CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal G.i.p. del Tribunale di Teramo nei confronti del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato ad Orzinuovi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 21 maggio 2020 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - nell'ambito del procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] imputati (assieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le cui posizioni erano state stralciate): A) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cod. pen., 12, comma 3, lett. b) e comma 3-ter, lett. b) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per avere, in località imprecisata tra il mese di aprile 2012 ed il mese di giugno 2012, in concorso fra loro e con altre due donne cinesi chiamate 'Luana' e 'Ketti' allo stato non identificate, al fine di trarne un profitto quantificabile in circa 10.000 euro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commesse in più riprese ed in tempi diversi, compiuto atti diretti a procurare l'ingresso della cittadina cinese [OSCURATO:PERSONA] nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del citato testo unico sull'immigrazione. In particolare, - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] detta Angela, e la donna cinese chiamata Ketti e la cittadina cinese chiamata Luana (le ultime due non ancora identificate), si adoperavano direttamente per la stipula del fittizio matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] che percepiva un illegale compenso di almeno 4.000,00 euro; - [OSCURATO:PERSONA] , in data 18 aprile 2012 si recava in Cina per sposare la donna, legalizzando successivamente l'atto presso l'ambasciata d'Italia a Pechino; - [OSCURATO:PERSONA], detto 'Lino', a sua volta si adoperava per aiutare [OSCURATO:PERSONA] a superare alcune problematiche insorte in ordine al rilascio a favore di [OSCURATO:PERSONA] del visto da parte della citata sede diplomatica in Cina. Con le circostanze aggravanti del fatto commesso da tre o più persone e al fine di trarne profitto; B) (il solo Brognoli) del reato previsto e punito dagli artt.81 cod. pen., 12 commi 1 e 3-ter, lett. b), d.lgs. n.286/1998, per avere, in Ferno (aeroporto di Malpensa) il 21 giugno 2012, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a più riprese ed in tempi diversi, compiva atti diretti a procurare l'ingresso della cittadina cinese [OSCURATO:PERSONA] mediante la stipula il 10 novembre 2011 in Cina di un fittizio matrimonio con la predetta cittadina straniera la quale, avuto dall'ambasciata d'Italia a Pechino il relativo visto, faceva ingresso in Italia il 21 giugno 2012 dalla frontiera aerea di Malpensa e, previa richiesta alla Questura di Brescia, otteneva il permesso di soggiorno della validità di un anno. Con l'aggravante del fatto commesso al fine di trarne profitto; ha dichiarato la propria incompetenza territoriale disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Teramo per quanto di competenza, ritenendo che la competenza nella fattispecie appartiene al Tribunale di Teramo in quanto luogo della prima iscrizione nel registro della notizia di reato, con riferimento alla imputazione sub A), che sarebbe stata commessa temporalmente per prima, ai sensi degli artt. 9 e 16 del codice di rito. 2. Instaurato quindi il giudizio dinanzi al G.i.p. del Tribunale di Teramo, quest'ultimo - con ordinanza 29 giugno 2021 dopo che nelle more era deceduto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] - ha ritenuto che, al contrario, la competenza territoriale appartiene al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] poiché non è possibile determinare la competenza per territorio rispetto al reato di cui alla prima imputazione essendo avvenuto in località imprecisata, mentre il fatto di cui alla lettera B) della rubrica è avvenuto nel territorio ricompreso nella giurisdizione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, essendo i due reati uniti tra loro dalla continuazione esterna ed interna, la competenza a conoscere delle imputazioni a carico del Brognoli appartiene al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; il G.i.p. del Tribunale di Teramo, contestualmente, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto entrambi i giudici hanno espressamente ricusato di procedere al giudizio, nei confronti del Brognoli, in ordine ai reati a lui contestati, e da ciò consegue una stasi del procedimento che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Così circoscritto il conflitto quanto al suo oggetto, esso deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza a giudicare del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Seguendo la stessa prospettazione di quest'ultimo, che ha ritenuto sconosciuto e comunque indeterminato il luogo di commissione del primo reato - più grave - il giudice competente per territorio a conoscere di entrambi i reati, tra loro connessi ex art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere individuato, in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 40537 del 16/7/2009, Rv. 244330, nel giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato meno grave, ovvero quello sub B) contestato al Brognoli (pacificamente) commesso e accertato in Ferno. I criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen., tra cui quello del luogo di iscrizione della notizia di reato, debbono infatti trovare applicazione solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi.4. Palese, dunque, risulta l'errore di diritto che ha indotto a declinare la propria competenza il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale devono essere rimessi gli atti perché proceda al giudizio. P.Q.M. In risoluzione del conflitto, dichiara la competenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui dispone trasmettersi gli atti.