CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33275/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia resa il 29 luglio 2022 dal Tribunale di Crotone perché tardivamente proposto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge in riferimento all'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione erroneamente non dichiarata dal giudice di merito) è inammissibile, essendo la sentenza già passata in giudicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente