Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:536
Testo integrale del provvedimento
62024CO0148_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 3 luglio 2025 –
UY/Commissione
(causa C‑148/24 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Sanità – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio – Spikevax – Vaccino contro il COVID‑19 – Ricorso di annullamento – Indipendenza e imparzialità dei giudici dell’Unione – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punti 22-25)
2.
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto da un ricorrente che non è destinatario dell’atto impugnato – Ricevibilità – Presupposto – Atto che produce effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Atto che non modifica la situazione giuridica del ricorrente – Carenza di interesse ad agire
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 37-43)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Assenza di incidenza diretta per il ricorrente
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 56-67)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.
2)
L’UY si fa carico delle proprie spese.