CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19079/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale diBologna – Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] – ha applicato ad HadarAnis la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all’art. 73, comma5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bologna il 5 giugno 2025,determinando altresì un aumento per la continuazione rispetto alla pena inflittacon sentenza irrevocabile del Tribunale di Bologna del 29 novembre 2024, n. 1939,e disponendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.2. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,denunciando, con il primo motivo, violazione di legge e carenza di motivazione inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen., e, con il secondo motivo, violazione degliartt. 29 e 81 cod. pen., per avere il giudice applicato la pena accessoriadell’interdizione perpetua dai pubblici uffici sulla base della pena complessivarisultante dal cumulo giuridico per la continuazione con la condanna irrevocabiledel 29 novembre 2024, anziché con riferimento alla pena irrogata in concreto peril reato più grave.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento senza rinvio limitatamente alla durata perpetua della penaaccessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, rideterminando la stessa in annicinque; dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile.In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’obbligo del giudicedi verificare la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc.pen. risulta assolto anche mediante una motivazione sintetica, purché nonapparente e coerente con il contenuto degli atti, quando non emergano elementiidonei a imporre una immediata declaratoria di proscioglimento. Nel caso di specie,il ricorrente non indica specifiche risultanze processuali tali da rendere manifestal’esistenza di una causa di proscioglimento, sicché la doglianza si risolve in unacontestazione meramente assertiva, priva di specificità.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.Va, in primo luogo, evidenziato che è deducibile con ricorso per cassazionel'applicazione illegale, con sentenza emessa a seguito di patteggiamento, dellapena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e che, in ogni caso,l'illegalità della pena accessoria erroneamente applicata è rilevabile d'ufficio nelgiudizio di cassazione, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 4, n.30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 – 02: Fattispecie relativaall'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale e alla sospensionedella responsabilità genitoriale durante la pena, disposte avendo riguardo alla penacomplessiva, quale risultante dall'aumento per la continuazione, piuttosto che allapena principale irrogata per il reato più grave, all'esito della comparazione tracircostanze e della diminuzione per il rito; Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025,Tanasi, Rv. 289033 – 01; Sez. 6, n. 21233 del 09/04/2025 Ud. [OSCURATO:PERSONA],Rv. 288235 - 01, con riferimento al concordato in appello).L’illegalità della pena accessoria irrogata nel caso in esame è desumibile dadue principi ermeneutici.Secondo un primo principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, aifini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici deveaversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante all’esitodelle riduzioni connesse alla scelta del rito speciale, e non già alla penaastrattamente irrogabile o a quella risultante da operazioni di cumulo giuridico. Èstato infatti chiarito che «ai fini dell’applicazione […] della pena accessoriadell’interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principaleirrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per lascelta del rito» (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980 – 01; Sez.2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, non mass. sul punto).A ciò si aggiunge l’ulteriore principio secondo il quale, nel caso in cui il giudicericonosca la continuazione tra il reato oggetto del giudizio e fatti giàdefinitivamente giudicati con sentenza irrevocabile, il suo potere decisorio ècircoscritto alla determinazione del solo aumento di pena per il nuovo reato,restando preclusa qualsiasi rivalutazione delle conseguenze penali, principali oaccessorie, della condanna già passata in giudicato. In tal senso, questa Corte haaffermato che il giudice che procede all’aumento per la continuazione «non puòcompiere una nuova valutazione circa l’applicabilità o meno di una pena accessoriain relazione alla misura della pena base inflitta dall’altro giudice con la decisioneper la quale è intervenuto il giudicato, atteso l’ostacolo costituito da questo etrattandosi di questione sottratta al suo giudizio» (Sez. 1, n. 3744 del 30/01/1992,Arbore, Rv. 189711).Il principio conserva piena validità anche nel caso – come quello in esame –in cui nella sentenza irrevocabile non sia stata applicata alcuna pena accessoria.Anche in tale ipotesi, infatti, l’assenza della pena accessoria costituisce effettoormai definitivamente cristallizzato dal giudicato, che non può essere superato omodificato valorizzando ex post il risultato del cumulo per la continuazione.3. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la sentenza impugnata hadisposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici facendo riferimento alla penacomplessiva risultante dal cumulo giuridico per la continuazione con la condannairrevocabile del 29 novembre 2024, nella quale non era stata applicata alcuna penaaccessoria. Così operando, il giudice ha erroneamente ancorato l’applicazione dellapena accessoria alla pena risultante dal cumulo per la continuazione, in contrastocon i principi di cui sopra, attribuendo peraltro al riconoscimento dellacontinuazione l’effetto di incidere retroattivamente sulla disciplina sanzionatoriadella condanna irrevocabile, introducendo una pena accessoria che il giudice delprecedente giudizio non aveva applicato e che, per effetto del giudicato, non erapiù suscettibile di valutazione.4. Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente al secondo motivo,con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui haapplicato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che deveessere eliminata, restando ferme le restanti statuizioni. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla dispostainterdizione perpetua dai pubblici uffici; statuizione che elimina.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]