CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01408/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( - Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 19 maggio 2023 che ha riformato parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di Teramo assolvendo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni personali, confermando la sentenza impugnata in relazione alla condanna per il reato di minaccia di cui al capo B); -Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla riconosciuta inattendibilità alle dichiarazioni della persona offesa, dimostrate dal certificato medico, denunziano vizi di motivazione non consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in