Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2025

Cassazione n. 27036/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 4 marzo 2025, respingeva l’istanza di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano del 23-3-2023 che lo aveva condannato alla pena dianni 6 di reclusione ed € 2.000 di multa perché ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata. 2.Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, avv.to Capezzuoli, deducendo, con un unico motivoqui riassunto, contraddittorietà della motivazione exart. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla ritenuta conoscenza del procedimento da parte dell’imputato; rappresentava,al proposito,il difensore , che aveva errato il giudice di appello nel dedurre la conoscenza del procedimento dall’identificazione dell’imputato ad opera della [OSCURATO:PERSONA] e dalla intervenuta nomina del difensore di fiducia nel corso del procedimento, posto che, il 27-5-2022 il ricorrente non aveva sottoscritto il verbale di identificazione ed essendo stato tratto in arresto per altro fatto, aveva ritenuto di nominare il difensore di fiducia ed effettuare l’elezione di domicilio proprio in relazione al distinto procedimento identificato con il N.R.G. 2197/2017.

Ne derivava,pertanto, che le successive notifiche effettuate al domicilio eletto, non potevano provare la conoscenza del processo, tanto più che il difensore di fiducia nominato aveva successivamente rinunciato al mandato senza darne comunicazione all’imputato.

Peraltro, al momento della successiva scarcerazione per il diverso titolo, avvenuta il 20 luglio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto nuovo domicilio presso l’abitazione della sorella in Pioltello via Magenta n. 64 e le notifiche al difensore dovevano pertanto ritenersi non validamente effettuate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero, secondo la ricostruzione dei fatti esposta nel provvedimento impugnato, l’imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva identificato personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] il 27 maggio 2022 ricevendo la notifica a mani propriedi una serie di atti del procedimento di cui si assume la mancata conoscenzae costituiti : d a lla richiesta di rinvio a giudizio, dal decreto di fissazione dell’udienza preliminare e dal successivo verbale di udienza nel quale il processo era stato sospeso perché l’imputato era dichiarato irreperibile.

Risulta, pertanto,che a seguito delle rituali ricerche svolte dagli organi di P.G., il [OSCURATO:PERSONA] veniva identificato e specificamente notiziato di plurimi atti del procedimento in esito al quale veniva condannato alla pena di anni 6 di reclusione perché ritenuto colpevole di concorso in rapina aggravata.

A fronte di tali effettive, specifiche e plurime comunicazioni,che rendevano il [OSCURATO:PERSONA] pienamente consapevole dell’accusa formulata in giudizio nei suoi confronti e dello svolgimento del procedimento penale, l’imputato non può dedurre l’incolpevole conoscenza del processo pur a seguito della rinuncia al mandato che si assume mai comunicata, essendo dipesa la sua assenza e mancata partecipazione esclusivamente dalla propria completa negligenza. 1.1 Inoltre, va ancora segnalato come,l’ordinanza impugnata, da atto che il difensore di fiducia nominato aveva proprio attestato nel corso del procedimento penaledi avere comunicato all’imputato la rinuncia al mandato e, rispetto a questo specifico aspetto,il ricorso nulla deduce di specifico incorrendo così anche nel vizio di aspecificità.

In conclusione, l’impugnazione dev e ritenersi in fondata ; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta ilricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 4 marzo 2025, respingeva l’istanza di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano del 23-3-2023 che lo aveva condannato alla pena dianni 6 di reclusione ed € 2.000 di multa perché ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata. 2.Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, avv.to Capezzuoli, deducendo, con un unico motivoqui riassunto, contraddittorietà della motivazione exart. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla ritenuta conoscenza del procedimento da parte dell’imputato; rappresentava,al proposito,il difensore , che aveva errato il giudice di appello nel dedurre la conoscenza del procedimento dall’identificazione dell’imputato ad opera della [OSCURATO:PERSONA] e dalla intervenuta nomina del difensore di fiducia nel corso del procedimento, posto che, il 27-5-2022 il ricorrente non aveva sottoscritto il verbale di identificazione ed essendo stato tratto in arresto per altro fatto, aveva ritenuto di nominare il difensore di fiducia ed effettuare l’elezione di domicilio proprio in relazione al distinto procedimento identificato con il N.R.G. 2197/2017. Ne derivava,pertanto, che le successive notifiche effettuate al domicilio eletto, non potevano provare la conoscenza del processo, tanto più che il difensore di fiducia nominato aveva successivamente rinunciato al mandato senza darne comunicazione all’imputato. Peraltro, al momento della successiva scarcerazione per il diverso titolo, avvenuta il 20 luglio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto nuovo domicilio presso l’abitazione della sorella in Pioltello via Magenta n. 64 e le notifiche al difensore dovevano pertanto ritenersi non validamente effettuate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, secondo la ricostruzione dei fatti esposta nel provvedimento impugnato, l’imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva identificato personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] il 27 maggio 2022 ricevendo la notifica a mani propriedi una serie di atti del procedimento di cui si assume la mancata conoscenzae costituiti : d a lla richiesta di rinvio a giudizio, dal decreto di fissazione dell’udienza preliminare e dal successivo verbale di udienza nel quale il processo era stato sospeso perché l’imputato era dichiarato irreperibile. Risulta, pertanto,che a seguito delle rituali ricerche svolte dagli organi di P.G., il [OSCURATO:PERSONA] veniva identificato e specificamente notiziato di plurimi atti del procedimento in esito al quale veniva condannato alla pena di anni 6 di reclusione perché ritenuto colpevole di concorso in rapina aggravata. A fronte di tali effettive, specifiche e plurime comunicazioni,che rendevano il [OSCURATO:PERSONA] pienamente consapevole dell’accusa formulata in giudizio nei suoi confronti e dello svolgimento del procedimento penale, l’imputato non può dedurre l’incolpevole conoscenza del processo pur a seguito della rinuncia al mandato che si assume mai comunicata, essendo dipesa la sua assenza e mancata partecipazione esclusivamente dalla propria completa negligenza. 1.1 Inoltre, va ancora segnalato come,l’ordinanza impugnata, da atto che il difensore di fiducia nominato aveva proprio attestato nel corso del procedimento penaledi avere comunicato all’imputato la rinuncia al mandato e, rispetto a questo specifico aspetto,il ricorso nulla deduce di specifico incorrendo così anche nel vizio di aspecificità. In conclusione, l’impugnazione dev e ritenersi in fondata ; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta ilricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 27036/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris