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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 16705/2024

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ti altri ciacig a nouriiii. :led ari, 52 sul ricorso proposto da: d.igs. 19V3 1.1 quinte.

Y. M . cliepeo,::: g avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] , visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso e annullare con rinvio la sentenza impugnata. letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in replica alla requisitoria del PG, ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, insistendo nell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso e, comunque, associandosi alle conclusioni del PG in ordine all'accoglimento del terzo motivo.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 maggio 2023, la Corte d'appello di Genova, in par-ziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Imperia del 4 luglio 2022, appellata dal Procuratore della Repubblica e da Y.M. , dichiarava l'impu- tato colpevole del reato violenza sessuale ai danni di una donna e, ritenuta la continuazione con i reati di violazione di domicilio aggravata e di lesioni personali volontarie aggravate (capi b) e d), disapplicata la contestata recidiva, e ricono-sciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, confer-mando nel resto l'appellata sentenza, relativa a fatti contestati come commessi in data 4.09.2021.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 605, cod. proc. pen.

In sintesi, si censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare il motivo di appello con cui si contestava la mancata esclusione della recidiva.

Non rileverebbe la circostanza che i giudici di appello abbiano disapplicato la recidiva, in quanto l'esclusione sarebbe cosa diversa, potendo quest'ultima essere concessa anche in assenza di specifico motivo di impugnazione.

L'accoglimento della richie-sta di esclusione avrebbe condotto necessariamente ad un diverso giudizio di bi-lanciamento delle circostanze.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela-zione all'art. 593, commi 1 e 3, cod. proc. pen. ed all'art. 69, cod. pen. nonché correlato vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena nono-stante la disapplicazione della recidiva, con contestuale violazione del divieto di reformatio in peius.

In sintesi, si sostiene che il giudice d'appello, pur avendo disapplicato la recidiva, non avrebbe variato il giudizio di equivalenza tra le circostanze eteroge-nee, già stabilito con la sentenza di primo grado, nonostante specifica richiesta dell'imputato che instava per il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante e sulla recidiva.

Si sostiene, dunque, che la Corte d'appello, 2avendo disapplicato la recidiva, era tenuta a esprimere un giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, non essendo adeguata la motivazione secondo cui le ag-gravanti sub a), che erano le stesse contestate ai capi b) e d), fossero di partico-lare pregnanza.

L'aver poi affermato la sentenza che la disapplicazione della reci-diva dispiegasse un effetto positivo sul trattamento sanzionatorio sarebbe priva di pregio.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 538, cod. proc. pen.

In sintesi, si censura la sentenza impugnata per aver modificato le statui-zioni civili della sentenza di primo grado in assenza di impugnazione della parte civile.

Il primo giudice aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno li-quidandolo equitativamente e negando la concessione della provvisoria esecuzione richiesta.

L'appello del PM riguardava solo il capo a) e ciò non rileverebbe circa il risarcimento anche nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, non avendo la parte civile appellato la sentenza di primo grado, a differenza dell'imputato che aveva invece impugnato il punto relativo alla condanna civilistica, chiedendone la riduzione.

Dunque, l'aver il giudice di appello irrogato una provvisionale non con-cessa dal primo giudice, anche in caso di riforma della sentenza su appello del PM, sarebbe illegittimo, in quanto il relativo punto avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione da parte della parte civile, richiamando giurisprudenza di questa Corte (il riferimento è a Sez. 5, n. 19069 del 22.01.2020).

Vi sarebbe stata, dunque, una reformatio in peius della sentenza di primo grado sul punto, in as-senza delle condizioni procedurali.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 26 febbraio 2024, ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare con rinvio la sen-tenza impugnata.

Secondo il PG, il ricorso è fondato e va accolto limitatamente all'ultimo mo-tivo.

Il primo motivo riguarda la mancata esclusione della recidiva dolendosi il ricorrente dell'intervenuta disapplicazione della stessa da parte della Corte terri-toriale.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale non ha tenuto conto della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio e in sede di bilanciamento di circo-stanze ha posto le generiche in posizione di equivalenza con le altre circostanze aggravanti.

Ha motivato inoltre sulle conseguenze favorevoli derivanti dalla disap-plicazione suddetta.

Parimenti adeguatamente motivati sono i punti della sentenza relativi al trattamento sanzionatorio e al giudizio di comparazione delle circo-stanze, essendo stato fatto corretto uso dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e non 3ravvisandosi un sensibile distaccamento dai limiti edittali a fronte per altro di un'impugnazione specifica del PM sul reato di cui al capo a) della sentenza.

Il motivo riguardante le statuizioni civili della sentenza è fondato e va accolto.

La Corte territoriale ha modificato le statuizioni civili in assenza di appello della parte civile e senza che l'appello del PM incidesse sul punto.

Con ciò mostrando di far mal governo dei principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n.19069 del 2020 e n.30466 del 2019 e n.42822 del 2015.

4. In data 10 marzo 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, ha fatto pervenire, in replica alla requisitoria del PG, le proprie conclusioni scritte, insistendo nell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso e, comunque associan-dosi alle conclusioni del PG in ordine all'accoglimento del terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di istanza di discussione orale, è fondato quanto all'ultimo motivo.

2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato, al limite anche della mancanza di interesse al ricorso.

Il difensore si duole di un'asserita omessa motivazione circa il motivo di appello avente ad oggetto l'esclusione della recidiva, sostenendo che, il giudice, anziché disapplicarla, avrebbe dovuto escluderla, in quanto ciò avrebbe avuto ef-fetti favorevoli anche sul giudizio di bilanciamento.

La censura è del tutto sfornita di pregio, atteso che - al netto di quanto riportato in sentenza, dove a pag. 10, nel richiamare i motivi di appello, si eviden-zia che il difensore aveva lamentato "la mancata disapplicazione della recidiva" - gli effetti derivanti dalla "disapplicazione" della recidiva sono esattamente identici rispetto all'esclusione, assumendo quindi la censura la veste di una mera que-stione terminologica.

Come evidenziato infatti dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] "la cir-costanza aggravante, invero, può solo essere "ritenuta" ed "applicata" per i reati in relazione ai reati è contestata, ed in questo modo deve essere intesa detta espressione la quale, imprecisa sotto il profilo tecnico, è stata evidentemente uti-lizzata dal legislatore per ragioni di semplificazione semantica essendo essa riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di uno specifico status (delin- 4quente abituale, professionale e per tendenza), abbisognano di un'apposita dichia-razione che la legge espressamente prevede e disciplina agli artt. 102, 105, 108, 109 c.p." (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839).

Questo comporta che, sulla scia di quanto aveva già osservato il Giudice delle leggi (Corte cost., sentenza n. 192/2007), il giudice è sì titolare di un potere discrezionale in merito all'applicazione o meno della recidiva, ma se, nel caso con-creto, egli ritiene che l'aggravante in parola debba essere applicata, questa opera necessariamente e determina tutte le conseguenze pregiudizievoli previste dalla legge, mentre ove la "disapplichi", come avvenuto nel caso di specie, tali conse-guenze pregiudizievoli vengono meno.

Il giudice, in definitiva, è posto dinnanzi ad un'alternativa "secca": o disap-plica la recidiva (nella specie, specifica ed infraquinquennale), ed essa non spie-gherà quindi nessuno degli effetti pregiudizievoli che ad essa la legge riconnette; ovvero la ritiene sussistente, dunque, la "applica", e in tal caso procederà alla commisurazione della pena nel rispetto di tutte le limitazioni conseguenti al rico-noscimento dello status di recidivo.

Escludere la recidiva dunque non comporta effetti diversi rispetto alla sua disapplicazione, non sussistendo quindi la dedotta violazione, avendo infatti, nella specie, la Corte d'appello, in accoglimento del motivo subordinato, "disapplicato" la recidiva, specificando come la stessa avesse ad oggetto due reati "che sono gravi, ma di diversa natura rispetto a quelli per cui si procede", aggiungendo (v. pag. 13) - correttamente, in base a quanto sopra specificato - come la "disappli-cazione" della recidiva dispiegasse effetto positivo sul trattamento sanzionatorio, venendo meno l'obbligo ex art. 81, comma 3, cod. pen., di aumento di 1/3 della pena, pur con il limite dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 3.

Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Alla disapplicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale, infatti, non consegue alcun obbligo per il giudice di appello di ritenere prevalenti le circo-stanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti contestate, ben potendo egli confermare il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee, cui era pervenuto il primo giudice, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, purché ne for-nisca adeguata motivazione (da ultimo: Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Rv. 281805 - 01).

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie.

La Corte d'appello, infatti, a pag. 13 della sentenza giustifica il mantenimento del giudizio di bilanciamento in ter-5 Atmini di equivalenza delle attenuanti generiche con le residue aggravanti, pur di-sapplicando la recidiva, osservando come queste ultime fossero di particolare pre-gnanza.

Premesso che non risponde del tutto a ciò che risulta dalle imputazioni quanto sostenuto dalla difesa secondo cui motivazione non sarebbe adeguata la motivazione secondo cui le aggravanti sub a), che erano le stesse contestate ai capi b) e d), fossero di particolare pregnanza - atteso che quantomeno l'aggra-vante di aver commesso il fatto con l'uso di armi non è contestata in relazione al capo d) - si osserva come la Corte d'appello, nel giustificare la particolare pre-gnanza delle aggravanti, ha, da un lato, evidenziato che il coltello fu utilizzato a più riprese per costringere la p.o. a compiere e subire gli atti sessuali e la minaccia, puntando il coltello al viso ed al collo della vittima, di sfregiarla, appariva partico-larmente lesiva della libertà di autodeterminazione.

Del pari, la Corte territoriale ritiene rilevante l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, essendo stato invitato il reo dalla p.o. in casa sua, posto che l'imputato fu libero di compiere, sostanzialmente indisturbato protetto dagli occhi di terzi, tutte le vio-lenze, grazie all'originario consenso della donna ad ospitarlo presso la sua abita-zione, e rifiutando poi di allontanarsene.

Tale motivazione - che, osserva il [OSCURATO:PERSONA], ben avrebbe potuto giustificare, ove vi fosse stata l'impugnazione del PM sul punto, anche un giudizio di minusva-lenza delle attenuanti generiche rispetto a tali aggravanti, tenuto conto della com-plessiva gravità dei fatti - si sottrae, quindi, alle critiche mossele da parte della difesa, avendo adeguatamente fornito giustificazione la Corte d'appello delle ra-gioni della conferma del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza espresso dal primo giudice.

Nel resto, va qui ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Rv. 268473 - 01), circostanza da escludersi nel caso di specie.

4. Il terzo ed ultimo motivo è invece fondato.

I giudici territoriali, per quanto attiene alle statuizioni civili, ritengono che l'accoglimento dell'appello del PM con la condanna in ordine al reato sub a), impli-chi logicamente anche una diversa valutazione del danno cagionato alla persona offesa.

Ritengono, quindi, di dover disporre la liquidazione di tale danno in un separato giudizio civile, con revoca della liquidazione equitativa del danno disposta dal primo giudice in relazione ai soli reati di cui ai capi b) e d) della rubrica, asse-gnando una provvisionale immediatamente esecutiva in relazione al danno morale 6accertato ed alle conseguenze dei fatti sulla vita della persona offesa, considerato il contenuto di una mail prodotta dalla difesa di parte civile - determinata in 7000 euro.

Nel caso di specie, il contesto processuale è schematizzabile nei seguenti termini: il Tribunale, accogliendo la richiesta di risarcimento del danno subito dalla parte civile, aveva condannato l'imputato determinando la somma in via equitativa in 4000 euro, limitatamente ai fatti di cui ai capi b) e d) della rubrica, rigettando contestualmente la richiesta di provvisoria esecuzione formulata dalla parte civile, nella parte concernente la condanna al risarcimento del danno, non ravvisando il ricorrere di giusti motivi in tal senso.

Il giudice d'appello, come detto, nell'acco-gliere l'appello del PM, ha revocato tale statuizione, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva in ragione del danno morale accertato, determinandola in 7000 euro, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione defi-nitiva del danno risarcibile.

Osserva la Corte come, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno liquidato in via equitativa, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può revocare tale statuizione e assegnare una provvisionale immediatamente esecutiva, in quanto ne risulte-rebbe violato il principio devolutivo dell'appello (arg. a contrario, da Sez. 5, n. 41140 del 16/10/2001, Cipolli, Rv. 220862 e da Sez. 5, n. 19069 del 22/01/2020, Rv. 279176 - 01), pur non essendo, invece, in contrasto con il divieto di "reforma-tio in peius", che è inapplicabile alle statuizioni civili (sulla non violazione di tale principio, si v.

Sez. 5, n. 30466 del 06/06/2019, Barbato, Rv. 276348).

Ciò, a maggior ragione, quando, come avvenuto nel caso di specie, la parte civile si sia limitata a chiedere in sede di conclusioni in appello l'accoglimento dell'impugnazione del Pm ed il rigetto di quello dell'imputato, depositando nota spese.

Né viene in rilievo, nella fattispecie, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non viola il principio devolutivo né il divieto di "refor-matio in peius" la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante (Sez.

U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268179), trattandosi di principio concernente la differente ipotesi di richiesta di provvisionale, sia pur proposta ex novo in ap-pello, dalla parte civile.

5. S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto, limitatamente alla provvisionale, ripristinando questa Corte ex art. 620, lett.

I), cod. proc. pen. le statuizioni civili disposte dal primo giudice, con riferimento ai reati per cui era intervenuta condanna in primo grado, impregiudicata la possibilità 7per la parte civile di agire in separato giudizio civile al fine di far valere le eventuali istanze risarcitorie con riferimento al reato per cui è intervenuta condanna in grado d'appello.

6. La tipologia di reato contestato rende ragione della necessità di oscura-mento dei dati identificativi dei soggetti interessati.

