CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Lucia ODELLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata nell'interesse di Michele VUOLO volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. fra due sentenze, rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo in anni nove e mesi sei di reclusione. 2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari che denuncia la violazione di legge con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio perché il giudice dell'esecuzione, non avvedendosi che entrambe le sentenze erano state pronunciate con il rito abbreviato, ha preso a riferimento la pena irrogata con la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 21 maggio 2014, irrevocabile in data 21 marzo 2015, su di essa effettuando l'aumento per i fatti giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 20 settembre 2010, irrevocabile in data 27 maggio 2011, e poi nuovamente applicando la diminuente per il rito. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Come correttamente denuncia il pubblico ministero ricorrente e fa rilevare nelle sue conclusioni scritte il Procuratore generale di questa Corte Suprema, il giudice dell'esecuzione ha effettivamente operato una duplicazione della riduzione per il rito abbreviato, in palese contrasto con la previsione normativa e con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale ha evidenziato che «il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato» (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838). 3.2. È il caso di evidenziare fin d'ora che il giudice dell'esecuzione, procedendo a nuovo giudizio e nella libertà delle proprie determinazioni di merito sul trattamento sanzionatorio, dovrà anche individuare quale reato, all'interno di quelli giudicati con le sentenze in discorso, sia in concreto più grave, non potendosi in ogni caso prendere a riferimento la pena irrogata per più fattispecie di reato, come sembra essere avvenuto rispetto alla sentenza della Corte d'appello di Bari del 21 maggio 2014 che ha giudicato del reato associativo mafioso e dell'associazione finalizzata al narcotraffico, tra loro unificati ex art. 81 cpv. cod. pen. Si è, infatti, chiarito che «il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). 3.3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, cui procederà il giudice dell'esecuzione, nella libertà delle proprie determinazioni di merito, ma in ossequio ai richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari. Così deciso il 19 novemb