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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20943/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta una valutazione dei fatti da parte dei giudici di entrambi i gradi erronea e sommaria e in violazione del disposto di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., senza specificarne le ragioni - sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non dedotte precedentemente (oltre che assolutamente generiche).

Osservato che le doglianze di cui al secondo e terzo motivo di ricorso, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione per mancato riconoscimento rispettivamente dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3,

I. 18 aprile 1975, n.110 e delle circostanze attenuanti generiche, oltre a non essere consentite in quanto in fatto, sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di L'Aquila nel provvedimento impugnato.

In esso si evidenzia che: - nel caso in esame non può parlarsi di fatto lieve, dal momento che Morchio era in possesso di ben tre coltelli ed un taglierino e due dei tre coltelli avevano una lama lunga cm. 21, ovvero del tutto idonea ad arrecare nocumento, anche grave, alla persona; - non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche sia per l'assenza di elementi positivi in grado di giustificarle sia per i numerosi precedenti penali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta una valutazione dei fatti da parte dei giudici di entrambi i gradi erronea e sommaria e in violazione del disposto di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., senza specificarne le ragioni - sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non dedotte precedentemente (oltre che assolutamente generiche). Osservato che le doglianze di cui al secondo e terzo motivo di ricorso, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione per mancato riconoscimento rispettivamente dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, I. 18 aprile 1975, n.110 e delle circostanze attenuanti generiche, oltre a non essere consentite in quanto in fatto, sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di L'Aquila nel provvedimento impugnato. In esso si evidenzia che: - nel caso in esame non può parlarsi di fatto lieve, dal momento che Morchio era in possesso di ben tre coltelli ed un taglierino e due dei tre coltelli avevano una lama lunga cm. 21, ovvero del tutto idonea ad arrecare nocumento, anche grave, alla persona; - non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche sia per l'assenza di elementi positivi in grado di giustificarle sia per i numerosi precedenti penali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio
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