P.Q.Mnale, e ridetermina le statuizioni civili per i capi b) e d), nella misura liquidata dal Tribunale Imperia di euro quattromila.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso, il 26 marzo 2024 ensore [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 22 APR. 2h211 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti altri ciacig a nouriiii. :led ari, 52 sul ricorso proposto da: d.igs. 19V3 1.1 quinte. Y. M . cliepeo,::: g avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] , visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso e annullare con rinvio la sentenza impugnata. letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in replica alla requisitoria del PG, ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, insistendo nell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso e, comunque, associandosi alle conclusioni del PG in ordine all'accoglimento del terzo motivo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 maggio 2023, la Corte d'appello di Genova, in par-ziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Imperia del 4 luglio 2022, appellata dal Procuratore della Repubblica e da Y.M. , dichiarava l'impu- tato colpevole del reato violenza sessuale ai danni di una donna e, ritenuta la continuazione con i reati di violazione di domicilio aggravata e di lesioni personali volontarie aggravate (capi b) e d), disapplicata la contestata recidiva, e ricono-sciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, confer-mando nel resto l'appellata sentenza, relativa a fatti contestati come commessi in data 4.09.2021. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 605, cod. proc. pen. In sintesi, si censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare il motivo di appello con cui si contestava la mancata esclusione della recidiva. Non rileverebbe la circostanza che i giudici di appello abbiano disapplicato la recidiva, in quanto l'esclusione sarebbe cosa diversa, potendo quest'ultima essere concessa anche in assenza di specifico motivo di impugnazione. L'accoglimento della richie-sta di esclusione avrebbe condotto necessariamente ad un diverso giudizio di bi-lanciamento delle circostanze. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela-zione all'art. 593, commi 1 e 3, cod. proc. pen. ed all'art. 69, cod. pen. nonché correlato vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena nono-stante la disapplicazione della recidiva, con contestuale violazione del divieto di reformatio in peius. In sintesi, si sostiene che il giudice d'appello, pur avendo disapplicato la recidiva, non avrebbe variato il giudizio di equivalenza tra le circostanze eteroge-nee, già stabilito con la sentenza di primo grado, nonostante specifica richiesta dell'imputato che instava per il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante e sulla recidiva. Si sostiene, dunque, che la Corte d'appello, 2avendo disapplicato la recidiva, era tenuta a esprimere un giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, non essendo adeguata la motivazione secondo cui le ag-gravanti sub a), che erano le stesse contestate ai capi b) e d), fossero di partico-lare pregnanza. L'aver poi affermato la sentenza che la disapplicazione della reci-diva dispiegasse un effetto positivo sul trattamento sanzionatorio sarebbe priva di pregio. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 538, cod. proc. pen. In sintesi, si censura la sentenza impugnata per aver modificato le statui-zioni civili della sentenza di primo grado in assenza di impugnazione della parte civile. Il primo giudice aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno li-quidandolo equitativamente e negando la concessione della provvisoria esecuzione richiesta. L'appello del PM riguardava solo il capo a) e ciò non rileverebbe circa il risarcimento anche nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, non avendo la parte civile appellato la sentenza di primo grado, a differenza dell'imputato che aveva invece impugnato il punto relativo alla condanna civilistica, chiedendone la riduzione. Dunque, l'aver il giudice di appello irrogato una provvisionale non con-cessa dal primo giudice, anche in caso di riforma della sentenza su appello del PM, sarebbe illegittimo, in quanto il relativo punto avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione da parte della parte civile, richiamando giurisprudenza di questa Corte (il riferimento è a Sez. 5, n. 19069 del 22.01.2020). Vi sarebbe stata, dunque, una reformatio in peius della sentenza di primo grado sul punto, in as-senza delle condizioni procedurali. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 26 febbraio 2024, ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare con rinvio la sen-tenza impugnata. Secondo il PG, il ricorso è fondato e va accolto limitatamente all'ultimo mo-tivo. Il primo motivo riguarda la mancata esclusione della recidiva dolendosi il ricorrente dell'intervenuta disapplicazione della stessa da parte della Corte terri-toriale. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale non ha tenuto conto della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio e in sede di bilanciamento di circo-stanze ha posto le generiche in posizione di equivalenza con le altre circostanze aggravanti. Ha motivato inoltre sulle conseguenze favorevoli derivanti dalla disap-plicazione suddetta. Parimenti adeguatamente motivati sono i punti della sentenza relativi al trattamento sanzionatorio e al giudizio di comparazione delle circo-stanze, essendo stato fatto corretto uso dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e non 3ravvisandosi un sensibile distaccamento dai limiti edittali a fronte per altro di un'impugnazione specifica del PM sul reato di cui al capo a) della sentenza. Il motivo riguardante le statuizioni civili della sentenza è fondato e va accolto. La Corte territoriale ha modificato le statuizioni civili in assenza di appello della parte civile e senza che l'appello del PM incidesse sul punto. Con ciò mostrando di far mal governo dei principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n.19069 del 2020 e n.30466 del 2019 e n.42822 del 2015. 4. In data 10 marzo 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, ha fatto pervenire, in replica alla requisitoria del PG, le proprie conclusioni scritte, insistendo nell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso e, comunque associan-dosi alle conclusioni del PG in ordine all'accoglimento del terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di istanza di discussione orale, è fondato quanto all'ultimo motivo. 2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato, al limite anche della mancanza di interesse al ricorso. Il difensore si duole di un'asserita omessa motivazione circa il motivo di appello avente ad oggetto l'esclusione della recidiva, sostenendo che, il giudice, anziché disapplicarla, avrebbe dovuto escluderla, in quanto ciò avrebbe avuto ef-fetti favorevoli anche sul giudizio di bilanciamento. La censura è del tutto sfornita di pregio, atteso che - al netto di quanto riportato in sentenza, dove a pag. 10, nel richiamare i motivi di appello, si eviden-zia che il difensore aveva lamentato "la mancata disapplicazione della recidiva" - gli effetti derivanti dalla "disapplicazione" della recidiva sono esattamente identici rispetto all'esclusione, assumendo quindi la censura la veste di una mera que-stione terminologica. Come evidenziato infatti dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] "la cir-costanza aggravante, invero, può solo essere "ritenuta" ed "applicata" per i reati in relazione ai reati è contestata, ed in questo modo deve essere intesa detta espressione la quale, imprecisa sotto il profilo tecnico, è stata evidentemente uti-lizzata dal legislatore per ragioni di semplificazione semantica essendo essa riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di uno specifico status (delin- 4quente abituale, professionale e per tendenza), abbisognano di un'apposita dichia-razione che la legge espressamente prevede e disciplina agli artt. 102, 105, 108, 109 c.p." (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839). Questo comporta che, sulla scia di quanto aveva già osservato il Giudice delle leggi (Corte cost., sentenza n. 192/2007), il giudice è sì titolare di un potere discrezionale in merito all'applicazione o meno della recidiva, ma se, nel caso con-creto, egli ritiene che l'aggravante in parola debba essere applicata, questa opera necessariamente e determina tutte le conseguenze pregiudizievoli previste dalla legge, mentre ove la "disapplichi", come avvenuto nel caso di specie, tali conse-guenze pregiudizievoli vengono meno. Il giudice, in definitiva, è posto dinnanzi ad un'alternativa "secca": o disap-plica la recidiva (nella specie, specifica ed infraquinquennale), ed essa non spie-gherà quindi nessuno degli effetti pregiudizievoli che ad essa la legge riconnette; ovvero la ritiene sussistente, dunque, la "applica", e in tal caso procederà alla commisurazione della pena nel rispetto di tutte le limitazioni conseguenti al rico-noscimento dello status di recidivo. Escludere la recidiva dunque non comporta effetti diversi rispetto alla sua disapplicazione, non sussistendo quindi la dedotta violazione, avendo infatti, nella specie, la Corte d'appello, in accoglimento del motivo subordinato, "disapplicato" la recidiva, specificando come la stessa avesse ad oggetto due reati "che sono gravi, ma di diversa natura rispetto a quelli per cui si procede", aggiungendo (v. pag. 13) - correttamente, in base a quanto sopra specificato - come la "disappli-cazione" della recidiva dispiegasse effetto positivo sul trattamento sanzionatorio, venendo meno l'obbligo ex art. 81, comma 3, cod. pen., di aumento di 1/3 della pena, pur con il limite dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Alla disapplicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale, infatti, non consegue alcun obbligo per il giudice di appello di ritenere prevalenti le circo-stanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti contestate, ben potendo egli confermare il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee, cui era pervenuto il primo giudice, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, purché ne for-nisca adeguata motivazione (da ultimo: Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Rv. 281805 - 01). Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie. La Corte d'appello, infatti, a pag. 13 della sentenza giustifica il mantenimento del giudizio di bilanciamento in ter-5 Atmini di equivalenza delle attenuanti generiche con le residue aggravanti, pur di-sapplicando la recidiva, osservando come queste ultime fossero di particolare pre-gnanza. Premesso che non risponde del tutto a ciò che risulta dalle imputazioni quanto sostenuto dalla difesa secondo cui motivazione non sarebbe adeguata la motivazione secondo cui le aggravanti sub a), che erano le stesse contestate ai capi b) e d), fossero di particolare pregnanza - atteso che quantomeno l'aggra-vante di aver commesso il fatto con l'uso di armi non è contestata in relazione al capo d) - si osserva come la Corte d'appello, nel giustificare la particolare pre-gnanza delle aggravanti, ha, da un lato, evidenziato che il coltello fu utilizzato a più riprese per costringere la p.o. a compiere e subire gli atti sessuali e la minaccia, puntando il coltello al viso ed al collo della vittima, di sfregiarla, appariva partico-larmente lesiva della libertà di autodeterminazione. Del pari, la Corte territoriale ritiene rilevante l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, essendo stato invitato il reo dalla p.o. in casa sua, posto che l'imputato fu libero di compiere, sostanzialmente indisturbato protetto dagli occhi di terzi, tutte le vio-lenze, grazie all'originario consenso della donna ad ospitarlo presso la sua abita-zione, e rifiutando poi di allontanarsene. Tale motivazione - che, osserva il [OSCURATO:PERSONA], ben avrebbe potuto giustificare, ove vi fosse stata l'impugnazione del PM sul punto, anche un giudizio di minusva-lenza delle attenuanti generiche rispetto a tali aggravanti, tenuto conto della com-plessiva gravità dei fatti - si sottrae, quindi, alle critiche mossele da parte della difesa, avendo adeguatamente fornito giustificazione la Corte d'appello delle ra-gioni della conferma del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza espresso dal primo giudice. Nel resto, va qui ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Rv. 268473 - 01), circostanza da escludersi nel caso di specie. 4. Il terzo ed ultimo motivo è invece fondato. I giudici territoriali, per quanto attiene alle statuizioni civili, ritengono che l'accoglimento dell'appello del PM con la condanna in ordine al reato sub a), impli-chi logicamente anche una diversa valutazione del danno cagionato alla persona offesa. Ritengono, quindi, di dover disporre la liquidazione di tale danno in un separato giudizio civile, con revoca della liquidazione equitativa del danno disposta dal primo giudice in relazione ai soli reati di cui ai capi b) e d) della rubrica, asse-gnando una provvisionale immediatamente esecutiva in relazione al danno morale 6accertato ed alle conseguenze dei fatti sulla vita della persona offesa, considerato il contenuto di una mail prodotta dalla difesa di parte civile - determinata in 7000 euro. Nel caso di specie, il contesto processuale è schematizzabile nei seguenti termini: il Tribunale, accogliendo la richiesta di risarcimento del danno subito dalla parte civile, aveva condannato l'imputato determinando la somma in via equitativa in 4000 euro, limitatamente ai fatti di cui ai capi b) e d) della rubrica, rigettando contestualmente la richiesta di provvisoria esecuzione formulata dalla parte civile, nella parte concernente la condanna al risarcimento del danno, non ravvisando il ricorrere di giusti motivi in tal senso. Il giudice d'appello, come detto, nell'acco-gliere l'appello del PM, ha revocato tale statuizione, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva in ragione del danno morale accertato, determinandola in 7000 euro, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione defi-nitiva del danno risarcibile. Osserva la Corte come, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno liquidato in via equitativa, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può revocare tale statuizione e assegnare una provvisionale immediatamente esecutiva, in quanto ne risulte-rebbe violato il principio devolutivo dell'appello (arg. a contrario, da Sez. 5, n. 41140 del 16/10/2001, Cipolli, Rv. 220862 e da Sez. 5, n. 19069 del 22/01/2020, Rv. 279176 - 01), pur non essendo, invece, in contrasto con il divieto di "reforma-tio in peius", che è inapplicabile alle statuizioni civili (sulla non violazione di tale principio, si v. Sez. 5, n. 30466 del 06/06/2019, Barbato, Rv. 276348). Ciò, a maggior ragione, quando, come avvenuto nel caso di specie, la parte civile si sia limitata a chiedere in sede di conclusioni in appello l'accoglimento dell'impugnazione del Pm ed il rigetto di quello dell'imputato, depositando nota spese. Né viene in rilievo, nella fattispecie, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non viola il principio devolutivo né il divieto di "refor-matio in peius" la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268179), trattandosi di principio concernente la differente ipotesi di richiesta di provvisionale, sia pur proposta ex novo in ap-pello, dalla parte civile. 5. S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto, limitatamente alla provvisionale, ripristinando questa Corte ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen. le statuizioni civili disposte dal primo giudice, con riferimento ai reati per cui era intervenuta condanna in primo grado, impregiudicata la possibilità 7per la parte civile di agire in separato giudizio civile al fine di far valere le eventuali istanze risarcitorie con riferimento al reato per cui è intervenuta condanna in grado d'appello. 6. La tipologia di reato contestato rende ragione della necessità di oscura-mento dei dati identificativi dei soggetti interessati. P.Q.Mnale, e ridetermina le statuizioni civili per i capi b) e d), nella misura liquidata dal Tribunale Imperia di euro quattromila. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. Così deciso, il 26 marzo 2024 ensore [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 22 APR. 2h211 8
Sentenza Cassazione n. 16705/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris