale veicolo di introduzione di dati e informazioni tratti dal fascicolo del pubblico ministero che non avrebbero potuto essere acquisiti nel corso del dibattimento è generico non precisando le informazioni illegittimamente acquisite e le norme che sarebbero state violate. Va ricordato che nulla preclude che l'agente di polizia giudiziaria sia chiamato a ricostruire oralmente lo sviluppo delle indagini, risultando l'utilizzabilità delle informazioni regolate dai divieti di cui all'art.195 comma 4 c.p.p. e, "negli altri casi", dalle disposizioni di cui ai primi tre commi del medesimo articolo. 4.4 Manifestamente infondato risulta il quarto motivo, attingendo il medesimo singoli passaggi motivazionale della sentenza impugnata senza confrontarsi con un ragionamento probatorio che pone [OSCURATO:PERSONA] al centro di un'organizzazione delinquenziale composta, da una parte, dal nucleo degli intranei al MIT che operavano per consentire che ingenti quantitativi di tabacco lavorato potessero lasciare il deposito di Chiaravalle in regime di sospensione benché destinati al mercato comunitario, e, dall'altra, dalla struttura organizzativa, che disponeva di veicoli, personale e basi logistiche in grado di ricevere e piazzare sul mercato tonnellate di tabacco lavorato fraudolentemente sottratto al regime impositivo previsto per il settore. 4.5 II quinto motivo risulta inammissibile per le considerazioni già esposte, risultando gli argomenti proposti non dedotti con il gravame e comunque generici, in quanto privi di un effettivo confronto con la motivazione contestata, che individua lo scopo di evasione nella sottrazione del regime impositivo previsto per la commercializzazione del tabacco lavorato nel territorio comunitario e non nell'utilizzazione di "fatture con IVA maggiorata". 4.6 in sesto e settimo motivo risultano improntati alla medesima strategia difensiva, contestando singoli passaggi del ragionamento probatorio, peraltro del tutto marginali, risultando il giudizio di falsità dei documenti doganali di uscita fondato non su generiche notizie circa la corruzione di pubblici ufficiali stranieri, ma su dati di fatto specifici e verificati che, però, I motivo ignora. Il Tribunale, per ciascuno delle spedizioni incriminate, ha indicato gli elementi probatori che dimostravano che il tabacco lavorato non era mai uscito dal territorio dell'unione per cui le attestazioni dell'ufficio doganale di uscita erano non veridiche. In tale trama argomentativa, talvolta, si fa riferimento a rogatorie che davano atto che erano in corso indagini sulla polizia di frontiera, ma l'informazione 24non ha alcun peso nella ricostruzione del percorso seguito dai veicoli che trasportavano il tabacco venduto da MIT. Tale imponente compensio probatorio è semplicemente ignorato dal ricorso così condannando i motivi all'inammissibilità 5. Venendo al ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., i primi due motivi denunciano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo. 5.1 II Tribunale aveva desunto la sussistenza del vincolo associativo dal "costante rapporto fra gli imputati" che, nei rispettivi ruoli, avevano "regolarmente portata avanti l'attività dell'associazione consistente nell'immissione del mercato parallelo di tabacchi di un quantitativo assai consistente di tabacchi lavorati, con conseguente commissione dei reati fine". Vengono, quindi, segnalati, sotto tale profilo, in "numero di spedizioni interessate dall'attività di sviamento", l'arco temporale nel quale si collocano, il costante sforzo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per superare le criticità che potevano disvelare l'attività illecita del sodalizio. In relazione all'indeterminatezza del programma criminoso si sottolinea che le 71 spedizioni sono state eseguite utilizzando sempre il medesimo schema operativo con riferimento all'individuazione degli apparenti clienti, alla gestione dei contratti, all'esecuzione dei rapporti e al subentro di terzi pagatori, senza necessità di dover definire l'impresa delittuosa programma, se non quando erano insorte difficoltà impreviste che avevano richiesto l'adozione di misure per farvi fronte. In relazione al requisito dell'organizzazione, il Tribunale ricostruisce una struttura composta da varie articolazioni operanti in diversi paesi. Oltre alle ditte acquirenti, spesso società di comodo, l'associazione si serviva di realtà imprenditoriali effettivamente operanti che gli associati, ognuno dei quali svolgeva uno specifico ruolo, erano in grado di sfruttare e asservire agli scopi del sodalizio: MIT assicurava la produzione dei tabacchi lavorati e gli adempimenti necessari per consentire al tabacco di essere trasportato in regime di sospensione dai tributi; le ditte di autotrasporto, trasferivano i prodotti prelevato a Chiaravalle negli stati dove sarebbe avvenuta l'immissione nel mercato parallelo; la commercializzazione delle sigarette, inoltre, non sarebbe potuta avvenire senza una rete di distribuzione, dotata di locali di deposito e di personale, in grado di smerciare in poco tempo tonnellate di tabacco lavorato. Tale struttura operativa era gestita da [OSCURATO:PERSONA], cui faceva capo anche il ramo della consorterie solo lambito delle indagini, essendo rimasti ignoti le modalità di realizzazione dei falsi e di "appuramento delle bollette doganali" così come la rete di distribuzione del tabacco. Tale ricostruzione è, sia pure sinteticamente, richiamata dalla Corte territoriale, che quindi fornisce una risposta, sia pure in larga misura tratta dalla 25sentenza appellata, in relazione alla sussistenza dell'associazione a delinquere, costituente il reato presupposto della responsabilità dell'ente. 5.1.1 Tale apparato argomentativo consente già di respingere il primo motivo del ricorso. Giova ricordare, che, in presenza di una doppia conforme in tema di affermazione di responsabilità, va ritenuta la validità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Valerio, Rv. n. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep. 2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 5.2 Generico risulta il secondo motivo, che addebita ai giudici di merito di non "aver individuato una struttura organizzativa criminale ...[anche] embrionale, autonoma rispetto all'organizzazione imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA].". La deduzione difensiva non si confronta con la ricostruzione dei giudici di merito che individuano una struttura associativa articolata in più rami, ognuno dei quali deputato alla gestione di un particolare segmento dell'attività delittuosa, la cui attuazione era permessa dalla capacità di avvalersi di strutture aziendali lecite, il cui ciclo produttivo veniva asservito agli scopi della compagine criminosa. Conseguentemente, prive di aderenza alle conclusioni dei giudici di merito sono le affermazioni della ricorrente secondo cui: l'organizzazione illecita risulta appiattita su quella lecita; i sodali intranei a MIT operavano conformemente ai contratti di lavoro; la frequente interlocuzione derivava dall'inserimento nella medesima struttura imprenditoriale. La vendita a società di comodo in regime di sospensione delle accise e di non imponibilità ai fini IVA di ingenti quantitativi di tabacco lavorato non rientrava fra le mansioni attribuite dai contratti di lavoro così come i contatti fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 26De [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] valorizzati dai giudici di merito sono quelli relativi alle fraudolente vendite delle sigarette alle società interposte non certamente funzionali al raggiungimento degli scopi leciti della [OSCURATO:SOCIETA]., inoltre, operava solo un segmento dell'organizzazione illecita, quella che riforniva la rete di distribuzione gestita da [OSCURATO:PERSONA], che era in grado di smerciare in maniera continuativa sul mercato comunitario tonnellate di tabacco lavorato eludendo i sistemi di controllo previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Il ricorso ancora propone temi relativi agli schemi contrattuali adottati da MIT e alle competenze riservate a Valli e a Sicignano per contestare il ruolo di dominus dell'attività commerciale di M.I.T. assegnato dai giudici di merito a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. L'argomento difensivo, però, ignora quanto al riguardo osservato dalla Corte d'appello, sia pure nella parte relativa all'appello di [OSCURATO:SOCIETA]., ossia che: i dossier sottoposti a Valli avevano quale fonte "il flusso informativo proveniente da [OSCURATO:PERSONA]"; Valli si limitava a "prendere atto del dossier, delle informazioni di Sicignano e firmava in contratti"; i controlli svolti da Sicignano attraverso il sistema Cribis erano "gravemente deficitari"; le segnalazioni e le richieste di chiarimenti relative alle società proposte da [OSCURATO:PERSONA] erano da Sicignano inoltrate a [OSCURATO:PERSONA] o a [OSCURATO:PERSONA] che, a loro volta, le trasmettevano a [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di intervenire; Sicignano s'interessò a [OSCURATO:PERSONA] solo nel 2013/2014, quando erano iniziate le verifiche da parte della Guardia di Finanza, e la sua indagine si limitò nel chiedere informazioni a [OSCURATO:PERSONA]; Avertura, direttore dello stabilimento, e Giardinieri, responsabile dei magazzini e del controllo fattori produttivi, avevano quali interlocutori per le spedizione dei tabacchi all'estero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Plurime e convergenti sono, pertanto, le prove che fondano la conclusione della Corte d'appello in ordine al "ruolo direttivo svolto [da [OSCURATO:PERSONA] ]" e alla posizione gerarchicamente sovraordinata occupata con riferFmento sia alla parte produttiva che commerciale. 5.3 Venendo al terzo motivo, il ricorrente addebita, in primo luogo, alla Corte d'appello di aver valutato l'idoneità del modello organizzativo della società rispetto al rischio di contrabbando senza considerare che, all'epoca dei fatti, tale reato non era compreso nel catalogo dei reati presupposto. Il motivo ignora, però, quanto si legge a pag. 138 della sentenza di appello che rileva come il modello organizzativo adottato il 27/7/2009 si limitava a "richiamare sostanzialmente il corpus normativo previsto dal d.l.vo 231/2001...facendo riferimento, tra l'altro, alle fattispecie di ricettazione, riciclaggio...nonché all'associazione a delinquere e all'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.., senza indicare se e quale area (funzione legale, funzione business, funzione affari istituzionali, marketing) potesse essere 27a rischio in relazione a tali reati, con un unico accenno al reato di cui all'art. 291 quater d.P.R. 43/1973" in relazione al quale era previsto che "i componenti della società potrebbero costituire o comunque far parte di associazioni finalizzate al contrabbando in Italia di tabacchi lavorati prodotti all'estero e sottratti al pagamento dei diritti che sarebbero dovuti secondo la legge italiana". Neppure un cenno, sottolinea opportunamente la Corte d'appello, vi era nel modello organizzativo al contrabbando dei tabacchi prodotti all'interno dello stabilimento. L'insufficiente analisi delle dinamiche criminose tipiche del settore merceologico di riferimento connota anche il modello organizzativo adottato il 31/3/2014. La sentenza di primo grado precisa, infatti, che anche il modello organizzativo revisionato faceva riferimento all'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti lavorati esteri senza considerare che ben più concreto pericolo riguardava i prodotti della manifattura di Chiaravalle, la cui immissione nel mercato unionale parallelo non avrebbe potuto prescindere dall'esistenza di "una struttura organizzata composta da un gruppo di soggetti concordi nel commettere una serie di reati". 5.3.1 La sentenza impugnata, inoltre, non si limita a segnalare l'insufficiente indagine operata dal modello organizzativo in ordine alle attività di impresa esposte alla commissione del reato associativo ma esamina le singole spedizioni incriminate per rimarcare, dettagliatamente, secondo canoni epistemico-valutativi riconducibili alla c.d. prognosi postuma, in che misura la mancanza di presidi di controllo aveva permesso all'associazione di operare, sottraendo al regime delle accise e dell'IVA ingenti quantitativi di tabacco lavorato prodotto da MIT. Il tema della colpa di organizzazione, peraltro, aveva già costituito oggetto delle riflessioni del Tribunale che aveva segnalato, per ognuna delle indicazioni positivizzate al comma 2 dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2001, le carenze dei modelli organizzativi che la S.p.A. aveva adottato nel corso del tempo, sottolineando: il ruolo di unico "referente operativo" assunto da [OSCURATO:PERSONA] e la possibilità del medesimo di condizionare "il flusso informativo ascendente"; il sistema di reperimento degli acquirenti, che affidava a [OSCURATO:PERSONA] "esclusiva di tutti i contatti con i clienti"; gli schemi contrattuali adottati, che, per effetto dell'inserimento della clausola ex work, facevano perdere alla S.p.A. il possesso dei tabacchi già all'uscita dello stabilimento di Chiaravalle in favore di soggetti che non erano autorizzati a operare in Italia in regime di sospensione delle accise e dell'IVA; la possibilità che terzi si sostituissero alla società acquirente nei pagamenti, senza necessità di dimostrare il rapporto sottostante. Seguendo il solco tracciato dal Tribunale, la Corte distrettuale, attraverso l'analisi delle criticità e delle anomalie che avevano caratterizzato le operazioni commerciali prese in considerazione, non si è, quindi, mossa nella "prospettiva 28della prevenzione dei reati di contrabbando", come lamenta il motivo del ricorso in valutazione, ma ha valutato gli elementi probatori valorizzati sotto il profilo del reato associativo al fine di sottolineare l'inadeguatezza di modelli organizzativi che avevano permesso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di gestire, sottostando solo a superficiali controlli documentali, il settore commerciale della S.p.A. e a [OSCURATO:PERSONA] di curare, per conto di MIT, ogni compito "in tema di identificazione del cliente, gestione dei contratti e dei pagamenti, subentro di società terze nei pagamenti, affidamento di ogni spedizione", così impedendo alla S.p.A. di esercitare un concreto controllo sulla destinazione dei prodotti esportati. Entrambi i giudici di merito, inoltre, si sono soffermati sull'implementazione dei sistemi di controllo adottata con l'integrazione del modello organizzativo intervenuta nel marzo del 2014, giungendo alla conclusione che le misure adottate, peraltro dopo tre anni dall'inizio della collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] e dopo "l'inizio di una verifica della Guardia di Finanza presso MIT nel luglio 2013", non avevano risolto le criticità relative ai rapporti fra MIT e le società estere acquirenti, alla mancanza di controlli sostanziali sull'operato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, in definitiva, alla possibilità per i vertici del settore commerciale di garantire il pieno controllo della manifattura determinandone le scelte industriali e commerciali. Con tale sforzo argomentativo, però, il ricorso non si confronta, continuando a individuare quali "procedure adottate da MIT in un'ottica di prevenzione del reato di associazione per delinquere" misure, come la segregazione delle funzioni, i report di Sicignano, il monitoraggio dei camion affidato a [OSCURATO:PERSONA] e all'uomo di [OSCURATO:PERSONA], la cui idoneità a minimizzare il rischio di commissione del reato associativo è stata dai giudici di merito esclusa con motivazione priva di profili di illogicità, tanto meno manifesta. 5.4 Venendo al quarto motivo, si lamenta che la Corte d'appello non aveva dato risposta ai motivi di gravame che avevano contestato la confisca disposta ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/2001. La Corte d'appello, sul punto, rimanda a "quanto già detto a proposito di analoghe doglianze sollevate nell'appello [OSCURATO:SOCIETA]". Il motivo sintetizza i motivi di gravame proposti dal fallimento, prospetta poi che non erano sovrapponibili a quelli della società in bonis, non precisando, però, gli elementi di differenziazione, per poi concludere che non avevano ricevuto risposta mediante il rinvio operato dalla Corte territoriale, senza però chiarire quali degli argomenti del fallimento erano stati ignorati. Sennonché il punto della sentenza relativo al quarto motivo dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. afferisce all'individuazione del profitto confiscabile, alla necessità che sia in rapporto di causalità diretta con il reato associativo e ai 29parametri per determinarlo, ossia ai temi che, secondo il motivo del ricorso in valutazione, erano stati sollevati dal fallimento con l'appello. Il motivo risulta, quindi, generico non specificando i motivi di gravame che non troverebbero risposta, neppure implicita, nell'apparato argomentativo dei giudici di merito. 5.5 Venendo all'idoneità del delitto di cui all'art. 416 c.p. a generare un profitto autonomamente rispetto ai reati fine, costituente il tema dedotto con il quinto motivo, la Corte d'appello si muove nel solco della giurisprudenza assolutamente prevalente - per cui non si ritiene che vi sia ragione per rimettere la questione alle Sezioni unite- secondo cui il profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere è autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine ed è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, dai quali il reato associativo è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzativa e da un comune progetto delinquenziale (Sez. 2, n. 9206 del 10/2/2026, Giuli; Sez. 6, n. 29960 del 06/07/2022, Piscitelli, Rv. 283881 - 02; Sez. 3, n. 46162 del 14/10/2015, [OSCURATO:SOCIETA].). Nell'ambito del predetto orientamento merita di essere menzionata Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, Lauricella, Rv. 270705 - 01 che, dopo aver dato conto sia dell'arresto che esclude tout court la possibilità di enucleare un profitto direttamente ed immediatamente derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia di quello opposto, ha sottolineato come il contrasto sia insorto "in relazione a fattispecie nelle quali si discuteva di confisca in danno di persone fisiche, e riguardano unicamente il profitto in ipotesi conseguito dai partecipanti all'associazione". Ha, quindi, osservato che, "con riferimento alla responsabilità degli enti, la configurabilità di un profitto conseguente alla commissione del reato di associazione per delinquere trova una ineludibile conferma testuale nell'art. 24- ter d. Igs. n. 231 del 2001, a norma del quale nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del profitto del reato di cui all'art. 416 c.p. commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso: detta disposizione, ove si accedesse all'orientamento che esclude tout court la possibilità di enucleare un profitto direttamente ed immediatamente derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., prevederebbe un illecito da reato in nessun caso sanzionabile, per l'impossibilità della confisca del profitto del reato stabilita in generale dall'art. 19 dello stesso decreto, in difetto sempre e comunque di un profitto confiscabile. Una tale opzione interpretativa, che si risolverebbe — di fatto — nel ritenere che la previsione di cui all'art. 24-ter sia priva di effettiva portata innovativa, non è, peraltro, consentita". 305.5.1 La conclusione appena esposta non trova ostacolo nei principi enunciati dalla sentenza Massini (Sez. U., n. 13783 del 26/9/2024 (dep. 2025, Rv. 287756- 02), richiamata dal ricorso, che richiedere che il profitto, per rilevare ai fini della disciplina della confisca, debba presentare il requisito della pertinenzialità, inteso nel senso che "il mutamento materiale attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, la trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica" deve derivare dal reato che lo presuppone. Requisito la cui sussistenza, come condivisibilnnente rileva Sez. 5, n. 27569 dell'8/4/2025, Piazzetta, non è esclusa "in presenza di una concausa, ossia di un'altra causa del conseguimento del profitto, in particolare di un altro reato, purché non venga meno a cagione di quest'ultimo la derivazione causale rispetto al primo, ossia anche in presenza di concause parimenti determinanti. In tale ipotesi, difatti, secondo i princìpi generali cui si uniforma il nostro sistema (e che trovano espressione, anzitutto, negli art. 40 e 41 cod. pen. in ordine agli elementi costitutivi del reato), quel che occorre verificare è che il nesso causale tra il reato (presupposto dell'illecito dell'ente), in relazione al quale disporre la confisca, e il profitto non sia escluso dal ricorrere di un'altra causa". Alla luce di tali coordinate interpretative, la Corte d'appello, richiamando la sentenza di primo grado, individua il profitto conseguito dall'associazione nel "corrispettivo reale ricevuto per l'immissione in commercio dei tabacchi lavorati nel circuito parallelo europeo". Sussiste, quindi, nella ricostruzione dei giudici di merito, un congruo e logico rapporto di derivazione tra l'incremento patrimoniale e la struttura associativa, che, attraverso i reati di contrabbando e i falsi, aveva permesso di disporre del tabacco lavorato sottratto al pagamento dell'accisa e dell'IVA. I reati fine, quindi, per i quali non è possibile la confisca, pur concorrendo nella produzione del profitto, non interrompono il rapporto di derivazione fra il reato associativo, per il quale è consentita l'ablazione, e l'incremento patrimoniale conseguito dall'associazione delinquenziale. 5.6 Tale conclusione è attaccata, anche, dal sesto motivo che, nella prima parte, denuncia l'illogicità della scissione operata dai giudici di merito fra il profitto dei reati di contrabbando, individuato dallo svincolo irregolare delle sigarette, comportante la disponibilità in area comunitaria del tabacco lavorato ormai sottratto dal "pagamento dei diritti di Monopolio", e quello dell'associazione, individuato dal prezzo incamerato dalla vendita sul mercato parallelo. Si sostiene, infatti, che anche in relazione al contrabbando il profitto deriva dalla vendita del tabacco e non già dalla sola sottrazione al regime di fiscalità sul medesimo gravante. e2L__ 31Tale censura, però, per quanto esposto al punto precedente, per risulta decisiva, non interrompendo il reato di contrabbando il rapporto di derivazione fra associazione e prezzo incamerato. L'argomento difensivo, inoltre, non risulta neppure condivisibile non tenendo conto dal dato normativo valorizzato dai giudici di merito, equiparando l'art. 2 del digs. 504 del 1995, ai fini dell'esigibilità dell'accisa, l'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato allo svincolo irregolare di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo. È, quindi, con l'appuramento delle bollette doganali o con la falsa chiusura del DAA che i reati di contrabbando giungono a consumazione. Il profitto dell'associazione, invece, è costituito dal ricavato tratto dalla vendita del tabacco lavorato la cui disponibilità era stata acquisita tramite i reati di contrabbando e i falsi in quanto, come osservato dai giudici di merito, tale attività, benché non disvelata dalle indagini, doveva necessariamente rientrare nell'oggetto sociale della consorteria, risultando le ditte acquirenti società di comodo la cui funzione si esauriva nella fase relativa all'illegale svincolo del tabacco lavorato. 5.6.1 In relazione all'entità della confisca, la quantificazione del profitto confiscabile è stata dal Tribunale e della Corte territoriale determinata considerando l'ammontare dell'accisa e dell'IVA evasa e il prezzo incamerato dal MIT, così pervenendo al valore di C 167.884.853,00. Il ricorrente, in primo luogo, contestata tale importo, sostenendo che si sarebbe dovuto considerare solo la parte dei profitti percepiti dagli intranei. L'argomento, però, finisce per confondere gli intranei associati con la S.p.A. e a determinare il profitto da confiscare non con il provento dell'associazione a delinquere ma con la parte di quel profitto attribuito agli associati che erano dipendenti di MIT. Tale impostazione non trova alcuna giustificazione nel dato normativo e nel panorama giurisprudenziale. 5.6.2 Viene, quindi, richiamata la Sez. U. n. 26654 del 27/3/2008, [OSCURATO:PERSONA], per lamentare che dal profitto confiscabile non erano stati scomputati i costi sostenuti da MIT per la produzione del tabacco lavorato. Il motivo, tuttavia, non risulta essere stato dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello e ciò ne determina l'inammissibilità, ex art. 609 comma 2 c.p.p., in forza del principio secondo cui non sono proponibili in sede di legittimità questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01 ; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368 - 01). Va, comunque, in punto di diritto, osservato che la sentenza richiamata dal ricorso rifugge da concetti di matrice aziendalistica quale l'utile netto che esclude 32• dal profitto i costi sostenuti per l'esecuzione del contratto, individuando il profitto confiscabile nel complesso dei vantaggi economici casualmente derivanti dal reato, che subisce un ridimensionamento solo nel caso in cui possa operarsi una distinzione fra reato e rapporto negoziale, ponendosi in tali casi "l'esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile)". Si legge nella sentenza: "È di agevole intuizione, infatti, la diversità strutturale tra l'impresa criminale -la cui attività economica si polarizza esclusivamente sul crimine (si pensi ad una società che opera nel solo traffico di droga)- e quella che opera lecitamente e soltanto in via episodica deborda nella commissione di un delitto. Deve, inoltre, considerarsi che un comportamento sanzionato penalmente, dal quale derivi l'instaurazione di un rapporto contrattuale, può avere riflessi diversi sul medesimo. Più nel dettaglio, nel caso in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione, è evidente che si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (c.d. "reato contratto") e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca. Se invece il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (c.d. "reato in contratto"), è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché assolutamente lecito e valido inter partes è il contratto (eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente". Nel caso di specie, però, l'argomento difensivo deve fare i conti con la causale dei contratti di compravendita con le società di comodo che determinarono la circolazione nel territorio dell'Unione di tabacco lavorato sottratto al regime impositivo cui era soggetto. Tale risultato, tuttavia, assumeva rilevanza penale ai sensi dell'art. 73 I. n. 907 del 1942, all'epoca vigente, che prevedeva che "commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae in qualsiasi modo tabacchi al pagamento del diritto di monopolio ovvero del prezzo dovuto all'amministrazione dei monopoli". Vi è, quindi, un'immediata relazione fra il contratto e gli effetti illeciti dal medesimo discendenti. 33In ogni caso, anche a voler ritenere che si ricada nel caso di specie in una ipotesi riconducibile alla categoria del reato in contratto, non per questo, comunque, l'argomento difensivo supererebbe il vaglio di ammissibilità, risultando del tutto generica l'indicazione dei costi vivi che sarebbero stati sostenuti per la produzione delle sigarette oggetto delle illecite spedizioni. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi sia stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. L'esito del giudizio comporta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la parte civile risulta costituita, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla predetta parte che si liquidano come in dispositivo, nei limiti di quanto richiesto. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21699/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris