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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 32537/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27248-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1469/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2021 R.G.N. 1646/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] processo per rinuncia R.G.N.27248/2021 Cron.

Rep.

Ud.09/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma n. 9877/2017, pubblicata in data 30/11/2017, che aveva rigettato la domanda del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell'appello, ha accertato il demansionamento dell’appellante dal 2009 al 2013, condannando la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno, per un importo complessivo di € 59.486,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], con 4 motivi.

Il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria; il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

4. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] il 3 ottobre 2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso, essendo intervenuto verbale di conciliazione extragiudiziale e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente;

5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;

6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27248-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1469/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2021 R.G.N. 1646/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] processo per rinuncia R.G.N.27248/2021 Cron. Rep. Ud.09/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma n. 9877/2017, pubblicata in data 30/11/2017, che aveva rigettato la domanda del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell'appello, ha accertato il demansionamento dell’appellante dal 2009 al 2013, condannando la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno, per un importo complessivo di € 59.486,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], con 4 motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria; il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 4. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] il 3 ottobre 2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso, essendo intervenuto verbale di conciliazione extragiudiziale e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente; 5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia; 6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo.
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