CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1981
Cassazione n. 18975/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/07/1981 avverso l'ordinanza del 05/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. eRG 35253 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in epigrafe con cui veniva dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 581 cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara di condanna in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali 2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato è adeguatamente e congruamente motivato, là dove i Giudici, sulla scorta dei principi delle Sezioni Unite Galtelli e della novella introdotta con il d.lgs 10 ottobre 2022 n 150, hanno ritenuto che i motivi addotti fossero aspecifici perché (ri)propositivi di censure già adeguatamente ed esaustivamente scrutinate dal Tribunale e generici perché non sorrette da alcun confronto critico con le puntuali argomentazioni in fatto e in diritto. Ed invero, si dà atto (cfr pag. 3 del provvedimento) che il ricorrente aveva invocato genericamente la causa di non punibilità senza indicarne le ragioni o mettere in evidenza elementi concreti a supporto di tale deduzione; aveva altresì invocato le circostanze attenuanti generiche evocando "l'origine, la cultura e le condizioni sociali", ma senza allegare elementi concreti positivamente valutabili. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M