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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19022/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile perché manifestamente infondato; rilevato, infatti, che la falsa testimonianza su cui si fonda la richiesta di revisione non risulta accertata da sentenza passato in giudicato, come previsto dall'art. 634 lett. a) cod. proc. pen., atteso che lo stesso ricorso dà atto che l'udienza dibattimentale non risulta fissata anche in considerazione della prescrizione del reato commesso il 3 febbraio 2015; rilevato che anche il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata a supporto di una richiesta di revisione (Sez. 2, n. 2151 del 23/10/2020 dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280516); considerato, peraltro, che in tema di revisione nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n.34970 del 03/11/2020 Iorio, Rv. 280046); rilevata l'inammissibilità anche del secondo motivo atteso che la manifesta infondatezza della richiesta di revisione legittimava la condanna ai sensi dell'art. 634 co.1 cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 apri-le 2023 Il consigliere <,zstensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile perché manifestamente infondato; rilevato, infatti, che la falsa testimonianza su cui si fonda la richiesta di revisione non risulta accertata da sentenza passato in giudicato, come previsto dall'art. 634 lett. a) cod. proc. pen., atteso che lo stesso ricorso dà atto che l'udienza dibattimentale non risulta fissata anche in considerazione della prescrizione del reato commesso il 3 febbraio 2015; rilevato che anche il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata a supporto di una richiesta di revisione (Sez. 2, n. 2151 del 23/10/2020 dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280516); considerato, peraltro, che in tema di revisione nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n.34970 del 03/11/2020 Iorio, Rv. 280046); rilevata l'inammissibilità anche del secondo motivo atteso che la manifesta infondatezza della richiesta di revisione legittimava la condanna ai sensi dell'art. 634 co.1 cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 apri-le 2023 Il consigliere <,zstensore Il P
Sentenza Cassazione n. 19022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris