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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 1982

Cassazione n. 11402/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];81/RG. 27604 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti anche logici circa la configurabilità del delitto per le minacce proferite dall'imputato al fine di impedire il compimento di un atto di ufficio ) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la configurazione del delitto; ritenuto che le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse di guisa che la doglianza in parte qua non si fonda su un interesse a ricorrere, concreto e attuale ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE4 O 2 6 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1919/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27604/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];81/RG. 27604 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti anche logici circa la configurabilità del delitto per le minacce proferite dall'imputato al fine di impedire il compimento di un atto di ufficio ) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la configurazione del delitto; ritenuto che le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse di guisa che la doglianza in parte qua non si fonda su un interesse a ricorrere, concreto e attuale ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];81/RG. 27604    [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti anche logici circa la configurabilità del delitto per le minacce proferite dall'imputato al fine di impedire il compimento di un atto di ufficio ) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la configurazione del delitto; ritenuto che le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse di guisa che la doglianza  in parte qua  non si fonda su un interesse a ricorrere, concreto e attuale ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE4 O     2 6 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]          - Presidente -        Ord. n. sez. 1919/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    R.G.N. 27604/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];81/RG. 27604    [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti anche logici circa la configurabilità del delitto per le minacce proferite dall'imputato al fine di impedire il compimento di un atto di ufficio ) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la configurazione del delitto; ritenuto che le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse di guisa che la doglianza  in parte qua  non si fonda su un interesse a ricorrere, concreto e attuale ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.   P.Q.MP.Q.M
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