CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TORINO avverso la sentenza del 07/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 07/02/2020 con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza in data 2.4.2014 del Tribunale di Torino, ritenendo la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. prevalente rispetto alla recidiva, così rideterminando la pena inflitta all'imputato per la ricettazione di due telefoni cellulari. Deduce: 1.1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b)"."Si lamenta -scrive la difesa- l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648, cod.pen. per non aver la Corte d'Appello assolto il prevenuto pur non potendo questi intuire la provenienza illecita dei beni asseritamente ricettati e dunque in carenza dell'elemento soggettivo del reato". Secondo il ricorrente non è stato svolto alcun approfondimento in ordine all'elemento soggettivo, vale a dire in ordine alla conoscenza o alla intellegibilità della provenienza illecita del bene, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente l'inattendibilità della versione fornita da Liso. Sostiene, dunque, l'acquisizione in buona fede dei due telefoni cellulari. 1.2. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b)". Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuate di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen., pur in assenza di offesa al patrimonio, avendo riguardo allo scarso valore economico dei due telefoni cellulari, non potendosi fare riferimento ai dati in essi conservati. Aggiunge che i risalenti precedenti penali non possono considerarsi valorizzati in riferimento all'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., così che tale elemento andava positivamente valutato per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Con riguardo alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, la Corte di appello ha ritenuto inverosimile quanto dichiarato cla Liso circa il loro rinvenimento nella discarica in cui lavora, osservando che la rapina era stata perpetrata sabato notte e che l'imputato aveva utilizzato già domenica uno dei cellulari così sottratti. Sulla base di tale rilievo, poi, i Magistrati dell'appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale il possesso ingiustificato di un bene proveniente da delitto consente di ritenere sussistente anche l'elemento psicologico del reato, oltre che l'evidente materialità dello stesso (cfr. tra molte, Sez. 2, Senten2:a n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 — 01). La decisione viene avversata dal ricorrente con la reiterazione delle medesime argomentazioni esposte con il gravame, difendendo la veridicità della versione offerta da Liso, così opponendo argomentazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità, in quanto intese a offrire una lettura delle risultanze dibattimentali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme. 1.2. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha ritenuto che le evenienze illustrate con l'atto di appello (disagiate condizioni economiche e stato di disoccupazione) fossero valorizzabili ai fini della pena, ma non anche con riguardo alle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso -a fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria-, il ricorrente non oppone la denuncia di violazioni di legge o di mancanze argomentative e di manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando,, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.3. Infine -e ancora- il ricorso è inammissibile anche in relazione all'ulteriore doglianza relativa all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. La Corte di appello l'ha negata considerando il rilevante danno subito dalla persona offesa, tenendo conto della perdita dei dati conservati nei due cellulari e non solo del loro valore economico, così facendo coerente applicazione del principio di diritto secondo il quale «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa" (Tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01). Tanto porta alla manifesta infondatezza del motivo di ricorso, inteso a sostenere la tesi contraria a un assolutamente consolidato orientamento di legittimità, senza opporre argomentazioni giuridiche utili a superarlo. 3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inamnnissibi ità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così