CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 30792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14266/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 101.. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 706/2020, pubblicato il 10.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Corte d’appello di Perugia, chiedendo la liquidazione dell’indennizzo ex L. 89/2001 per l’irragionevole durata di un giudizio civile. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Con decreto 1234/2018, il giudice distrettuale ha liquidato - a tale titolo - l’importo di € 1750,00, oltre ad € 450,00 per spese processuali. La pronuncia è stata cassata con ordinanza n. 29262/2019 relativamente alla statuizione sulle spese processuali; riassunto il processo, il giudice del rinvio ha attribuito € 1195,50 per il giudizio di primo grado ed € 1045,00 per quello di legittimità, compensando le spese del giudizio di rinvio. La cassazione del decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., lamentando che la compensazione delle spese del giudizio di rinvio sia stata disposta in assoluta carenza di motivazione e in totale assenza dei presupposti giustificativi di legge. Il motivo è fondato. La Corte distrettuale, adeguandosi al principio di diritto espresso con l’ordinanza di legittimità, ha proceduto ad una nuova liquidazione delle spese processuali del giudizio ex L. 89/2011 e di quelle di legittimità, e, nella soccombenza del Ministero, ha compensato quelle del rinvio senza addurre alcuna giustificazione. In relazione alla data di proposizione del giudizio di merito (2010), la compensazione poteva esser disposta in caso di reciproca soccombenza o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 92 c.p.c., come novellato dall’art. 54 L. 69/2009, dovendo ritenersi illegittima la compensazione adottata in palese violazione dell’obbligo di motivazione. È accolto il primo motivo di ricorso. Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto e, non essendovi accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di rinvio, non sussistendo i presupposti per la compensazione, oltre alle spese del presente giudizio di legittimità, con liquidazione in dispositivo. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in €. 100,00 per esborsi ed € 915,00 per compenso, e delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi d € 800,00 per compenso, il tutto oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile d